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Pensionati: il cedolino di pensione di marzo 2023

Il documento che consente di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui può variare

Pubblicazione: 20 febbraio 2023 Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2023

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di marzo 2023.

DATA DI PAGAMENTO
Si comunica che per il mese di marzo 2023 il pagamento avverrà con valuta 1° marzo.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2023
Come già comunicato, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’INPS ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).
A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022 n. 197, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’art. 1, comma 309.
L’ importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.
Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per il 2023, si rimanda alla circolare INPS 22 dicembre 2022, n. 135 e alla circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 20.

TRATTENUTE FISCALI: IRPEF A TITOLO DI ACCONTO - ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO DI IMPOSTA 2022
IRPEF a titolo di acconto - addizionali regionali e comunali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022.
Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Conguaglio anno di imposta 2022
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici (sostituiti), ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di dette operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.
Per quanto concerne nello specifico i conguagli a debito le modalità di recupero su pensioni erogate da questo Istituto sono attuate secondo le modalità di seguito indicate in conformità alla normativa vigente.
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. Ciò ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto tale modalità agevolata di effettuazione del conguaglio fiscale per cui, in presenza delle previste condizioni, le imposte dovute sono prelevate dall’INPS quale sostituto d’imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio, in deroga alla regola generale prevista dal citato articolo 23, comma 3.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, in cui è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF, in cui sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.