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Documenti
Pubblicazione: 1 febbraio 2017 Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2022
Cos'è
Il contributo straordinario di solidarietà è un contributo economico per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale che si trovino in stato di bisogno economico dovuto a casi eccezionali.
A chi è rivolto
I beneficiari della prestazione sono gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.
Come funziona
Quanto spetta
Nel Regolamento pubblicato tra gli allegati è illustrato il contributo spettante per ogni fattispecie.
Decadenza
Il contributo è concesso a condizione che l’evento non sia coperto da polizza assicurativa o altra forma di risarcimento.
Domanda
Requisiti
La richiesta di assistenza straordinaria può essere presentata quando si presenta uno di questi eventi straordinari:
- spese per viaggio, alloggio e vitto connesse a grave malattia dell’iscritto;
- spese per manutenzione straordinaria o per danni, o furti riferiti all’abitazione di proprietà;
- spese sostenute per l’assistenza continuativa a familiari fiscalmente a carico;
- spese conseguenti a morte del figlio a carico o del coniuge;
- spese conseguenti a separazione legale o divorzio;
- perdita del posto di lavoro, collocamento in cassa integrazione o mobilità, del coniuge o del figlio presente nel nucleo familiare;
- sfratto dall’immobile di residenza;
- pignoramento a carico dell’iscritto.
Il Regolamento per l'erogazione contributo straordinario e la sua integrazione (pdf 2MB) presentano tutte le motivazioni idonee alla concessione del beneficio.
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro quattro mesi dalla data dell'ultima spesa relativa all'evento o entro un anno dall'evento che determina la necessità della spesa.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.