it

Ti trovi in:

Sicurezza sociale internazionale: Convenzione bilaterale con le Isole del Canale e l'Isola di Man

Tutti i dettagli relativi all’Accordo di sicurezza sociale che si applica ai lavoratori, ai loro familiari e superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 2 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. La Convenzione italo-britannica che si applica all’Italia e alle Isole del Canale e all'Isola di Man è stata stipulata il 28 novembre 1951 ed è applicabile ai cittadini, familiari e superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia, nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man.

La Convenzione tra Italia, Isole del Canale e Isola di Man

Tra l'Italia, le Isole del Canale e l'Isola di Man trova applicazione la Convezione italo-britannica (pdf 130KB) stipulata il 28 novembre 1951, cui sono seguiti l'Accordo amministrativo (pdf 98KB) dell'11 febbraio 1953 e la legge di ratifica (pdf 52KB) del 12 marzo 1953.

La Convenzione è stata poi recepita con i successivi scambi di note (pdf 77KB) dall'Isola di Jersey, del 19 maggio 1958, e dalle Isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou, del 7 giugno 1967. La stessa Convenzione non è più applicata tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 1° gennaio 1973, data del suo ingresso nell’allora Comunità Economica Europea (CEE) con con relativa adozione dei Regolamenti comunitari.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione separata, nonché ai fondi sostitutivi dell’AGO (Fondi speciali).

La Convenzione italo-britannica non si estende alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Tuttavia, in caso di contribuzione mista in Italia, sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo, ai fini del riconoscimento di una pensione a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, è possibile totalizzare anche i periodi assicurativi per lavoro dipendente svolto nelle Isole del Canale e nell’Isola di Man.

Inoltre, la Convenzione si applica all’assicurazione per la maternità, la malattia e la tubercolosi, all’assicurazione per le prestazioni familiari, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalle Isole del Canale e l'Isola di Man in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione dei siti del Social Security Department - Guernsey, del Social Security Department - Jersey e del DHSS - Department of Health and Social Security, Istituzioni di sicurezza sociale rispettivamente dell'Isola di Guernsey, di Jersey e dell'Isola di Man. Per quanto riguarda quest'ultima, si rinvia alla consultazione della Section 17 – “Benefits Abroad and Reciprocal Agreement” della Guida.

Ai fini della prestazione italiana, per la totalizzazione internazionale si richiede almeno una settimana di contribuzione. Per l'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi assicurativi in Italia possono essere totalizzati con i periodi assicurativi nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Ai fini della totalizzazione internazionale, in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi compiuti nei due Stati, ciascuna Istituzione prenderà in considerazione i soli periodi compiuti sotto la propria legislazione, escludendo quelli sovrapposti, maturati in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

La Convenzione italo-britannica non prevedeva la possibilità della totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi assicurativi italiani e delle Isole del Canale e dell’Isola di Man anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi che siano legati a loro volta da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia alle Isole del Canale e all’Isola di Man. Tuttavia, il recepimento da parte degli Stati membri della Raccomandazione UE 18 giugno 2003, n. 22 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea legge 13 dicembre 2003, n. 326), adottata dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00 Gottardo contro l'INPS, ha fatto sì che i principi della sentenza “Gottardo” producessero effetti anche sulle Convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri con Stati terzi, il cui campo di applicazione è limitato ai cittadini delle parti contraenti. In applicazione della sentenza, quindi, è possibile, a determinate condizioni, la totalizzazione multipla dei periodi assicurativi maturati secondo la legislazione italiana, con i periodi compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri e quella delle Isole del Canale e dell'Isola di Man.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione utilizzando uno dei seguenti moduli presenti nell'apposita sezione della modulistica: I.G.B. 7 (R.A. 112) - CI105  "Domanda di pensione di vecchiaia" o I.G.B. 4 (R.A.105) - CI103 "Domanda ai superstiti", entrambi disponibili sia in italiano che in inglese.

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con le Isole del Canale e l'Isola di Man online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell’INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'Istituzione estera con il formulario di collegamento, ovvero il modulo I.G.B. 6 (r. a. 107) - CI104.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione alle Istituzioni di sicurezza sociale del luogo di residenza, che provvederanno a trasmetterla al seguente polo specializzato dell’INPS:

Direzione provinciale INPS Perugia
Via Canali, 1
06124 Perugia

Tel. 075 50371
PEC: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

I residenti nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Uffici consolari.

 

Contatti istituzionali Isole del Canale e Isola di Man

Guernsey

Office for Employment & Social Security
Edward T Wheadon House
Le Truchot - St. Peter Port
Guernsey - Channel Islands
GY1 3WH

Tel. +44 (0)1481 222500
Email: enquiry@ssd.gov.gg

Jersey

Social Security Department
External Relations
19-21 Broad Street – St Helier
Jersey JE2 3RR

Tel. +44 (0)1534 440401
Email: externalrelations@gov.je

Isola di Man

Social Security General Enquiries
Markwell House, Market Street, Douglas, Isle Of Man, IM1 2RZ

Tel. +44 (0)1624 685656
Email: externalrelations@gov.im

Normativa fiscale residenti all’estero