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Importo aggiuntivo delle pensioni

Il servizio permette di inviare la domanda per richiedere un importo aggiuntivo supplementare alla pensione per chi percepisce una o più pensioni non superiori complessivamente all'importo minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.
Specifico per
Titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

Pubblicazione: 21 maggio 2020 Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2024

Cos'è

L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.

A chi è rivolto

L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

Come funziona

Per l'attribuzione del beneficio si devono verificare le seguenti condizioni:

  • l'importo annuo della pensione deve essere inferiore o uguale al trattamento minimo annuo incrementato dell'importo aggiuntivo; se l'importo annuo della pensione risulta compreso tra il trattamento minimo annuo e il trattamento minimo + l'importo aggiuntivo, spetta la differenza tra il trattamento minimo incrementato dell'importo aggiuntivo e l'importo della pensione;
  • se il pensionato è solo, il reddito assoggettabile all'IRPEF, comprensivo delle sue pensioni, non deve superare il limite di 1,5 volte il trattamento minimo; se il pensionato è coniugato o unito civilmente, il reddito assoggettabile all'IRPEF, comprensivo di tutte le pensioni, non deve superare il limite di 3 volte il trattamento minimo.

Si riassumono di seguito i limiti di reddito previsti per il 2024, calcolati sulla base del tasso previsionale del 5,4%.

LIMITI DI IMPORTO ANNUO PENSIONE (comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali)

Anno

Importo aggiuntivo massimo

Trattamento minimo annuo

Trattamento minimo + importo aggiuntivo

Se l'importo delle pensioni è compreso tra 7.781,93 euro e 7.936,87 euro, al pensionato spetta la differenza tra 7.936,87 euro e l'importo della pensione

2024

154,94 euro

7.781,93 euro

7.936,87 euro

LIMITI DI REDDITO COMPLESSIVO

Limite di reddito individuale, assoggettabile all'IRPEF
(trattamento minimo*1,5 volte)

Limite di reddito familiare, assoggettabile all'IRPEF
(trattamento minimo*3 volte)

11.672,90 euro

23.345,79 euro

Si ricorda che, nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve comunque essere superato il limite di reddito personale.

La corresponsione dell'importo aggiuntivo viene attribuita d'ufficio a dicembre, se spettante. Tuttavia, se ne ricorrono i requisiti, il pensionato può fare apposita domanda di ricostituzione della pensione, accedendo al servizio online con le proprie credenziali.

Conclusione dei procedimenti amministrativi: il regolamento

Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, n. 111, l’INPS ha adottato il nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Regolamento ha recepito le modifiche normative, innovando e integrando le disposizioni dell’Istituto e degli enti incorporati.