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Maggiorazioni contributive agli ex combattenti

Il servizio permette di presentare la domanda di maggiorazione della pensione per ex combattenti, vittime di guerra e superstiti. Sono esclusi i titolari di pensioni assistenziali.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021

Cos'è

La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti fu istituita nel 1985 con l'articolo 6, della legge 1° gennaio 1985, n. 140, in favore delle persone che avrebbero potuto far valere la qualifica di ex combattente ma che non avevano ottenuto i benefici pensionistici stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Del beneficio pensionistico potevano avvantaggiarsi i lavoratori dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, che avevano lasciato il servizio tra il 26 giugno 1974 e il 31 dicembre 1979.

Nel beneficio erano ricomprese anche le pensioni ai superstiti.

Il beneficio consisteva nell'attribuzione di un periodo di contribuzione fittizia di sette anni, che diventavano dieci per i mutilati, gli invalidi di guerra e le vittime civili di guerra. Tale maggiorazione era utile sia ai fini del diritto sia agli effetti della determinazione della misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e della pensione indiretta. Inoltre la legge prevedeva una riduzione del limite dell'età pensionabile pari a tre anni e sei mesi (cinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra), nei casi in cui tale limite era previsto per il diritto a pensione (pensione di vecchiaia).

In favore di quei soggetti che potevano far valere la qualifica di ex combattente ma che erano rimasti esclusi dai benefici pensionistici ex l. 336/1970, l'articolo 6, l. 140/1985 introdusse dal 1° gennaio 1985 una maggiorazione simbolica del trattamento pensionistico, uguale per tutti e pari all'epoca a 30.000 lire (15,49 euro mensili), per le pensioni aventi decorrenza successiva al 7 marzo 1968.

A coloro che, invece, andarono in pensione prima di questa data, venne riconosciuta la maggiorazione solo dal 1° gennaio 1989, con l'articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 544.

A chi è rivolto

L'incremento spetta alle seguenti categorie, purché non abbiano usufruito o non abbiano diritto a fruire dei benefici previsti dalla l. 336/1970:

  • ex-combattenti;
  • partigiani;
  • mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di guerra, reduci civili divenuti inabili a seguito di deportazione o internamento;
  • reduci dall'internamento;
  • orfani e vedove di guerra;
  • profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate;
  • ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il passato regime fascista;
  • prigionieri dei tedeschi;
  • disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati;
  • personale della Croce Rossa Italiana operante in specifiche zone belliche.

La maggiorazione non compete a coloro che rivestono qualifica di patrioti.

Come funziona

L'attribuzione del beneficio riguarda, con la sola esclusione dei titolari di prestazioni assistenziali, i titolari di pensione diretta di tutte le categorie, a qualsiasi fondo appartengano.

La maggiorazione viene attribuita solo dopo che l'interessato abbia presentato domanda. Per i primi due anni a decorrere dal 1° gennaio 1985 è stata corrisposta nella misura del 50% (7,75 euro mensili), mentre dal 1° gennaio 1987, per l'intero importo. L'incremento attribuito diventa parte integrante del trattamento di pensione ed è assoggettato alla disciplina della perequazione automatica. Qualora la pensione sia integrata al trattamento minimo, la maggiorazione non è riassorbita dall'integrazione, ma si aggiunge all'importo complessivo e non diviene per questo superiore al trattamento minimo.

La maggiorazione già attribuita sulla pensione diretta è reversibile ai superstiti, nella stessa aliquota prevista per le pensioni di reversibilità.

La domanda non ha scadenza, salvo l'ordinaria prescrizione per i singoli ratei. L'aumento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda per i nuovi pensionati o dovrà comunque essere liquidato con la stessa decorrenza della pensione.

Considerato il tardivo riconoscimento di questi benefici, non sono rari i casi di ex combattenti deceduti prima di aver visto riconosciuto il loro diritto o che non avevano comunque potuto presentare domanda all' INPS.

In un primo momento l'Istituto aveva negato il diritto ai superstiti che stavano percependo la reversibilità. Poi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 185/1990, è stato riconosciuto e corrisposto il diritto alla maggiorazione anche ai superstiti nella stessa aliquota della reversibilità e con riferimento alla decorrenza della medesima.

Domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.