Ti trovi in:

Assegno sociale

Il servizio permette di presentare la domanda di assegno sociale ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie previste dalla legge.
Specifico per
Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge e loro intermediari.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2022

Cos'è

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. 

Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi è rivolto

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007), ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio, e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente. 

Quanto spetta

L’importo dell’assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

Decadenza

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Domanda

Requisiti

A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.