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Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

Il servizio permette di ottenere un assegno mensile riconosciuto a nuclei familiari monoparentali, al genitore disoccupato o monoreddito. Il contributo prescinde dalla proprietà di un'abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Specifico per
Genitori disoccupati o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 1 febbraio 2022 Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2023

Cos’è

È un contributo mensile, erogato su richiesta, per genitori con figli con disabilità:

  • disoccupati;
  • monoreddito.

A chi è rivolto

Il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito:

  • parte di nuclei familiari monoparentali;
  • con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
  • indipendentemente dalla proprietà della casa di abitazione.

Si precisa che, con riferimento a questa prestazione, per:

  • nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego, oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
  • genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

Come funziona

QUANTO SPETTA

In caso di accoglimento della domanda, verrà accreditato ogni mese un importo di:

  • 150 euro per l’intera annualità;
  • 300 euro e 500 euro rispettivamente nel caso di due figli o più di due con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Il contributo:

  • è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza;
  • non concorre alla formazione del reddito.

Per il biennio 2021-2023 è previsto un limite di spesa di cinque milioni di euro.

In caso di risorse insufficienti è data la precedenza (nell’ordine):

  • alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso;
  • ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti
    (a parità di ISEE);
  • ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave;
  • ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN;
  • accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia).

Dal 10 aprile 2020 non è più necessario il completamento e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

DECADENZA

La decadenza dal beneficio avviene in caso di:

  • perdita di uno dei requisiti richiesti;
  • decesso del figlio;
  • decesso del richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

Il genitore è obbligato a comunicare tempestivamente all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza indicate sopra.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.

Revoca

In caso di mancato possesso dei requisiti a seguito di verifiche:

  • il beneficiario dovrà restituire le eventuali somme a cui non aveva diritto, gravate delle sanzioni di legge.

Sospensione

Il beneficio è sospeso per tutto il periodo di degenza, in caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso:

  • istituti di cura di lunga degenza;
  • altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Domanda

REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda il genitore deve possedere tutti i seguenti requisiti (pena il rigetto):

  • essere residente in Italia;
  • disporre di ISEE valido con un valore non superiore a 3mila euro (in caso di presenza di figli minori, è richiesto ISEE minorenni;
  • essere disoccupato o monoreddito e fare parte di nucleo familiare monoparentale;
  • fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente online, dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023.

Per le domande 2023 è utile consultare il messaggio 27 gennaio 2023, n. 422.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta all’INPS attraverso il servizio online “Contributo genitori con figli con disabilità”, che permette di visualizzarne anche l’esito.

In alternativa, tramite:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Altre informazioni

Il contributo ai genitori con figli con disabilità è previsto dall’articolo 1, commi 365 e 366, legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificato dall’articolo 13 bis, comma 1, decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021.

Con il decreto interministeriale 12 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 285 del 30 novembre 2021), sono stati disciplinati i criteri per individuare i destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

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