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Visite fiscali e malattia

Pubblicazione: 15 gennaio 2019 Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2019

Cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia? Quali sono le fasce di reperibilità per le visite fiscali? Ecco tutte le indicazioni per non perdere il diritto all’indennità di malattia, riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.

Certificazione di malattia per i dipendenti privati e pubblici

Quando un lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS. L’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia. È possibile presentare questi documenti in formato cartaceo solo quando non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.

Per approfondimenti è possibile consultare la pagina che raccoglie le risposte alle domande più frequenti sui certificati medici telematici poste da medici, lavoratori dipendenti e datori di lavoro.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS , in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la guida alla “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici” (pdf 645KB).

Assenza dal lavoro per malattia all’estero

In caso assenza dal lavoro per malattia durante un soggiorno all'estero, i lavoratori conservano il diritto alla tutela previdenziale. Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica e, anche all’estero, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche.

Con la guida sulla certificazione di malattia all’estero (pdf 282KB) l’Istituto fornisce ai lavoratori tutte le indicazioni distinguendo tra i casi di:

  • malattia insorta in un paese estero appartenente all’Unione Europea;
  • malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
  • malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

La guida, inoltre, ricorda ai lavoratori cosa fare, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, nel caso in cui durante la malattia intendano recarsi all’estero. In caso di trasferimento all’estero il riconoscimento dell’indennità è subordinato al possesso di un’autorizzazione al trasferimento rilasciata dalla ASL o dall’INPS.

Malattia per iscritti alla Gestione Separata

Hanno diritto all'indennità di malattia anche gli iscritti alla Gestione Separata. Per questi lavoratori l'indennità spetta, nell'anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni. La tutela è invece esclusa per eventi di durata inferiore a quattro giorni. È prevista anche un'indennità per degenza ospedaliera, che spetta per tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare, compresi i giorni di day hospital.

Indennità di malattia per lavoratori marittimi

L’indennità di malattia per il settore marittimo prevede una disciplina specifica. Ai lavoratori marittimi spettano diverse prestazioni, in seguito alla presentazione della certificazione di malattia: inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; inabilità temporanea assoluta per malattia complementare; inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto; temporanea inidoneità all’imbarco.  

Indennità di malattia per disoccupati o lavoratori sospesi

L’indennità di malattia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato che siano disoccupati o sospesi, purché l’evento si verifichi entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Permanenza in pronto soccorso: certificati di malattia e ricovero 

Le strutture di pronto soccorso, in caso di permanenza prolungata dei lavoratori, sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e di ricovero. Per le situazioni che richiedono la permanenza notturna, il lavoratore malato dovrà farsi rilasciare il certificato di ricovero. Se non è previsto il ricovero notturno, invece, basta il certificato di malattia.