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Decesso in servizio o dopo il collocamento a riposo (TFS – IBU/IPS – ai superstiti/eredi di dipendenti pubblici)

Tutte le informazioni che riguardano i compensi economici che spettano ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, con eccezione dei dipendenti pubblici iscritti ai comparti cosiddetti non contrattualizzati.

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Dettaglio

Pubblicazione: 14 maggio 2019 Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2019

Le prestazioni di Trattamento di Fine Servizio (TFS) sono compensi economici che spettano ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, con eccezione dei dipendenti pubblici iscritti ai comparti cosiddetti non contrattualizzati, che continuano a essere in regime TFS anche se assunti dal 1° gennaio 2001.

Decesso in servizio

In caso di decesso dell’iscritto, il Trattamento di Fine Servizio (TFS), ovvero l’Indennità di Buonuscita (IBU) e l'Indennità Premio Servizio (IPS), è corrisposto a determinate categorie di beneficiari o agli eredi del dante causa, a seconda del momento in cui il decesso è avvenuto e/o dell’esistenza o meno di determinati familiari.

Più in particolare, i beneficiari possono essere differenti a seconda della prestazione cui avrebbe avuto diritto il dante causa (IBU o IPS), al momento in cui avviene il decesso, cioè se avviene durante il rapporto di lavoro o dopo il collocamento a riposo.

Indennità di buonuscita: i beneficiari

L’IBU spetta per diritto proprio alle categorie di superstiti elencate nell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 1032 e successive modificazioni, nell’ordine stabilito dalla stessa norma:

  • coniuge superstite e orfani;
  • genitori;
  • fratelli e sorelle, se viventi a carico dell’ex iscritto.

Ogni categoria esclude quella successiva.

In assenza di beneficiari iure proprio, l’indennità è erogata, secondo le norme successorie, agli eredi testamentari o legittimi.

Se corrisposta a una delle categorie dei superstiti sopra indicate, l’indennità di buonuscita non concorre a formare l’attivo ereditario. Pertanto, l’eventuale rinuncia all’eredità è irrilevante.

Indennità premio di servizio: i beneficiari

L’IPS spetta per diritto proprio alle categorie di superstiti elencate nell'articolo 3, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo l’ordine stabilito dalla stessa norma:

  • coniuge superstite;
  • orfani;
  • genitori;
  • fratelli e sorelle, se a carico dell’ex iscritto.

Ogni categoria esclude quella successiva.

In assenza di beneficiari iure proprio, l’indennità è erogata, secondo le norme successorie, agli eredi testamentari o legittimi.

Se corrisposta a una delle categorie dei superstiti sopra indicate, l’indennità di buonuscita non concorre a formare l’attivo ereditario. Pertanto, l’eventuale rinuncia all’eredità è irrilevante.

Decesso dopo il collocamento a riposo

In questa eventualità, la somma maturata dal de cuius a titolo di TFS (IBU o IPS) entra a far parte dell’asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari e/o legittimi, secondo le norme del diritto successorio.

Documentazione richiesta

Indipendentemente dal momento del decesso o dal tipo di prestazione di fine servizio, gli aventi diritto devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da uno di loro, nella quale vengano elencati nominativi, codici fiscali e codici IBAN dei beneficiari/eredi, con la precisazione che non esistono altri aventi diritto oltre quelli indicati. In caso di successione testamentaria, copia del testamento va fatta pervenire alla sede INPS competente al pagamento della prestazione. Eventuale ed ulteriore documentazione sarà richiesta direttamente dalla Sede procedente.