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Indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato richiamati alle armi

Il servizio consente l’invio della domanda ai lavori dipendenti da datori di lavoro impiegati dei settori del commercio, ai dipendenti da proprietari di fabbricati, professionisti e artisti e agli operai dell’agricoltura.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Cittadini
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2024

Cos'è

È un trattamento economico erogato ai dipendenti da datori di lavoro privati richiamati alle armi (legge 10 giugno 1940, n. 653).

A chi è rivolto

L'indennità spetta agli impiegati, operai e dirigenti dipendenti di aziende private appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni e delle arti che abbiano un contratto di lavoro in essere al momento del richiamo.  

Il contratto può essere:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato;
  • contratto stagionale.

Non hanno diritto all’indennità i richiamati dall’Associazione della Croce Rossa Italiana (circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 13) e dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, in quanto escluse dal novero delle Forze Armate. 

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La durata dell’indennità è stabilita in base al contratto di lavoro e più precisamente:

  • a tempo indeterminato, per tutto il periodo del richiamo;
  • a tempo determinato, per tutto il periodo del richiamo. Viene sospesa la decorrenza del termine del contratto e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello prestato sotto le armi;
  • in periodo di prova, per tutto il periodo del richiamo. Il periodo di prova deve essere sospeso fino alla fine della ferma (articolo 28, legge 10 giugno 1940, n. 653);
  • contratto stagionale, l’indennità spetta fino alla scadenza del termine del contratto (articolo 29, legge 10 giugno 1940, n. 653).

CASI PARTICOLARI

Nel caso di cessazione dell’attività dell'azienda, l’indennità spetta fino alla data di cessazione. 

In caso di fallimento/liquidazione giudiziale, il trattamento spetta sino alla chiusura della procedura. 

QUANTO SPETTA

Per i primi due mesi del richiamo si ha diritto a un'indennità pari all'intera retribuzione.

Questo importo è concesso solo per due mensilità nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è richiamato per più volte.

Il periodo può essere frazionato.

Per il periodo successivo, l'indennità è pari alla differenza tra la retribuzione civile e il trattamento militare, se quest'ultimo è inferiore.

Ai fini del calcolo dell’indennità, la retribuzione è costituita dallo stipendio e dalle altre componenti fisse e determinate aggiuntive (come gli aumenti periodici, i premi di produzione, partecipazione agli utili), nonché 1/12 della tredicesima mensilità e delle eventuali mensilità aggiuntive.

Se il dipendente è remunerato in tutto o in parte a provvigione, l'importo mensile è determinato sulla media dell'ultimo triennio di servizio prestato o del minor tempo di occupazione.

LAVORATORE CON PIÙ RAPPORTI DI LAVORO

Se il lavoratore, al momento del richiamo alle armi, è impiegato presso più datori di lavoro, l’indennità si calcola con riferimento al totale delle retribuzioni percepite.

La domanda deve essere avanzata al datore di lavoro presso il quale il richiamato presta l'attività principale, individuata in base al numero di ore o in base alla retribuzione.
Ai fini del calcolo dell’indennità, il lavoratore è tenuto a presentare al datore la dichiarazione degli altri datori di lavoro contenente i dati relativi al numero ore lavorative svolte e alla retribuzione.

L’indennità viene pagata in forma diretta da parte dell’INPS alle seguenti categorie di lavoratori:

  • impiegati dei settori del commercio;
  • dipendenti di proprietari di fabbricati, professionisti e artisti;
  • operai dell'agricoltura.

Per tutte le altre categorie di lavoratori, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Il pagamento viene disposto con cadenza mensile. 

Il datore di lavoro recupera quanto anticipato mediante conguaglio con le somme dovute all’Istituto.

Domanda

REQUISITI

I requisiti per aver diritto all'indennità sono:

  • avere un valido rapporto di lavoro al momento del richiamo alle armi;
  • essere richiamato alle armi.

QUANDO FARE DOMANDA 

Il lavoratore dipendente può presentare domanda al momento del richiamo o successivamente, entro il termine di due anni dalla fine del richiamo.

COME FARE DOMANDA

Per le categorie di lavoratori per le quali l’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS, la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio dedicato direttamente dal cittadino o tramite patronato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Documento dell'autorità militare attestante la posizione di richiamato, la relativa decorrenza ed il grado militare rivestito, dati salariali (busta paga).

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di due anni dalla data di fine del richiamo alle armi (articolo 7, legge 10 giugno 1940, n. 653).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.