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Quote di capitale cooperative: esenzione per anticipazioni NASpI

Quote di capitale cooperative: esenzione per anticipazioni NASpI

Pubblicazione: 26 novembre 2021 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Il lavoratore che ha diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata della prestazione non ancora erogata, in un’unica soluzione, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

Nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato avvenga con la cooperativa con cui esso ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 178 vengono fornite le istruzioni contabili, fiscali e gli adempimenti a carico del richiedente e dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.