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Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con la Repubblica di Turchia
Informazioni che riguardano l'Accordo di sicurezza sociale con la Turchia che si applica ai lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Turchia.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2025
L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. L' Accordo con la Repubblica di Turchia è in vigore dal 1° agosto 2015 e si applica ai lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e in Turchia. Non è richiesta la cittadinanza.
L' Accordo tra Italia e Turchia
Il nuovo Accordo bilaterale tra l'Italia e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l'8 maggio 2012, ratificato con la legge 11 marzo 2015, n. 35 (pdf 161KB), è entrato in vigore il 1° agosto 2015. L'Accordo sostituisce integralmente la Convenzione europea di sicurezza sociale stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Repubblica di Turchia e il relativo Accordo complementare, già in vigore per l'Italia dal 12 aprile 1990.
Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione
Per quanto riguarda l’Italia, l'Accordo si applica ai regimi di sicurezza sociale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata), nonché alle forme sostitutive (Fondi speciali) ed esclusive (iscritti alla Gestione pubblica) dell’AGO.
Inoltre, l’Accordo si applica all’assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi, all’assicurazione per le prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Repubblica di Turchia in regime di convenzione bilaterale, si rinvia alla consultazione da sito dell' SGK – Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi, Istituzione di sicurezza sociale turca.
Ai fini della prestazione sia italiana che turca, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.
I periodi assicurativi di durata inferiore all'anno devono essere presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra parte contraente, sia per accertare il diritto alla prestazione a suo carico, sia per la determinazione dell'importo; questo solo se il lavoratore ha maturato nell'altro Stato il periodo minimo previsto dall'Accordo e non matura il diritto a una prestazione in regime autonomo e, cioè, senza fare ricorso alla totalizzazione internazionale.
Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, il nuovo Accordo non prevede la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi maturati in Turchia per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana.
Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, l'Accordo non contiene norme in materia di complementi differenziali né di integrazione al trattamento minimo.
Non è prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi assicurativi italiani e turchi anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi, che risultino legati a loro volta da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia alla Turchia.
La domanda
L'interessato deve presentare la domanda di pensione utilizzando uno dei moduli che saranno rilasciati successivamente alla firma dell'Intesa amministrativa e resi disponibili nella sezione modulistica.
Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011 n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Turchia online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell’ INPS competente per residenza o, per gli iscritti alla Gestione pubblica, alla Struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro, che la trasmette poi all' Istituzione estera.
Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.
I residenti in Turchia con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione all'SGK in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza e organismo di collegamento, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dall'Accordo, al seguente polo INPS specializzato:
Direzione provinciale INPS Perugia
Via Canali, 1
06124 - Perugia
Tel. 075 50371
PEC: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it
I residenti in Turchia possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli uffici consolari.
Contatti SGK
SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI (SGK)
Emeklilik Hizmetleri Genel
Mudurlugu
Yurtdisi Borclanma Ve Tahsis Islemleri Daire Baskanligi
Kızılay, Mithatpasa Cd. No:7
06430 Cankaya – Ankara, Turchia
Tel. Directorate General for Pension Services: +90 312 430 20 47 – +90 312 458 71 25 – +90 312 430 07 767
Indirizzo email: ehgm@sgk.gov.tr
CIRCOLARE
Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015