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Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (art. 2, comma 12, legge 335/95)

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di inabilità a lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2024

Cos'è

È un servizio per presentare domanda di pensione di inabilità a seguito di un aggravamento dello stato di salute che non permette il proseguimento dell’attività lavorativa. 

A chi è rivolto

Si rivolge ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Come funziona

Dal 1° gennaio 1996, il dipendente pubblico può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto a visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità (articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335), se si trova “nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

DECORRENZA E DURATA

La pensione di inabilità:

  • decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata dopo la risoluzione del rapporto di avoro;
  • cessa con la morte del pensionato;
  • è reversibile ai superstiti.

QUANTO SPETTA

L’interessato ha diritto all'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale nei limiti di un’anzianità contributiva:

  • complessivamente non superiore a 40 anni;
  • riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

    Domanda

    REQUISITI

    Il diritto alla pensione di inabilità (art. 2, c. 12, legge 335/1995) spetta alle seguenti condizioni:

    • possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico (concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti);
    • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
    • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (in Italia e all’estero) conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

    Questo tipo di pensione è:

    • incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero;
    •  revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

    La prestazione è quindi revocata se si diventa titolari di contribuzione legata all’attività lavorativa (autonoma o subordinata) dopo la decorrenza della pensione di inabilità.

    In questo caso, il trattamento è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l’incompatibilità, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

    A seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.

    Qualora l’interessato risulti in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici prescritti per una pensione anticipata o di vecchiaia, si provvede alla liquidazione d’ufficio del relativo trattamento. Si precisa che i requisiti devono essere valutati in base alla normativa vigente alla data della revoca.

    Il soggetto, che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari con giudizio di inabilità assoluta e permanente da parte della Commissione Medica (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte), non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari poiché la Commissione si è già espressa.

    COME FARE DOMANDA

    La domanda online deve essere inviata all'amministrazione presso la quale si svolge o si è svolta attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 (pdf 1,8MB).

    È necessario allegare un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della stessa circolare).

    Per l'accertamento del diritto, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare:

    • il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità;
    • delibera di collocamento a riposo per inabilità.

    L'accertamento verrà affidato a vari organismi sanitari, in funzione dell'ente o dell’amministrazione di appartenenza:

    • CMO per il settore Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno;
    • CMV INPS.

    Tempi di lavorazione del provvedimento

    Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

    Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

    La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

    Documenti