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Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con le Isole del Canale e l'Isola di Man

Informazioni che riguardano la Convenzione che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia o nelle Isole del Canale e l'Isola di Man.

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Dettaglio

Pubblicazione: 2 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 15 marzo 2023

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. Con le Isole del Canale e l'Isola di Man la Convenzione è stata stipulata il 28 novembre 1951 e si applica a tutti i cittadini, familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia, nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man.

La Convenzione tra Italia, Isole del Canale e Isola di Man

Tra l'Italia, le Isole del Canale e l'Isola di Man trova applicazione la Convezione italo-britannica (pdf 130KB) stipulata il 28 novembre 1951, cui sono seguiti l'Accordo amministrativo (pdf 98KB) dell'11 febbraio 1953 e la legge di ratifica (pdf 52KB) del 12 marzo 1953.

La Convenzione è stata poi recepita con i successivi Scambi di note (pdf 77KB) dall'Isola di Jersey, del 19 maggio 1958, e dalle Isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou, del 7 giugno 1967. La stessa Convenzione non è più applicata tra la Repubblica Italiana, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord dal 1° gennaio 1973, data del loro ingresso nell'Unione europea con relativa adozione dei Regolamenti comunitari.

La Convenzione italo-britannica non si estende alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione si applica all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione per la malattia, la maternità e le prestazioni familiari, all'assicurazione contro la tubercolosi, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A determinate condizioni, si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale, come i Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.

In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità;
  • prestazioni per familiari;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • prestazioni per disoccupazione.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalle Isole del Canale e l'Isola di Man in regime di Convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione dei siti del Social Security Department - Guernsey, del Social Security Department - Jersey e del DHSS - Department of Health and Social Security, istituzioni di sicurezza sociale rispettivamente dell'Isola di Guernsey, di Jersey e dell'Isola di Man. Per quanto riguarda quest'ultima, si rinvia alla consultazione della Section 17 – “Benefits Abroad and Reciprocal Agreement” della Guida.

Ai fini della prestazione italiana, per la totalizzazione internazionale si richiede almeno una settimana di contribuzione. Per l'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Ai fini della totalizzazione internazionale, la sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati saranno presi in considerazione una sola volta e ciascuna istituzione prenderà in considerazione i soli periodi sovrapposti compiuti sotto la propria legislazione, escludendo quelli compiuti con la legislazione dell'altro Stato contraente.

La Convenzione italo-britannica non prevedeva la possibilità di totalizzazione multipla, ma il recepimento da parte degli Stati membri della Raccomandazione UE 18 giugno 2003, n. 22 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea legge 13 dicembre 2003, n. 326), adottata dopo la sentenza della Corte di giustizia europea del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00 Gottardo contro l'INPS, ha fatto sì che i principi della sentenza “Gottardo” producessero effetti anche sulle Convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri con Stati terzi, il cui campo di applicazione è limitato ai cittadini delle parti contraenti. In applicazione della sentenza, quindi, è possibile, a determinate condizioni, la totalizzazione multipla dei periodi assicurativi maturati secondo la legislazione italiana, con i periodi compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri e quella delle Isole del Canale e dell'Isola di Man.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui seguenti modelli presenti nell'apposita sezione modulistica: I.G.B. 7 (R.A. 112) - CI105  "Domanda di pensione di vecchiaia" o I.G.B. 4 (R.A.105) - CI103 "Domanda ai superstiti", entrambi disponibili sia in italiano che in inglese.

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con le Isole del Canale e l'Isola di Man online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera con il formulario di collegamento, ovvero il modello I.G.B. 6 (r. a. 107) - CI104.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in Convenzione alle Istituzioni di sicurezza sociale del luogo di residenza riportate nella tabella che segue, che provvederanno a trasmetterla al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Perugia
Via Canali, 1
06124 Perugia

Tel. 075 50371
Indirizzo email: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

Anche i residenti nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato locali, oltre che degli uffici consolari.

 

Contatti istituzionali Isole del Canale e Isola di Man

Guernsey

Office for Employment & Social Security
Edward T Wheadon House
Le Truchot - St. Peter Port
Guernsey - Channel Islands
GY1 3WH

Tel. +44 (0)1481 222500
Email: enquiry@ssd.gov.gg

Jersey

Social Security Department
External Relations
19-21 Broad Street – St Helier
Jersey JE2 3RR

Tel. +44 (0)1534 440401
Email: externalrelations@gov.je

Isola di Man

Social Security General Enquiries
Markwell House, Market Street, Douglas, Isle Of Man, IM1 2RZ

Tel. +44 (0)1624 685656
Email: externalrelations@gov.im

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