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Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 agosto 2024
Cos'è
L’indennità di malattia e l’indennità per degenza ospedaliera sono riconosciute ai lavoratori che, per motivi di salute, si trovano temporaneamente incapaci a svolgere l’attività lavorativa.
A chi è rivolta
Ai lavoratori:
- iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995);
- non titolari di pensione;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Indennità di malattia
Spetta, nell’anno solare in cui si verifica la malattia, per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nell'ambito del periodo di riferimento considerato, ai fini contributivi e reddituali, e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
La tutela non spetta per periodi di malattia inferiori a quattro giorni.
Indennità per degenza ospedaliera
Spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
I periodi di malattia (art. 8, c. 10, l. 81/2017) sono equiparati, ai fini della durata e della misura, a degenza ospedaliera se:
- vengono certificati come conseguenza di trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e/o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- provocano una temporanea inabilità al lavoro del 100 per cento.
QUANTO SPETTA
Indennità di malattia
È corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell'importo calcolato:
- dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia;
- in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti la malattia:
- 8%, da uno a quattro mesi;
- 12%, da cinque a otto mesi;
- 16%, da nove a 12 mesi.
Indennità per degenza ospedaliera
È corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo calcolato:
dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza;
- in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti il ricovero:
- 16%, da uno a quattro mesi;
- 24%, da cinque a otto mesi;
- 32%, da nove a 12 mesi.
Domanda
REQUISITI
Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all’art. 8, c. 10, l. 81/2017 spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia/ricovero, risulta accreditato almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata;
- nell’anno solare che precede quello dell’evento di malattia/ricovero, il reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.
COME FARE DOMANDA
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a inviarlo online all’INPS.
Per l’erogazione della prestazione economica di malattia è possibile presentare la domanda mediante il servizio INPS dedicato, al fine di fornire ulteriori elementi utili alla liquidazione della tutela previdenziale (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52).
Per gli eventi di degenza ospedaliera, la trasmissione della domanda è obbligatoria (d.m. 12 gennaio 2001) e deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di dimissioni. La domanda deve essere presentata all'INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52).
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per il riconoscimento dell’indennità di malattia (art. 8, comma 10, legge 81/2017), come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, il lavoratore, oltre a farsi rilasciare il certificato telematico di malattia dal medico curante, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta, utilizzando il modello SR06 di domanda di prestazione, unitamente alla documentazione medica comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia.
La domanda deve essere trasmessa con raccomandata o consegnata direttamente alla Sede INPS territorialmente competente, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, il lavoratore deve controllare la correttezza delle informazioni inserite dal medico nel certificato di malattia, ossia:
- dati anagrafici;
- domicilio per la reperibilità.
Con il certificato digitale, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al proprio committente, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall'INPS.
Se l’invio online non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia in modalità cartacea.
Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve presentare o inviare:
- il certificato originale alla struttura territoriale INPS competente;
- l’attestato al proprio datore di lavoro.
La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo.
Cicli di cura ricorrenti
Nei casi di patologie che comportano incapacità al lavoro e che necessitano di cicli di cure ricorrenti (emodialisi, chemioterapia etc.), il lavoratore dovrà presentare un'unica certificazione di malattia, che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti, qualificandoli l'uno ricaduta dell'altro.
La certificazione dovrà essere inviata:
- all’Ufficio medico legale della struttura INPS territorialmente competente per le necessarie valutazioni;
- prima dell'inizio della terapia, con l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione.
A integrazione della certificazione medica il lavoratore deve presentare anche dichiarazioni periodiche della struttura sanitaria con il relativo calendario delle terapie effettuate.
Dimissioni protette
In caso di degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese (cd. dimissioni protette), per aver diritto alla tutela previdenziale il lavoratore dovrà produrre idonea certificazione di malattia che attesti l’incapacità al lavoro.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l'invio online.
Se i certificati vengono redatti in modalità cartacea, il lavoratore deve presentarli o inviarli:
- alla struttura territoriale INPS competente;
- al proprio committente (privi dei dati di diagnosi).
I certificati di ricovero (esclusi gli eventuali certificati di malattia post ricovero) possono essere consegnati anche oltre il secondo giorno dalla data del rilascio ma entro il termine di prescrizione della prestazione, pari a un anno.
Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute valide per riconoscimento della prestazione previdenziale.
Visite mediche di controllo
Durante il periodo di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio, durante le fasce orarie previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa.
Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni, con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
- un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Se necessario, durante il periodo di prognosi del certificato, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:
- al committente, con le modalità previste dal contratto;
- all’INPS, attraverso il servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo".
Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi.
Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Solo in casi particolari, se non è possibile accedere al servizio, è consentito:
- inviare un’e-mail alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
- inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
- rivolgersi al Contact center al numero verde 803 164 (msg. 1290/2013).
Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea (UE), i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato.
Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:
- all’INPS;
- al datore di lavoro.
Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede:
- all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro;
- alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.
Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.