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Pensionati: il cedolino di pensione di luglio 2023

Il documento consente di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui può variare.

Pubblicazione: 22 giugno 2023

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di luglio 2023.

LA DATA DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con valuta 1° luglio per le pensioni in pagamento presso Poste italiane e 3 luglio per quelle in pagamento presso gli Istituti di credito che, si ricorda, devono essere convenzionati con l’INPS.

CORRESPONSIONE DELL’INCREMENTO DELLE PENSIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS (ART. 1, CO. 310, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025”)

Con la rata di luglio 2023 l’INPS corrisponderà un incremento sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, comprensivo degli eventuali arretrati, che per l’anno 2023 è pari a:

  • 1,5% per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni;
  • 6,4% per i soggetti di età superiore a 75 anni.

L’incremento spetta da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, tenendo conto anche delle pensioni erogate da altri Enti, se l’importo totale lordo di ciascun rateo mensile è pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Si ricorda che l’importo provvisorio del trattamento minimo mensile nell’anno 2023 è pari a 563,74 euro. I beneficiari dell’incremento ne sono informati attraverso il cedolino della pensione.

Per maggiori approfondimenti sui criteri di applicazione dell’incremento si rinvia comunque alla circolare INPS 3 aprile 2023, n. 35

PAGAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA

Con la rata di luglio l’INPS corrisponderà d’ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati che si trovano nelle condizioni previste dalla legge tra cui il requisito reddituale.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria. L’effettivo diritto sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati.

La comunicazione viene inviata attraverso i seguenti canali:

  • modello “OBIS/M”;
  • cedolino della pensione con nota informativa;
  • apposita comunicazione nell’area personale dell’interessato presente nel sito INPS;
  • comunicazione via e-mail o messaggio SMS, in presenza di contatti validi;
  • notifica mediante App “IO”.

Nel caso in cui i beneficiari abbiano ancora in corso il recupero su pensione della quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, il debito residuo verrà recuperato, in tutto o in parte, sulla quattordicesima del 2023.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell’anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d’ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare la domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso (SPID, CNS o CIE). In alternativa, può rivolgersi a un patronato.

PENSIONI CON PAGAMENTO SEMESTRALE

Con la rata di luglio viene effettuato il pagamento di tutte le mensilità del secondo semestre 2023 e della tredicesima delle pensioni di importo compreso fra 10,01 a 80 euro mensili.


TRATTENUTE FISCALI: IRPEF A TITOLO DI ACCONTO, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO ANNO DI IMPOSTA 2022

IRPEF a titolo di acconto - addizionali regionali e comunali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di giugno vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF e all’addizionale comunale a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative all’anno di imposta 2022.

Queste ultime trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in conformità con la normativa vigente, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine previsto del 28 febbraio, le operazioni di verifica tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme corrisposte nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. 

Gli esiti di queste operazioni di verifica possono aver determinato conguagli di imposta a debito o a credito del titolare di pensione.

Gli importi a credito eventualmente spettanti sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione.

Per il recupero dei conguagli a debito l’INPS deve procedere secondo le modalità di seguito indicate in conformità alla normativa vigente:

  • per i pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro, si procede a recuperare il debito d’imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
  • per i pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18mila euro oppure con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro, il debito d’imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione.
    Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.

Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio “MyINPS” o al cedolino di pensione e visualizzando la sezione dedicata ai “Conguagli IRPEF”, in cui sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

Le somme conguagliate sono certificate nella Certificazione Unica 2023.