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Indennità per morte ai superstiti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per morte rivolta al coniuge superstite di un soggetto defunto iscritto in una delle gestioni previdenziali INPS che abbia versato almeno un anno di contribuzione nella relativa gestione.
Specifico per
Familiari superstiti dell'assicurato (la cui pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto) e loro intermediari nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non sussiste il diritto alla pensione indiretta.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2023

Cos'è

L’indennità per morte è una prestazione economica in favore del coniuge superstite di un assicurato iscritto in una delle gestioni previdenziali INPS.

A chi è rivolto

Al coniuge superstite dell'assicurato (la cui pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto) nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non abbia diritto alla pensione indiretta.

In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli:

  • se di età inferiore ai 18 anni o se inabili al lavoro;
  • a carico del genitore al momento del decesso.

Per i figli studenti che non lavorano o percepiscono un piccolo reddito da lavoro e sono a carico del genitore al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato:

  • a 21 anni, in caso di frequenza di scuola media o professionale;
  • a 26 anni, in caso di frequenza dell’Università.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L’importo dell’indennità è rapportato all’ammontare dei contributi versati.

È pari a 45 volte l’ammontare dei contributi IVS versati in favore dell’assicurato (limite minimo di 22,31 euro e massimo di 66,93 euro).

Domanda

REQUISITI

Per accedere alla prestazione è necessario che, alla morte dell’assicurato, risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione nella relativa gestione.

QUANDO FARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data della morte dell’assicurato, pena il decadimento del diritto.

COME FARE LA DOMANDA

Online attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.