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Il servizio permette di presentare domanda per Assegni di integrazione salariale, prestazioni integrative della NASpI, finanziamenti di programmi formativi e assegni straordinari per i dipendenti di imprese del settore trasporto pubblico.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2025

Cos'è

Il Fondo Trasporto Pubblico è una gestione dell’INPS che non ha personalità giuridica e che gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

È disciplinato dal decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86985, successivamente modificato dai decreti interministeriali 17 ottobre 2016, n. 97510, 5 febbraio 2019, n. 102661 e del 29 agosto 2023.

Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità (circolare INPS 11 febbraio 2016, n. 27circolare INPS 30 settembre 2016, n. 186, circolare INPS 31 ottobre 2017, n. 160 e circolare INPS 13 novembre 2019, n. 134 e circolare INPS 27 febbraio 2024, n. 38).

Nello specifico il Fondo provvede a erogare:

  • Assegni di integrazione salariale;
  • prestazioni integrative della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
  • finanziamenti di programmi formativi a seguito di stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali;
  • Assegni straordinari per il sostegno al reddito (non trattati in questa scheda).

    A chi è rivolto

    Le prestazioni sopra elencate sono rivolte a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, di imprese del settore trasporto pubblico che abbiano occupato mediamente almeno un dipendente con riferimento al semestre precedente la data di inizio delle sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro.

    Agli Assegni di integrazione salariale possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

    I lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie possono accedere a una prestazione per il sostegno al reddito integrativa rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI.

    Come funziona

    DECORRENZA E DURATA

    La prestazione di Assegno di integrazione salariale è corrisposta per un periodo che dipende dal tipo di causale.

    Per le causali ordinarie e straordinarie sono previste fino a 13 settimane nel biennio mobile, prorogabili fino a un massimo di 26 settimane per le aziende con più di cinque dipendenti.

    Per le aziende con oltre 15 dipendenti sono previste:

    • 26 settimane nel biennio mobile per causali ordinarie;
    • 12 mesi per le causali straordinarie nel quinquennio mobile per crisi aziendale;
    • 24 mesi per riorganizzazione aziendale;
    • 36 mesi per contratto di solidarietà.

    La durata massima complessiva relativa alla prestazione dell’Assegno di integrazione salariale non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile (fatto salvo il caso del contratto di solidarietà).

    QUANTO SPETTA

    L’Assegno di integrazione salariale consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria(CIGS) e dunque per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

    L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. La misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.

    Pertanto, per il 2025, la misura massima mensile della prestazione, erogabile al lordo della riduzione del 5,84%, è pari a 1.404,03 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25). Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la CIGO.

    Nei casi di ricorso all’Assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato.

    Inoltre, il Fondo al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per lo svolgimento di programmi formativi, anche in concorso con fondi regionali o europei, previa stipula di convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

    Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

    Per il finanziamento della prestazione di Assegno di integrazione salariale, e per la relativa contribuzione correlata, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo di integrazione salariale dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

    In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di Assegno di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura che varia dall’1,5% al 12%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

    Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato nella denuncia contributiva mensile, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n.170. Il legislatore ha stabilito dei termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro: queste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:

    • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
    • dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.

    Il pagamento diretto da parte dell’INPS può essere autorizzato dal comitato amministratore esclusivamente in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, dietro espressa richiesta del datore di lavoro.

    La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
    Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella gestione previdenziale di ciascun lavoratore beneficiario.

    Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo può consistere nelle forme dell’incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nella circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.

    Domanda

    REQUISITI

    Non esistendo l’obbligo di un accordo aziendale, la richiesta d’intervento potrà essere presentata anche in caso di mancato accordo purché la domanda sia preceduta dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. 

    Trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio 26 giugno 2023, n. 2372. Pertanto, anche per la prestazione di Assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, non è obbligatorio produrre la documentazione che provi l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14, decreto legislativo 148/2015, ma è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.

    Per la causale di contratto di solidarietà è necessario l’accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali.

    COME FARE DOMANDA

    La domanda di accesso all’Assegno di integrazione salariale deve essere presentata online all'INPS, attraverso il servizio dedicato, dal datore di lavoro o dai consulenti e intermediari abilitati, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

    L'esame delle richieste viene svolto dal comitato amministratore prioritariamente per le domande che riguardano le prestazioni di Assegno di integrazione salariale e formazione e in secondo luogo per quelle relative alle prestazioni integrative alla NASpI e per gli assegni straordinari, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

    Il decreto interministeriale del 29 agosto 2023 ha introdotto un’importante modifica alla disciplina relativa al tetto aziendale, previsto dall’articolo 6, comma 5, che trova applicazione solo per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), ossia per le prestazioni integrative della NASpI, e non più per l’Assegno di integrazione salariale.