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Riscatto ai fini pensionistici per iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato

Il servizio permette di presentare la domanda di riscatto, a fini pensionistici, di periodi e servizi non coperti da alcuna contribuzione per i lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) e superstiti.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici- Familiari superstiti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 aprile 2022

Cos'è

Nell’ambito della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), il riscatto consente di valutare, a domanda e con onere a carico del richiedente, periodi e servizi non coperti da alcuna contribuzione.

A chi è rivolto

Il riscatto può essere esercitato dai lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS). In caso di morte del dipendente, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Dal 31 luglio 2010 la facoltà di presentare la domanda di riscatto è stata estesa anche al soggetto assicurato, inteso come colui che può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo a un trattamento di quiescenza, anche se non sia più in servizio. La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio senza diritto alla pensione (nota operativa ex INPDAP 22 dicembre 2010, n. 56 (pdf 343KB), punto 1.1).

Anche il soggetto che sia stato autorizzato al versamento volontario dei contributi può presentare la domanda di riscatto in costanza di versamento della contribuzione volontaria.

Come funziona

Riscatto dei corsi universitari di studio

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono ammessi a riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341/1990, ovvero:

  • diploma di laurea;
  • diploma universitario;
  • diploma di specializzazione;
  • dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Dal 12 luglio 1997 la durata dei corsi legali di studio universitario può essere ammessa a riscatto anche se il titolo conseguito non è richiesto per il posto occupato. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi di studi e il riscatto può essere chiesto anche parzialmente (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12).

I periodi di iscrizione fuori corso non sono ammessi a riscatto.

Nella dizione diplomi universitari è da ricomprendere ogni titolo, anche diversamente denominato, rilasciato dalle università o da istituti di livello universitario, secondo i diversi ordinamenti didattici succedutisi nel tempo (informativa ex INPDAP 24 gennaio 2000, n. 5) (pdf 27KB).

I periodi di studi universitari non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o volontaria, non solo nel Fondo in cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 184/1997 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD, gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995).

Sono ammessi a riscatto i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero:

  • Laurea Triennale;
  • Laurea Specialistica.

Sono ammessi a riscatto i diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) per corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (nota operativa ex INPDAP 14 maggio 2009, n. 25).

In particolare:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca;
  • diploma di perfezionamento.

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020, n. 95.

Periodi di studio compiuti all’estero:
I titoli di studio accademici conseguiti all'estero devono essere oggetto di specifico riconoscimento "ai fini previdenziali", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica 189/2009 (messaggio 22 luglio 2014, n. 6208).

Calcolo dell'onere

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

  • Periodi da riscattare che si collocano nel "sistema retributivo". Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l'importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall'articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica). L'onere varia in rapporto a fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell'operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che, a seguito del riscatto, risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall'interessato (beneficio pensionistico).
  • Periodi da riscattare che si collocano nel "sistema contributivo". Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La retribuzione presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

    L'articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

    In questa ipotesi, l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel FPLD. L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

    Per il 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 16.243 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2022, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.360,19 euro.

    Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio per effetto dell'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell'onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti all'1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54). L'assolvimento dell'onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l'opzione stessa.

    Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. Per ulteriori precisazioni si rimanda circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106.

Sono, inoltre, riscattabili a domanda e con onere a carico dell'interessato i seguenti periodi e servizi:

  • periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a specifiche norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa. Ad esempio, nei casi di aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e le interruzioni per motivi disciplinari (articolo 5, decreto legislativo 564/1996; circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
  • periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (articolo 7, decreto legislativo 564/1996; circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
  • periodi successivi al 31 dicembre 1996 di non effettuazione della prestazione lavorativa, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico non coperti da contribuzione obbligatoria (articolo 8, decreto legislativo 564/1996; circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
  • periodi corrispondenti al congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 35, comma 5, decreto legislativo 151/2001. I periodi non coperti da assicurazione che danno luogo al congedo parentale possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere all'atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La facoltà di riscatto del congedo parentale non è cumulabile con la facoltà di riscatto del corso legale di laurea, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 l'articolo 1, comma 298, legge 208/2015 ha abolito il regime di incumulabilità/alternatività. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016 la facoltà di riscattare il periodo di congedo parentale e il periodo legale del corso di laurea opera cumulativamente, anche con riferimento a "periodi" antecedenti al 1° gennaio 2016 (circolare INPS 29 febbraio 2016, n. 44);
  • periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996, articolo 1, commi 789 e 790, legge 296/2006, decreto ministeriale 31 agosto 2007 (circolare ex INPDAP 8 aprile 2008, n. 6);
  • periodi di lavoro effettuati all'estero in paesi non membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 184/1997 (legge n. 26/1980 come integrata dalla legge n. 333/1985 - circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
  • periodi di aspettativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 184/1997 (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
  • periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009 (nota operativa ex INPDAP 7 maggio 2009, n. 24);
  • servizio civile universale, su base volontaria, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (informativa ex INPDAP 25 gennaio 2002, n. 7 (pdf 32KB); sentenza della Corte Costituzionale 52/2000). I corsi di studio di natura post-secondaria riguardati dalla sentenza della Corte Costituzionale 52/2000 devono essere accompagnati da precedente possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata. Nell’ambito operativo della sentenza n. 52/2000 rientrano, al ricorrere delle condizioni previste, anche i diplomi dell’area infermieristica, tecnica e della riabilitazione, conseguiti presso le scuole riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale. Il relativo diploma deve essere richiesto per l’assunzione in servizio o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione di carriera;
  • diploma di accademia di Belle Arti, per i docenti che svolgono attività di insegnamento nelle accademie medesime (sentenza della Corte Costituzionale 535/1990);
  • corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione (sentenza della Corte Costituzionale 257/1991);
  • corsi abilitanti del personale della scuola (nota operativa ex INPDAP 13 luglio 2010, n. 37);
  • corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche (nota operativa ex INPDAP 18 marzo 2010, n. 11);
  • aumenti del servizio comunque prestato dal personale delle Forze Armate – Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, compresa l'Arma dei Carabinieri – ai sensi dell'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 165/1997 (circolare INPS 18 dicembre 2018, n. 119);
  • periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio se sprovvisti da contribuzione. La valorizzazione del periodo avviene a condizione che il rapporto intercorso tra l’ente che effettua la formazione e il titolare della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare l’espletamento di un’attività riconducibile al rapporto d’impiego non di ruolo o si accerti che l’attestazione di borsista è stata richiesta per l’assunzione nei ruoli dell’amministrazione statale o per la partecipazione al relativo concorso;
  • servizi di cui all'articolo14, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prestati in qualità di:
    • dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'AGO;
    • vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi;
    • assistente straordinario non incaricato o volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
    • incaricato tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, legge 765/1960;
    • amanuense di cancelleria di cui all'articolo 99 del regio decreto legge 745/1924;
    • dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
    • docente presso università estere;
    • lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere;
  • servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento senza iscrizione all'AGO, articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • periodi di iscrizione ad albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio (articolo 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092);
  • periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e decorrenza economica della nomina (sistemazione contributiva, articoli 8 e 142, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092);
  • riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-5, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.