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Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane

Il servizio permette di presentare la domanda di accesso alle prestazioni di finanziamento di programmi formativi e Assegni di integrazione salariale del Fondo Poste per tutti i lavoratori.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2025

Cos'è

Disciplinato dal decreto interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014, il Fondo Poste è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 1° dicembre 2016, n. 205).

Il Fondo eroga i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (Assegni di integrazione salariale), per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni ordinarie tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste Italiane delle quali Poste Italiane SpA detiene una partecipazione di controllo. Sono escluse le società con licenza bancaria, di trasporto aereo e quelle che svolgono attività di corriere espresso.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 234/2021 all’articolo 2, comma 1, d.lgs. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della prestazione di integrazione salariale anche tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18) e i lavoratori a domicilio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il Fondo garantisce un Assegno di integrazione salariale la cui durata non può essere inferiore a 13 settimane, in un biennio mobile, e superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.

QUANTO SPETTA

Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso dei fondi nazionali o dell’Unione europea.

Per gli Assegni di integrazione salariale, la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale. A tale importo viene applicato, ai sensi dell’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41, una riduzione del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, che rimane nella disponibilità del Fondo.

Dal 1° gennaio 2022 viene applicato il limite di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18).

Gli importi sono rivalutati ogni anno con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione per l'industria. L’Assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legge sulla cassa integrazione per l’industria.

Nel 2025 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a 1.322,05 euro (circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25).

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e Assegni di integrazione salariale) sono dovuti al Fondo due tipi di contributi: il contributo ordinario dello 0,5% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti (eventuali variazioni della misura sono distribuite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione); il contributo addizionale dell'1,5% (a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale), calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la sede INPS territorialmente competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, necessaria per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

Le prestazioni ordinarie (Assegno di integrazione salariale e formazione) sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio i datori di lavoro potranno avvalersi del flusso Uniemens, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170.

Il pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale ai beneficiari può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

La contribuzione correlata, dovuta in caso di corresponsione di Assegno di integrazione salariale, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.

Domanda

REQUISITI

L’accesso alle prestazioni ordinarie è subordinato al compimento delle procedure contrattuali che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legge. Queste procedure si devono concludere con un accordo aziendale.

Per i programmi di formazione è necessario essere destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Agli Assegni di integrazione salariale possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa, per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L’erogazione dell’Assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato.

COME FARE DOMANDA

La domanda d’accesso alle prestazioni ordinarie deve essere presentata online dall’azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122; circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201). Essa sarà presa in esame dal Comitato amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo, nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore.

Qualora il Comitato evidenzi profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione della legge che si ritiene violata, è adottato entro cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione oppure annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.