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Pubblicazione: 18 dicembre 2024
Con il messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301 l’Istituto chiarisce i termini di prescrizione e di decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (Testo Unico sulla maternità e paternità).
Riguardo al termine di prescrizione, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.
Per la decadenza, invece, si conferma l’applicazione del termine annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.