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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2025
Cos'è
La ricongiunzione è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un’unica gestione, per ottenere la pensione. Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
A chi è rivolto
Possono fare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti, che hanno diritto alla pensione indiretta. La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato, in almeno due diverse forme previdenziali, fino al momento della richiesta, e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Come funziona
La legge 7 febbraio 1979, n. 29 e la legge 5 marzo 1990, regolano l’istituto della ricongiunzione.
RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
La ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/1979 consente il trasferimento dei periodi contributivi riferiti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dalla predetta assicurazione. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all’atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
La ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 6 della legge 29/1979, opera d’ufficio, ossia:
- non necessita di specifica domanda da parte dell’interessato;
- consente il trasferimento dei periodi assicurativi relativi al servizio prestato presso enti pubblici soppressi con legge statale e regionale.
La successiva legge 482/1988 consente l’applicazione dell’articolo 6 della legge 29/1979 nei confronti del personale proveniente da enti, gestioni, e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma avvenuti con legge regionale e trasferito o assegnato alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato.
Sono ricongiungibili nella gestione previdenziale di destinazione, sia i periodi assicurativi relativi all'attività lavorativa svolta presso gli enti pubblici soppressi per legge, sia quelli riguardanti il servizio precedentemente prestato alle dipendenze di altri enti o amministrazioni pubbliche, nonché l'eventuale ulteriore contribuzione figurativa, volontaria, da riscatto o comunque accreditata in posizione assicurativa, riconosciuta a seguito di domanda presentata dagli interessati in costanza di rapporto di lavoro con gli enti (cd. "servizi connessi").
RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI
Secondo quanto previsto dalla legge 45/1990 i liberi professionisti possono ricongiungere, a titolo oneroso, i periodi esistenti presso le varie casse di previdenza loro dedicate con quelli esistenti presso la Gestione Dipendenti Pubblici. Sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell’età pensionabile, la facoltà è esercitabile sono nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda.
È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo:
- al raggiungimento dell’età pensionabile;
- se in tale gestione risultano versati almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività.
Domanda
REQUISITI
Per il personale non di ruolo iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG è richiesto almeno un anno di iscrizione, anche non continuativo.
Per il personale iscritto alla Cassa dei Dipendenti dello Stato (CTPS), di ruolo e non, è sufficiente la semplice qualità di iscritto.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente successiva alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo.
Per la ricongiunzione gratuita è richiesto che il periodo contributivo da ricongiungere sia stato maturato presso un ente soppresso con legge statale o regionale e che il lavoratore sia stato collocato d’ufficio e senza soluzione di continuità presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dopo la soppressione dell’ente di appartenenza.
QUANDO FARE DOMANDA
La ricongiunzione può essere presentata una sola volta, entro l’ultimo giorno di servizio.
Una seconda domanda è consentita quando l'interessato, successivamente alla data della prima ricongiunzione, può far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque di contribuzione versata in corrispondenza di effettiva attività lavorativa.
La facoltà di trasferire ulteriori periodi successivi alla prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti previsti dal comma 1, dell’art. 4 della legge 29/1979 può essere esercitata all’atto del pensionamento e solo nella gestione destinataria della precedente operazione.
Dal 31 luglio 2010, e per i cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo tale data, la domanda di ricongiunzione può essere presentata senza termini decadenziali e quindi anche dopo la cessazione dal servizio senza diritto a pensione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al messaggio 2 agosto 2024, n. 2802.
La domanda di ricongiunzione dei liberi professionisti può essere presentata in qualsiasi momento dell’attività lavorativa, entro l’ultimo giorno di servizio.
Il superstite può presentare la domanda entro due anni dalla data di morte del libero professionista, se avvenuta dopo il 9 marzo 1990.
Per la ricongiunzione i superstiti del dipendente possono presentare la domanda senza limiti temporali.
COME FARE DOMANDA
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 19 settembre 2022, n. 101.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.