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Domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario TFS/TFR

Il servizio permette di presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario ai fini del TFS o del TFR. È rivolto ai dipendenti pubblici cessati dal servizio o che hanno avuto accesso anticipato alla Quota 100.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 2 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Cos'è

L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.

A chi è rivolto

Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

Non possono ottenere il finanziamento, invece, coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto alla pensione, il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come funziona

Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online.

L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS.

Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr, il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.

La banca, una volta accettata la proposta, comunica all’INPS l’accettazione. L’INPS effettuate le necessarie verifiche, entro 30 giorni comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora la presa d’atto sia “positiva” la banca provvede all'accredito della somma anticipata entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto.

Il finanziamento è garantito da un Fondo di garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall’INPS.

Domanda

È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR, tramite uno dei due servizi online dedicati:

  • Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS
  • Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda

In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati.

In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

Altre informazioni

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare i seguenti atti:

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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