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Lavoratori migranti- Patronati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2025
Cos'è
Il servizio consente al lavoratore straniero, con contratto non stagionale, in caso di rimpatrio definitivo di:
- mantenere i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia;
- usufruire dei suddetti diritti anche in mancanza di accordi di reciprocità con il Paese di origine.
A chi è rivolto
È rivolto ai lavoratori stranieri che hanno versato in Italia i contributi e che sono rimpatriati (ritornati per sempre) nel Paese di origine.
Come funziona
I lavoratori stranieri assunti dopo il 1° gennaio 1996, in caso di rimpatrio, possono percepire la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo:
- al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il 2023-2024) con possibili adeguamenti basati sulla speranza di vita;
- anche se non hanno maturato 20 anni di contributi.
I lavoratori stranieri assunti prima del 1996, in caso di rimpatrio, possono percepire la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto:
- al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il 2023-2024), con possibili adeguamenti basati sulla speranza di vita;
- con 20 anni di contributi.
In caso di decesso dopo il compimento dell’età pensionabile, spetta la pensione ai superstiti, se vengono soddisfatte le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.
Domanda
La domanda deve essere presentata:
- direttamente dall'interessato;
- rivolgendosi a un patronato.
Il lavoratore rientrato definitivamente nel Paese di origine può:
- presentare domanda online, se in possesso di credenziali, allegando la documentazione autenticata dal Consolato italiano di residenza;
- inviare, poi, questa documentazione via posta alla Direzione provinciale INPS di Perugia, in via Canali, 5 - 06122 Perugia;
- presentare domanda al Consolato italiano dove risiede, se non in possesso di credenziali.
Entrambe le procedure riguardano i cittadini stranieri con cittadinanza di Paesi con i quali non esiste una convenzione in materia di Sicurezza sociale sottoscritta dall'Italia.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.