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Pubblicazione: 12 luglio 2024
Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 è stata trasferita all’INPS la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore:
- giornalisti professionisti;
- pubblicisti;
- praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
La successione ha riguardato anche il subentro, dalla suddetta data, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al Fondo Assicurazione Infortuni, tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi entro il 30 giugno 2022.
Per gli infortuni avvenuti successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, invece, la gestione dell’assicurazione è affidata all’INAIL.
La convenzione tra INPS e INAIL determina la gestione da parte dell’INAIL degli infortuni sopra menzionati.
Più precisamente, anche se l’INPS rimane titolare dei rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni avvenuti entro il 30 giugno 2022, l’INAIL provvede alle seguenti attività:
- gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;
- valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;
- quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
Per maggiori informazioni e per approfondire le relative leggi, è possibile consultare la circolare INAIL 5 luglio 2024, n. 19 sul sito dell’INAIL.