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Congedo obbligatorio e facoltativo per padri dipendenti (settore privato)

Pubblicazione: 25 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER PADRI DIPENDENTI (SETTORE PRIVATO)
  INDICATORE 1: Numero di padri beneficiari di congedi obbligatori (settore privato) - Numero di padri beneficiari di congedi facoltativi entro il quinto mese di vita del figlio (settore privato)

Il congedo di paternità per i padri lavoratori dipendenti è stato istituito in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92) con l’obiettivo di favorire la condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale misura si configura come un diritto autonomo rispetto al congedo della madre e può essere utilizzato dal padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del proprio figlio in via non continuativa e anche durante il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro della madre. Al padre lavoratore, nel periodo di fruizione del congedo di paternità, viene riconosciuta un’indennità pari al cento per cento della retribuzione. La durata del congedo di paternità è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, dapprima fissata ad un solo giorno, è stata estesa, in fasi successive, a 2 giorni per gli anni 2016-2017, a 4 giorni nel 2018, a 5 giorni nel 2019, a 7 giorni nel 2020, per poi arrivare a 10 giorni nel 2021.

La disciplina del congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti è stata innovata dal D.Lgs. n. 105/2022, che ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Da agosto 2022, quindi, il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, privati o di amministrazioni pubbliche (che prima del 13 agosto ne erano privi), per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in casi di parto plurimo), con corresponsione di una indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione, a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.

I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa. Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore – da ciò la sua obbligatorietà – nei modi previsti dal comma 6 dello stesso articolo 27-bis del T.U. sulla maternità ed eventuali comportamenti datoriali che ne ostacolino la fruizione sono sanzionati. Infatti, importante novità è l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio volto a garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, in base al quale il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti al congedo di paternità obbligatorio è punito con una sanzione amministrativa.

I dati sono stati elaborati dal Coordinamento Statistico Attuariale