Ti trovi in:

Indennità per lavoratori affetti da talassemia major o drepanocitosi

Il servizio permette di presentare la domanda per l’indennità annuale per lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di almeno 35 anni e con anzianità contributiva di almeno 10 anni che sono affetti da talassemia major o drepanocitosi.
Specifico per
Lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di almeno 35 anni e con un’anzianità contributiva di minimo dieci anni, riconosciuti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme)

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2021

Cos'è

L’indennità annuale è una prestazione economica rilasciata su richiesta ai lavoratori riconosciuti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme).

A chi è rivolto

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di almeno 35 anni e con un’anzianità contributiva di minimo dieci anni.

Hanno diritto all’indennità anche i portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il pagamento delle prestazioni inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Quanto spetta

L’indennità è pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per il 2021, l’importo è di 515,58 euro mensili.

Domanda

Requisiti

Hanno diritto all’indennità lavoratori affetti da talassemia major o drepanocitosi che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • le persone riconosciute affette dalla patologia da parte della ASL di appartenenza, con certificato che indica il nome della malattia e la terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea;
  • chi ha almeno dieci anni di anzianità contributiva;
  • chi ha almeno 35 anni;
  • tutti i malati di talassemia major o drepanocitosi, indipendentemente dal reddito e da altre prestazioni previdenziali o assistenziali ricevute;
  • chi ha la cittadinanza italiana;
  • i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello stato con permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 T.U. Immigrazione);
  • chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

In quanto prestazione assistenziale, l’indennità è esente dall’IRPEF ed è concessa anche se chi la richiede ha versato i contributi ad altri Enti previdenziali.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.
Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

  • certificato di affezione da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme) rilasciato dall’ASL;
  • attestato di anzianità contributiva, pari o superiore a 10 anni, rilasciato da enti previdenziali diversi dall’INPS (se la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito è stata versata in tutto o in parte a altri enti);
  • attestato del datore di lavoro con i contributi versati all’INPS, se necessari per il requisito contributivo, che non sono inclusi nel CUD e, per l’anno in corso, nell’E-Mens.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.