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Congedi parentali

Pubblicazione: 25 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023

CONGEDI PARENTALI
  INDICATORE 3: Numero di lavoratori (padri) che usufruiscono del congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino (settore privato) - Numero di lavoratrici (madri) che usufruiscono del congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino (settore privato)

Con il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è stato emanato il Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento).

Il diritto al congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto e, spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio e, nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

La disciplina dei congedi parentali nel corso degli anni è stata oggetto di varie modifiche, tra cui l’ultima, a partire dal 13 agosto 2022, a seguito del recepimento della direttiva UE n. 2019/1158 da parte del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Tale decreto contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Le novità relative al congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato riguardano essenzialmente la durata del congedo indennizzabile. Le modifiche infatti hanno aumentato:

  • il periodo indennizzabile portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali;
  • l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato portandolo da 6 anni agli attuali 12;
  • l’arco temporale di fruizione degli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dagli 8 anni ai 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

È stato anche riconosciuto ad ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

Sono rimasti immutati i limiti massimi individuali (6 mesi per ciascun genitore, elevabili a 7 per il padre nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) e quello complessivo di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi) previsti dall’articolo 32 del T.U. sulla maternità entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Attenzione particolare è stata riservata anche al genitore solo, al quale sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione, mentre i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001 ossia 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I dati sono stati elaborati dal Coordinamento Statistico Attuariale