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Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Il servizio permette di richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza per i nuclei familiari che risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Specifico per
Nuclei familiari (e loro intermediari) che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 19 novembre 2019 Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2023

Cos'è

Sono misure di contrasto alla povertà (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Il sostegno economico è di due tipi:

  • il Reddito di Cittadinanza (RdC), finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale;
  • la Pensione di Cittadinanza (PdC), destinata alle famiglie che abbiano già i requisiti per RdC e con componenti:
    • di età pari o superiore a 67 anni;
    • di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienti.

A chi è rivolto

A tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti:

  • di residenza;
  • familiari;
  • economici;
  • di compatibilità.

Come funziona

Il Reddito di Cittadinanza prevede:

  • un beneficio economico, erogato mensilmente con accredito su una carta di pagamento elettronica (Carta RdC);
  • un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mirato al superamento della condizione di povertà.

Inoltre, la misura, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione:

  • della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
  • del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego;
  • del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche se il loro nucleo familiare ha sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del RdC pensionati;
  • beneficiari della PdC;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) per i quali è prevista l’adesione volontaria al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o corsi di formazione o tirocini;
  • soggetti che si assumono i carichi di cura per la presenza nel nucleo familiare di soggetti minori di tre anni o in condizione di disabilità grave o non autosufficienti (come definito ai fini ISEE);
  • soggetti in particolari condizioni di salute;
  • lavoratori in stato di disoccupazione.

Sono di competenza dei Centri per l’impiego e dei Comuni (e non dell’INPS) tutte le informazioni e le comunicazioni relative:

  • alle convocazioni e sottoscrizioni della DID;
  • al Patto per il lavoro;
  • al Patto per l’inclusione sociale.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È concesso per un periodo massimo di 18 mesi.

Dopo la scadenza, si può presentare domanda solo dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Il RdC è convertito in PdC dal mese solare successivo al 67° compleanno del più giovane dei componenti il nucleo.

La PdC si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

QUANTO SPETTA

Sia per RdC che per PdC l'importo è dato dalla somma di:

  • una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);
  • un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal modello di domanda.

Calcolo Quota A (importo annuo)

Si moltiplica il corrispondente parametro della scala di equivalenza per:

  • 6mila euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;
  • 7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Calcolo Quota B (importo annuo)

L’importo è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

  • 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di RdC;
  • 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di PdC.

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità. In caso di accoglimento, sono verificate ad ogni rinnovo mensile.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione:

  • la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC;
  • complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui come integrazione al reddito e per locazione o mutuo;
  • l’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione successiva va comunicata con il modello RdC/PdC Esteso.

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e aumenta di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 (2,2 se nel nucleo familiare sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come da ISEE).

La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare:

  • in stato detentivo;
  • ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra PA;
  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
  • sottoposti a misura cautelare personale oppure a condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del Codice penale.

Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.

DECADENZA

La decadenza è prevista per:

  • godimento dell’intero periodo dovuto;
  • variazione dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione;
  • ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente.

Sono previste ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda in caso di:

  • sanzioni legate alla violazione degli obblighi di comunicazione del richiedente;
  • presentazione di DSU con dichiarazioni discordanti tra componenti reddituali e patrimoniali dichiarate ed effettive;
  • comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.

Domanda

REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente deve avere i requisiti che seguono.

Requisiti di cittadinanza e residenza

Il richiedente deve possedere uno di questi requisiti:

  • essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea;
  • essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
  • essere titolare di protezione internazionale;
  • essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del Codice penale.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere tutti i seguenti requisiti:

  • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro.
    Nel caso di ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (come da ISEE) inferiore a 30mila euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare (come da ISEE, esempio: depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
    • 6mila euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8mila euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo.
      Questi massimali sono incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • il reddito familiare non deve superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6mila euro per il relativo parametro della scala di equivalenza.
    In caso di Pensione di Cittadinanza, la soglia è incrementata:
    • fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza;
    • fino a 9.360 euro per la scala di equivalenza, se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, come da DSU ai fini ISEE.
      Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ISEE e sommati quelli in corso di godimento dagli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus bebè);
  • nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
    • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di autoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
    • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).

Il Simulatore presente nella pagina del calcolo dell'ISEE permette di:

  • verificare di avere i requisiti per l’accesso alla richiesta;
  • effettuare una simulazione su una DSU già presentata con i campi del simulatore precompilati con i propri dati.

La simulazione non tiene conto di eventuali trattamenti correnti che potrebbero aumentare il reddito familiare e invalidare il diritto alla prestazione.

Dopo l’accesso al servizio con le proprie credenziali, seguire il percorso ISEE post-riforma 2015 da questa pagina.

Compatibilità

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con: 

  • lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • il godimento della NASpI, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Queste prestazioni concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019) e hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC.

Se al momento della presentazione della domanda uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa autonoma, d’impresa o subordinata con redditi non rilevati per l’intera annualità in ISEE, è necessario:

  • barrare l’apposito riquadro in domanda (Quadro E);
  • comunicare il reddito attraverso l’apposito modello RdC/PdC Ridotto (modello SR182).

Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso della durata della prestazione, è necessario:

  • comunicare l’avvio dell’attività presentando all’INPS il modello RdC/PdC Esteso (modello SR181), entro 30 giorni dall’inizio di tale attività, pena la decadenza;
  • rinnovare il modello indicato ogni tre mesi, nei casi di attività autonoma o d’impresa, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare dell’anno (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile-giugno, e così via).

COME FARE DOMANDA

Il beneficio può essere richiesto:

  • presso Poste Italiane;
  • in modalità telematica, accedendo al portale redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i CAF o i patronati;
  • online attraverso il sito INPS.

Per verificare lo stato della propria domanda è disponibile il servizio online “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza”, accessibile da questa pagina.

Gli obblighi di comunicazione all'Istituto

Con il modello RdC/PdC Esteso i beneficiari sono tenuti a comunicare:

  • le variazioni della situazione lavorativa (avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all'estero);
  • il reddito presunto per l'anno solare successivo, se l'attività di lavoro già comunicata si protrae nel corso di tale anno;
  • le variazioni della situazione familiare (componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, o la cessazione dello stato di detenzione o ricovero);
  • le dimissioni volontarie dal lavoro (escluse le dimissioni per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il termine di tale condizione (decorsi 12 mesi dall’evento);
  • entro 15 giorni dall’acquisizione, ogni variazione del patrimonio immobiliare e dei beni durevoli (anche a seguito di donazione, successione o vincite), che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli;
  • nel caso l’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni dall'acquisizione.


Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare il modulo SR180.

Il beneficiario del RdC, per continuare a usufruire della misura, deve, inoltre:

  • presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
  • presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare entro due mesi dall’evento, pena decadenza.
    Se la variazione è diversa da una nascita o da un decesso, occorre presentare una nuova domanda.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.