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Sanzioni civili e amministrative per il lavoro nero

Tutte le informazioni che riguardano le sanzioni civili e le sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'impiego di lavoratori che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2023

L'impiego di lavoratori che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito, per ciascun lavoratore in nero, con l'applicazione delle sanzioni civili e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni civili

Nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati irregolari, le sanzioni civili da applicare sono quelle, connesse al mancato versamento dei contributi, previste per la fattispecie dell'evasione dall'articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.

A decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, non trova più applicazione l'aumento del 50% delle sanzioni civili, determinate in base al criterio dell'evasione, previsto dalla previgente normativa per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

L'INPS ha precisato che le disposizioni introdotte dall'articolo 22 del decreto legislativo 151/2015 si applicano a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi sono state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data e a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre 2015.

L'aumento del 50% delle sanzioni continua ad avere applicazione nel caso di accertamento ispettivo iniziato e concluso prima del 24 settembre 2015.

Il contribuente ha diritto al rimborso degli importi corrisposti a titolo di sanzioni civili in eccesso rispetto alla misura prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 151/2015, nei limiti del termine decennale di prescrizione e con esclusione delle somme versate in applicazione di sentenza passata in giudicato.

Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare apposita istanza.

Le sanzioni amministrative

Nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l'articolo 22 del decreto legislativo 151/2015 prevede altresì l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Competenti all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono tutti gli organi di vigilanza deputati alle verifiche in materia di lavoro, fisco e previdenza.