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Sanzioni per inadempimento dell'obbligo contributivo

Tutte le informazioni che riguardano inadempienze contributive che vanno regolarizzate. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano sanzioni civili, amministrative e penali.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2025

I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge.

Se queste regole non vengono rispettate si determina un’inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell’inadempienza si applicano:

  • sanzioni civili;
  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali.

In particolare, le sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento dei contributi.

Relativamente alle sanzioni civili, possono concretizzarsi i casi dell’omissione contributiva o dell’evasione contributiva.

Regime sanzionatorio per omissione contributiva: articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge, per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento, è dovuta una sanzione civile per omissione contributiva pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno (365 giorni).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

A decorrere dal 1° settembre 2024 è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso, che consente al contribuente di accedere a una misura agevolata della sanzione per omissione calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti in ragione d’anno.

Infatti, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un’unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento senza maggiorazione.

La sanzione per omissione in ogni caso non può superare il 40% dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale tetto, continuano a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall’articolo 116, comma 9, legge 388/2000.

Regime sanzionatorio per evasione contributiva: articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, decreto-legge 19/2024

L’ipotesi dell’evasione contributiva ricorre in caso di mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento, quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi dovuti mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate o di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

La misura della sanzione per evasione contributiva è pari al 30% in ragione d’anno (365 giorni), fino a un massimo del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti alle scadenze di legge. Raggiunto tale tetto, continuano a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 116, comma 9, legge 388/2000).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente, prima di contestazioni da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, il regime sanzionatorio per evasione continua a essere degradato a omissione come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024.

A partire da tale data è però prevista una più ampia modulazione del termine per il pagamento integrale della contribuzione denunciata spontaneamente, che incide sull’importo delle sanzioni applicate.

In caso di versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, le sanzioni sono dovute nella misura del tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti.

Se invece il versamento in unica soluzione è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, le sanzioni sono dovute nella misura del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 7,5 punti.

La sanzione così calcolata non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo, continuano a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 116, comma 9, legge 388/2000).

La sanzione nella misura agevolata differenziata (TUR con la maggiorazione di 5,5/7,5 punti) si applica anche qualora il contribuente chieda di effettuare il pagamento in forma rateale (articolo 2, comma 11, decreto-legge 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge 389/1989) all’ente impositore.

In tal caso, la domanda di rateazione deve essere presentata rispettivamente entro 30 o 90 giorni dalla denuncia spontanea e l’accesso alla misura agevolata è subordinato al versamento della prima rata. L’irregolarità nel pagamento delle rate successive accordate – omesso versamento o versamento in misura insufficiente o tardiva – comporta l’applicazione della sanzione ordinaria per evasione, venendo meno le condizioni di accesso al  regime agevolato.

Interessi nella misura degli interessi di mora: articolo 116, comma 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure del 40% e del 60%, previste rispettivamente in caso di omissione o di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d’anno, maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si deve fare riferimento alla determinazione periodica del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Regime sanzionatorio in presenza di accertamenti degli enti impositori: articolo 116, comma 8, lettera b-bis), legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall’articolo 30, comma 1, decreto-legge 19/2024

Nei casi in cui la contribuzione dovuta sia rilevata d’ufficio dagli enti impositori, ovvero a seguito di verifiche ispettive, se il contribuente provvede al pagamento dei contributi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, le sanzioni civili sono ridotte del 50% del loro ammontare calcolato nella misura dell’omissione (TUR maggiorato di 5,5 punti fino a un massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre eventuali interessi di mora) o dell’evasione (30%, in ragione d’anno, fino a un massimo del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti alle scadenze di legge oltre eventuali interessi di mora).

Il regime agevolato si applica anche in caso di pagamento in modalità rateale.

La domanda di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della contestazione e l’accesso alla misura agevolata è subordinato al versamento della prima rata. L’irregolarità nel pagamento delle rate successive accordate – omesso versamento o versamento in misura insufficiente o tardiva – comporta il ripristino della sanzione calcolata nella misura piena dell’omissione o dell’evasione contributiva.

Regime sanzionatorio per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (articolo 116, comma 10, legge 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (articolo 116, comma 15, legge 388/2000)

L’articolo 116, comma 10, legge 388/2000, prevede, a decorrere dal 1° settembre 2024, che in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Fino al 31 agosto 2024 la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (TUR maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge oltre interessi di mora superato tale limite.

L’articolo 116, comma 15, legge 388/2000, consente ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo 116, fino alla misura degli interessi legali, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nelle ipotesi:

  • di oggettive incertezze connesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo oppure di fatto doloso del terzo;
  • di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale.

Resta ferma l’esclusione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili nell’ipotesi in cui il debitore, utilizzando uno degli istituti regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, proponga all’INPS il pagamento parziale della propria esposizione debitoria.

Regime sanzionatorio in caso di attività di compliance (articolo 30, commi da 5 a 9, decreto-legge 19/2024) e di attività di accertamento d’ufficio dell’INPS (articolo 30, commi da 10 a 14, decreto-legge 19/2024)

Dal 1° settembre 2024, in caso di inadempimenti che emergano sulla base delle informazioni relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi resi, da parte dell’INPS, disponibili al contribuente ovvero da questo segnalati, sono previste specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione (articolo 30, commi da 5 a 9, del decreto-legge 19/2024 – attività di compliance).

La regolarizzazione da parte del contribuente di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, comporta l’applicazione di una sanzione civile in ragione d’anno:

  • nelle ipotesi di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • nelle ipotesi di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’applicazione della misura agevolata delle sanzioni è ammessa anche in caso di pagamento rateale subordinatamente al versamento della prima rata. Laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva, le sanzioni saranno rideterminate nella misura ordinaria.

In assenza di regolarizzazione, sulla contribuzione omessa si applicano le sanzioni civili ordinarie (misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge, nelle ipotesi di omissione contributiva; misura, in ragione d’anno, pari al 30% e, in ogni caso, non superiore al 60% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge, nelle ipotesi di evasione contributiva).

Dal 1° settembre 2024, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, possono fondarsi su accertamenti d’ufficio dell’INPS anche mediante consultazione di banche dati dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.

Sulla base delle risultanze dell’attività di accertamento d’ufficio, l’INPS notifica al contribuente avvisi di accertamento: in caso di pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni, si applica il regime sanzionatorio agevolato di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b-bis (misura del 50% del loro ammontare calcolato nella misura ordinaria dell’omissione e dell’evasione).

L’applicazione della misura agevolata delle sanzioni è ammessa anche in caso di pagamento rateale subordinatamente al versamento della prima rata. Laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva, le sanzioni saranno rideterminate nella misura ordinaria.

In caso di mancato pagamento, le somme saranno richieste con avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sanzione penale e amministrativa per mancato pagamento delle quote a carico

L’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, è sanzionato dal legislatore ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

La norma, che è stata oggetto di un intervento di parziale depenalizzazione (articolo 3, comma 6, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67) e di ulteriori modifiche ad opera dell’articolo 23, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che:

  • l’omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro;
  • se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.