Il servizio verifica la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Casse edili in tempo reale. La verifica è effettuata nei confronti di datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021

Cos'è

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

A chi è rivolto

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Come funziona

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori autonomi.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).

Il DURC online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il DURC online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

 

Di seguito si indicano le fonti normative:

  • articolo 4, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
  • decreto ministeriale 30 gennaio 2015;
  • circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 giugno 2015, n. 19;
  • circolare INAIL 26 giugno 2015, n. 61;
  • circolare INPS 26 giugno 2015, n. 126;
  • decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016;
  • circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 novembre 2016, n. 33;
  • circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 17.

Domanda

Requisiti

Il sistema DURC online consente di effettuare la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare.

Il Documento, generato in formato PDF non modificabile, ha i seguenti contenuti minimi:

  • denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del DURC online.

La disponibilità dell'esito è comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso al servizio DURC online. In tal caso, il Documento indica gli importi a debito e le cause di irregolarità ai fini dell'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo – di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, oggi regolato dall’articolo 30, commi 5 e 5-bis, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 31, commi 3 e 8-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti.

Quando fare domanda

L'esito della verifica di regolarità contributiva sostituisce a ogni effetto il DURC ovunque previsto:

  • per erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti);
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA.

Come fare domanda

Le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni procedenti e concedenti e le SOA accedono al servizio DURC online attraverso il portale INPS o dell'INAIL.

L'impresa o il lavoratore autonomo accedono in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero delegano l'adempimento a chiunque vi abbia interesse.

Le banche o gli intermediari finanziari accedono, previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

In caso di delega, occorre un apposito atto che deve essere comunicato dal delegante agli istituti e conservato dal soggetto delegato che effettua la verifica sotto la propria responsabilità.

L'accesso al DURC online, per tali utenti, avviene esclusivamente dal portale INPS tramite il servizio dedicato.

I consulenti del lavoro, i soggetti di cui all'articolo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto dell'interessato possono effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno a essi delegati gli stessi adempimenti.

Modulistica

Stazione appaltante/AP

Modelli da utilizzare per Stazione appaltante/AP:

Modulo abilitazione DURC 2021 (pdf 187KB)

Modulo subentro DURC 2021 (pdf 170KB)

 

Società organismo di attestazione

Modelli da utilizzare per l'abilitazione con profilo società organismo di attestazione:

DURC - modulo richiesta abilitazione SOA vers. 29-9-21 (pdf 176KB)

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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