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Ricongiunzione contributi da una gestione previdenziale a CPDEL, CPS, CPI, CPUG o CTPS

Il servizio permette ai lavoratori e ai superstiti di richiedere il trasferimento, in un’unica gestione, dei contributi versati in più gestioni previdenziali e ottenere una pensione unica.
Specifico per
Lavoratori con contribuzioni esistenti in più enti.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026

Cos'è

È un servizio che permette di trasferire in una sola gestione i contributi versati in più gestioni previdenziali, per ottenere una pensione unica.

A chi è rivolto

Si rivolge:

  • al lavoratore diretto interessato;
  • al superstite con diritto alla pensione indiretta.

Come funziona

I periodi ricongiunti:

  • sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel Fondo in cui sono stati unificati;
  • danno diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione può essere senza oneri a carico dell’interessato o prevedere un onere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
 

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 6, l. 29/1979)

Ricongiunzione senza oneri a carico dell’interessato

  • È applicabile al personale degli enti pubblici soppressi con legge nazionale o regionale che sia transitato ad altro ente pubblico;
  • è applicabile anche al personale proveniente da enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni, enti pubblici e amministrazioni statali (l.482/1988);
  • sono ricongiungibili anche altri periodi contributivi collegati all’attività lavorativa (servizi connessi);
  • opera d’ufficio ma è comunque richiesta la presentazione di una domanda avente esclusivamente valore dichiarativo.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 2, l. 29/1979)

Ricongiunzione con onere a carico dell’interessato

La ricongiunzione prevista dall’art. 2, l. 29/79 consente al lavoratore, iscritto alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica, di ricongiungere la posizione contributiva precedentemente maturata presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso:

  • la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda;
  • in una gestione diversa da quella di iscrizione, purché abbia almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI (l. 5 marzo 1990, n. 45)

Ricongiunzione con onere a carico dell’interessato

Si possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le Casse Professionali con quelli esistenti nelle Casse Pensioni della Gestione Pubblica.

Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda.

È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione:

  • al raggiungimento dell'età pensionabile;
  • se nella gestione risultano almeno dieci anni di contribuzione continuativa per effettiva attività.      

Domanda

REQUISITI

Per la ricongiunzione gratuita ai sensi dell’art. 6, l. 29/1979 si richiede: 

  • che il periodo contributivo da ricongiungere sia stato maturato presso un ente soppresso con legge statale o regionale; 
  • che il lavoratore sia stato collocato d’ufficio senza soluzione di continuità presso un altro ente iscritto alle Gestioni Dipendenti Pubblici dopo la soppressione dell’ente di appartenenza.

Per la ricongiunzione a pagamento si richiede:

  • la semplice qualità di iscritto di ruolo e non, per il personale iscritto alla Cassa dei Dipendenti dello Stato (CTPS);
  • almeno un anno di iscrizione, anche non continuativo, per il personale non di ruolo iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG;
  • almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente successiva alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali).

QUANDO FARE DOMANDA

La facoltà può essere esercitata:

  • una sola volta, entro l’ultimo giorno di servizio;
  • una seconda volta, se il richiedente può far valere, dopo la prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

In mancanza dei requisiti indicati, la seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata:

  • all'atto del pensionamento;
  • solo nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.

Dal 31 luglio 2010, e per i cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo questa data, la domanda di ricongiunzione art. 2, l. 29/1979 può essere presentata senza termini decadenziali, quindi anche dopo la cessazione dal servizio senza diritto a pensione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al messaggio 2 agosto 2024, n. 2802.

I superstiti del dipendente possono presentare la domanda senza limiti temporali.

La facoltà di ricongiunzione l. 5 marzo 1990, n. 45 può essere esercitata:

  • in qualsiasi momento dell’attività lavorativa, entro l’ultimo giorno di servizio;
  • dal superstite, presentando la domanda entro due anni dalla data di morte dell’interessato, se avvenuta dopo il 9 marzo 1990.

COME FARE DOMANDA

Le domande devono essere presentate:

  • online all'INPS attraverso il servizio dedicato;
  • tramite Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 19 settembre 2022, n. 101.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990. 

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.