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Assegni familiari

Il servizio consente di ottenere un sostegno ai lavoratori delle famiglie con reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. La domanda può essere presentata online.
Rivolto a:
Categorie
Agricoli- Patronati- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2023

Cos'è

Gli Assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori:

  • che lavorano in Italia;
  • con reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.

A differenza dell’Assegno per il Nucleo Familiare, rivolto ai lavoratori dipendenti, gli Assegni familiari sono erogati per ogni familiare vivente a carico.

A chi è rivolto

Gli assegni familiari spettano a:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Come funziona

QUANTO SPETTA

Gli Assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’INPS e spettano per ogni familiare vivente a carico.

È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori a un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari (circolare INPS 14 marzo 2023, n. 28):

  • superata una prima fascia di reddito, ne conseguirà la riduzione del versamento degli Assegni familiari;
  • superata anche la seconda fascia di reddito, si verificherà la cessazione dell’erogazione degli Assegni familiari.

L’Assegno è pari a:

  • 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti, per il coniuge/parte di unione civile, i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti, per i genitori ed equiparati.

Se la domanda viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei cinque anni precedenti (prescrizione quinquennale).

Domanda

REQUISITI

Per richieste relative ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • figli o equiparati a carico anche se non conviventi;
  • fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico:
    • tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
  • il coniuge a carico/parte di unione civile, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

Per richieste relative ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il coniuge/parte di unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico:
    • tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

Si ricorda che l’articolo 1, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1°marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

Con la stessa decorrenza, il decreto prevede anche, all’articolo 10, comma 3 che, solo per i nuclei familiari con figli e orfani, cessino di essere riconosciute le prestazioni (art. 4 del Testo Unico delle norme sugli Assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).

Da questa data, quindi, non si potranno richiedere gli Assegni familiari, se nel nucleo familiare è presente:

  • almeno un figlio di età inferiore ai 21 anni;
  • o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico.

Dopo il ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per gli Assegni familiari ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.

redditi da dichiarare in fase di domanda dell’Assegno sono quelli assoggettabili all'IRPEF al lordo di:

  • detrazioni d'imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali
  • redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se il totale è superiore a 1.032,91 euro, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

In caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiaria carico devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

In presenza di tutti i requisiti di legge, spetta anche l’Assegno temporaneo (circolare INPS 30 giugno 2021, n. 93) ai beneficiari degli Assegni familiari (d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797):

  • coltivatori diretti;
  • coloni;
  • mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.