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Fondo Provincia di Trento: prestazioni ordinarie e integrative

Indicazioni su requisiti e modalità di accesso all’Assegno di integrazione salariale e agli altri benefici.

Pubblicazione: 17 luglio 2025

Con la circolare INPS 16 luglio 2025, n. 112, l’INPS illustra le principali novità relative al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, fornisce indicazioni su:

  • l’ampliamento della platea dei soggetti che rientrano nella disciplina del Fondo;
  • la durata e la misura dell’Assegno di integrazione salariale;
  • l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie;
  • l’aliquota ordinaria di contribuzione.

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo, i datori privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori per i quali non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità ubicate nella Provincia di Trento.

Il Fondo garantisce le seguenti prestazioni ordinarie e integrative:

  • Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
  • tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:

  • assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell’ambito del quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
  • versamento mensile di contributi previdenziali, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;
  • contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso, con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea.

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, e i lavoratori a domicilio che, alla data della domanda di concessione del trattamento, hanno un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.

Per ulteriori dettagli consultare la circolare.