Ti trovi in:

Indennità per morte ai superstiti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per morte rivolta al coniuge superstite di un soggetto defunto iscritto in una delle gestioni previdenziali INPS che abbia versato almeno un anno di contribuzione nella relativa gestione.
Specifico per
Familiari superstiti dell'assicurato (la cui pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto) e loro intermediari nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non sussiste il diritto alla pensione indiretta.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2021

Cos'è

L’indennità per morte è una prestazione economica corrisposta in favore del coniuge superstite di un soggetto defunto iscritto in una delle gestioni previdenziali INPS.

A chi è rivolto

La prestazione spetta al coniuge superstite dell'assicurato (la cui pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto) nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non sussiste il diritto alla pensione indiretta.

In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli che rispettino i requisiti di legge.

Come funziona

Quanto spetta

L’importo dell’indennità per morte è rapportato all’ammontare dei contributi versati ed è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di 22,31 euro e massimo di 66,93 euro.

Domanda

Requisiti

Il diritto all'indennità per morte è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione nella relativa gestione.

Quando fare domanda

La domanda per ottenere l’indennità per morte deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell’assicurato.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.