Aiuto
Cliccando su "aggiungi ai preferiti" il servizio viene salvato all'interno della pagina "i tuoi preferiti" all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in:
Agricoli- Patronati- Pensionati
-
-
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2022
Cos'è
Gli assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori che lavorano in Italia, con un reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A differenza dell’Assegno per il Nucleo Familiare, cui hanno diritto i lavoratori dipendenti, erogato in base ai componenti il nucleo, spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico (che abbia redditi personali non superiori a un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente).
A chi è rivolto
Gli assegni familiari spettano a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Come funziona
Quanto spetta
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’INPS e spettano per ogni familiare vivente a carico.
È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori a un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari (circolare INPS 20 gennaio 2022, n. 9). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell’erogazione degli assegni familiari.
L’assegno è pari a:
- 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti, per il coniuge/parte di unione civile, i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti, per i genitori ed equiparati.
Se la domanda viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei cinque anni precedenti (prescrizione quinquennale).
Domanda
Requisiti
Per richieste di prestazioni di assegni familiari attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- figli o equiparati a carico anche se non conviventi;
- fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico; tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
- il coniuge a carico/parte di unione civile, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
Per richieste di prestazioni di assegni familiari attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- il coniuge/parte di unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico; tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
Si ricorda che l’articolo 1, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3 che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Pertanto, da tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai 21 anni, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli assegni familiari.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per gli assegni familiari ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.
I redditi da dichiarare in fase di domanda dell’Assegno sono quelli assoggettabili all'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a 1.032,91 euro, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Come fare domanda
La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo) spetta anche l’Assegno temporaneo (circolare INPS 30 giugno 2021, n. 93).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.
Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.