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Assegno sociale

Il servizio permette di presentare la domanda di Assegno sociale ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie previste dalla legge.
Specifico per
Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge e loro intermediari.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2024

Cos'è

L'Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. 

Dal 1° gennaio 1996, l'Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all'Assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'Assegno.

Hanno diritto all'Assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'Assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'Assegno e il doppio dell'importo annuo dell'Assegno.

L'Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA

L'Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni.
Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere l'Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere;
  • l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Le istruzioni per la compilazione sono consultabili nel manuale scaricabile una volta eseguito l’accesso al servizio.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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