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Fondo Ferrovie dello Stato

Tutte le informazioni che riguardano il Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, istituito nel 1908 e soppresso nel 2000. Successivamente è stato istituito presso l’ Inps il Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Il Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, istituito nel 1908, è stato soppresso dal 1° aprile 2000 e, con decorrenza dalla stessa data, è stato istituito presso l'INPS l'apposito Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

I soggetti iscritti al Fondo sono:

  • i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA assunti in data precedente al 1° aprile 2000;
  • i dipendenti della Holding delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
  • gli ex dipendenti trasferiti per mobilità ad altre amministrazioni e che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

Non sono iscritti al Fondo:

  • i lavoratori assunti in base a norme che imponevano o consentivano agli interessati l'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • il personale navigante del settore "Navi Traghetto FS", assunto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413;
  • i lavoratori assunti dalle società del Gruppo FS con decorrenza successiva al 1° aprile 2000.

Questi lavoratori vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'AGO.

Prestazioni previste

Agli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato spettano le seguenti prestazioni:

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all'attività svolta (58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di macchina, 65 o 66 per il restante personale) sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne, con graduale elevazione fino a 66 anni. Tali requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.

L'anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni.

La pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata e decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli iscritti possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Requisiti contributivi
DecorrenzaUominiDonne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201242 anni e 1 mese41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201342 anni e 5 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita)41 anni e 5 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201542 anni e 6 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita)41 anni e 6 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita)
dal 1° gennaio 201642 anni e 6 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita)41 anni e 6 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita)

Pensione di inabilità assoluta e permanente

La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto per gli iscritti al Fondo la possibilità di ottenere la pensione di inabilità con i requisiti contributivi e sanitari previsti dall'Assicurazione Generale Obbligatoria e decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli iscritti al Fondo non hanno diritto all'assegno ordinario di invalidità che compete esclusivamente agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Pensione di inidoneità

Spetta all'iscritto che per cause comuni sia riconosciuto inidoneo a qualsiasi mansione ferroviaria per infermità dipendente da cause comuni e possa far valere dieci anni di contribuzione effettiva. La pensione è attribuita d'ufficio a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

Contribuzione utile alla pensione

L’anzianità contributiva degli iscritti al Fondo è espressa in anni, mesi e giorni.

Oltre al periodo di iscrizione al Fondo dalla data di assunzione fino alla data di cessazione dal servizio, e al periodo di servizio militare, sono valutabili i periodi di contribuzione volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione, al pari degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi prestati presso le Amministrazioni dello Stato e presso gli Enti Locali possono essere rispettivamente riuniti o ricongiunti secondo le modalità previste dalla legge.

Aumenti di valutazione

Gli aumenti di valutazione attribuiti per il calcolo delle sole quote retributive sono i seguenti:

  • gli aumenti di 1/10 o 1/12 del servizio ferroviario prestato con profili professionali per i quali il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età e di servizio era previsto, fino al 31 dicembre 2011, al compimento del 58° o del 60° anno di età. Dal 1° gennaio 2012, tali maggiorazioni non vengono più attribuite, in quanto i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne, con la graduale elevazione fino a 66 anni;
  • gli aumenti di valutazione di 1/3, se servizio di coperta, o di 2/5, se servizio di macchina, del servizio prestato dai militari della Marina, a bordo di navi in armamento o in riserva;
  • l'aumento di valutazione di 1/5 del servizio prestato dal personale della PS, dai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Genio Ferrovieri, dei Corpi della Guardia di Finanza e dagli agenti di custodia;
  • l'aumento di valutazione di 1/3 del servizio militare prestato in volo o in qualità di paracadutista.

Regime di cumulo

Le pensioni a carico del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato sono assoggettate al regime di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo al pari delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Ricorsi

I ricorsi amministrativi vanno inoltrati al Comitato Amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane SpA per il tramite della sede INPS competente.