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Ministri di culto
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2025
Cos'è
Gli iscritti al Fondo Clero che, pur non essendo più tenuti all’obbligo contributivo, desiderano continuare a versare contributi per raggiungere il diritto alla pensione, possono effettuare versamenti volontari.
In particolare, coloro che non sono più obbligati all’iscrizione al Fondo per una qualsiasi causa, diversa dalla liquidazione della pensione, possono continuare a restare iscritti, tramite il versamento di contributi volontari.
A chi è rivolto
Possono effettuare i versamenti volontari gli iscritti al Fondo Clero la cui posizione contributiva obbligatoria sia stata definitivamente chiusa (per laicizzazione, espatrio, passaggio ad ordine religioso).
L'obbligo di contribuzione, infatti, viene meno in assenza di uno dei requisiti come, ad esempio, il passaggio dallo status di sacerdote secolare a quello di sacerdote regolare o la perdita dello stato clericale.
Per i sacerdoti secolari cattolici, l'abbandono dell'attività sacerdotale assume rilevanza ai fini della cessazione contributiva obbligatoria solo in presenza di una certificazione rilasciata dall’autorità ecclesiastica competente, relativamente all'avvenuto esonero dalle funzioni sacerdotali.
Con riferimento, invece, al passaggio di status da sacerdote secolare a regolare, l’obbligo di contribuzione sussiste unicamente nei confronti dei sacerdoti secolari e dei ministri di culto. Cessano, di conseguenza, dall’obbligo dell'iscrizione al Fondo Clero i sacerdoti che entrino a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa. Questi soggetti possono comunque proseguire volontariamente l'iscrizione.
Come funziona
Il pagamento con MAV è stato sostituito dall'utilizzo del sistema pagoPA. I versamenti possono essere anche effettuati online, tramite il Portale dei Pagamenti.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve essere presentata dall'interessato a pena di decadenza entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo contributivo.
Non è previsto un requisito minimo di contribuzione. Di conseguenza, l'iscritto che ne faccia richiesta deve essere autorizzato, indipendentemente dalla durata del periodo di contribuzione obbligatoria dallo stesso maturato nel Fondo.
La facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta, previa autorizzazione dell’INPS.
Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento di un contributo di importo pari a quello stabilito per i soggetti assicurati obbligatoriamente presso il Fondo.
I prosecutori volontari dovranno provvedere direttamente al versamento contributivo in rate bimestrali posticipate. Le modalità di pagamento sono le stesse previste per gli iscritti obbligati al versamento contributivo di cui alla lettera b), articolo 7, legge 903/1973.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
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