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Sanzioni per inadempimento dell'obbligo contributivo

Tutte le informazioni che riguardano inadempienze contributive che vanno regolarizzate. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano sanzioni civili, amministrative e penali.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2024

I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge.

Se queste regole non vengono rispettate si determina un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano:

  • sanzioni civili;
  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali.

In particolare, la sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.

Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi i casi dell'omissione contributiva o dell'evasione contributiva.

Regime sanzionatorio per omissione contributiva: articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388

Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti.

Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Regime sanzionatorio per evasione: articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388

In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati.

La sanzione così calcolata non può superare il 60% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti.

Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora. 

La legge citata stabilisce che «qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa» si applica il regime dell'omissione e non quello dell'evasione.

Interessi nella misura di interessi di mora: articolo 116, comma 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388

Dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d'anno, interessi nella misura degli interessi di mora.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle sanzioni suddette si dovrà fare riferimento al provvedimento del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà fare riferimento alla determinazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzione amministrativa per mancato pagamento delle quote a carico

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori è sanzionato dal legislatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

Tale norma prevede due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione: «l'omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro (sanzione penale)»; «l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro (sanzione amministrativa)».

Sanzioni in caso di lavoro nero

L'impiego di lavoratori che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito, per ciascun lavoratore in nero, con l'applicazione di sanzioni civili e sanzioni amministrative pecuniarie.