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Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Il servizio permette di richiedere un’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo.
Rivolto a:
Categorie
Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 25 ottobre 2022 Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2022

Cos'è

L’ALAS è una indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, introdotta dal 1° gennaio 2022, a favore di chi presta a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 66, commi da 7 a 16, decreto-legge 73/2021).

A chi è rivolta

L’indennità ALAS è destinata lavoratori autonomi dello spettacolo in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Come funziona

Decorrenza e durata

La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Se la domanda è presentata successivamente all’ottavo giorno, l’ALAS decorre dal giorno successivo alla presentazione.

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

Quanto spetta

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di esso, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

La prestazione, rapportata al reddito mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento nel caso in cui sia pari o inferiore a un determinato importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi (1.250,87 euro per il 2022).

Nel caso in cui il reddito mensile medio sia superiore a questo importo, la misura dell’ALAS è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.360,77 euro per il 2022, annualmente rivalutato.

Decadenza

Si decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI o DIS-COLL;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS;
  • titolarità del Reddito di Cittadinanza.

Domanda

Requisiti

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo che possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • aver maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda almeno 15 giorni di contribuzione versata o accreditata al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Come fare domanda

La domanda dev’essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato nel sito internet dell’INPS.

In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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