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Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)

Il servizio consente di richiedere un'indennità di 1600 euro per alcune categorie di lavoratori a seguito del protrarsi dell'emergenza Covid-19. Hanno diritto al sostegno autonomi, intermittenti, stagionali, subordinati e lavoratori dello spettacolo.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 2 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Cos'è

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), a causa del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-19, ha previsto ulteriori misure di sostegno attraverso un’indennità di 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.

A chi è rivolto

Le indennità sono previste per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Sostegni (articolo 10, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto a una ulteriore indennità di 1.600 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Incumulabilità

Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità.

L’indennità Covid-19 del 2021 non è cumulabile con:

  • l’indennità per i lavoratori agricoli;
  • l’indennità per pescatori autonomi;
  • l’indennità erogata dalla società "Sport e salute";
  • l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente, nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare);
  • l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpI.

Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 1.600 euro.

Cumulabilità

L’indennità Covid-19 del 2021 è cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità;
  • la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
  • la DIS-COLL;
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
  • i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile.

Domanda

Requisiti

Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

  • Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giorni lavorati;
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o della indennità di disoccupazione NASpI alla data del 26 maggio 2021;
  • non si deve essere titolari di rapporto di lavoro subordinato alla data del 27 maggio 2021.

È ammessa – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione – l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato, purché sia già cessato alla data del 26 maggio 2021.

Stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

  • Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giorni lavorati;
  • non si deve essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Intermittenti

  • La prestazione lavorativa deve essere stata svolta nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (con o senza indennità di disponibilità), per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Autonomi occasionali

  • Si deve essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non si deve avere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 27 maggio 2021;
  • si deve avere l’accredito di almeno un contributo mensile tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 nella Gestione Separata dell’INPS, dovuto alla attività da autonomo occasionale;
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Incaricati alle vendite a domicilio

  • Si deve avere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle vendite a domicilio – superiore a 5mila euro e si deve essere titolari di partita IVA attiva con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS alla data del 26 maggio 2021;
  • non si deve essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

  • Si devono avere tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
  • si devono avere nel corso del 2018 almeno 30 giorni di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • non si deve essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021 o di rapporto di lavoro subordinato alla data del 27 maggio 2021.

Lavoratori dello spettacolo

  • Si devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo previdenziale INPS dello spettacolo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e un reddito riferito al 2019 non superiore a 75mila euro; in alternativa, si devono avere almeno 7 contributi nello stesso periodo e un reddito riferito al 2019 non superiore a 35mila euro;
  • non si deve essere titolari alla data del 26 maggio 2021 di un trattamento pensionistico diretto, né alla data del 27 maggio 2021 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

Come fare domanda

Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 41/2021) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 1.600 euro.

Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere questa indennità entro il 30 settembre 2021.

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 29 giugno 2021, n. 90.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.