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Pubblicazione: 19 gennaio 2021 Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2021
Le procedure relative al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici, che impongono tempistiche di elaborazione anticipate, possono comportare, in caso di decesso del titolare della pensione, il versamento a favore dei creditori pignoratizi di quote di pensione indebite.
Sorge, quindi, il diritto di credito a favore dell’INPS anche per le quote di pensione prelevate e versate a favore di soggetti terzi in qualità di creditori. Nel caso in cui il terzo percettore di quote indebite sia una persona giuridica, titolare di flussi di versamento mensili, l’Istituto provvede al recupero in automatico dei propri crediti mediante compensazione delle somme spettanti su tali flussi.
Il messaggio del 18 gennaio 2021, n. 194 precisa che il recupero delle somme viene effettuato sul totale degli importi spettanti al creditore attraverso il sistema “UNIPAGA”. Nel caso in cui i flussi mensili siano incapienti rispetto all’importo da recuperare, la compensazione avviene anche nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
L’INPS invia mensilmente in automatico all'indirizzo email del soggetto creditore presente in “UNIPAGA” un prospetto riepilogativo. Al fine di estendere tale invio, l’Istituto invita le società interessate a effettuare la registrazione, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria alla casella unipaga.gdp@inps.it, specificando nell’oggetto “UNIPAGA - inserimento/aggiornamento indirizzo mail creditore”.