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Riduzione delle sanzioni civili per ritardato o omesso pagamento

Il servizio permette di inviare la domanda di riduzione delle sanzioni civili per il caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi per contribuenti in specifiche condizioni e aziende sottoposte a procedure concorsuali.
Rivolto a:
Categorie
Artigiani e commercianti - Agricoli- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende- Associazioni di categoria e sindacati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2022

Cos'è

Il contribuente può chiedere la riduzione delle sanzioni civili, previste dal comma 8 dell’articolo 116, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 per il caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, fino alla misura degli interessi legali, fermo restando l’integrale pagamento dei contributi medesimi (articolo 116, commi 15 e 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto al contribuente che si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 16 (ultima parte), l. 388/2000, rispetto alle quali è riconosciuta la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili con riferimento alla sola ipotesi dell’omissione.

La riduzione può essere richiesta, inoltre, (articolo 116, comma 16, l. 388/2000) dalle aziende sottoposte a procedure concorsuali. In questi casi il beneficio trova applicazione anche nelle ipotesi di sanzioni civili dovute nella misura dell’evasione.

Come funziona

I criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili sono stati fissati dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con la delibera 8 gennaio 2002, n. 1 che ha recepito la direttiva 19 aprile 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze.

Per le aziende in crisi, la durata del beneficio è di massimo un anno, mentre può salire fino a due anni nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione. Il periodo di riferimento deve però essere legato e/o coincidere con quello massimo di concessione. Verrà sempre applicato il periodo più favorevole per il richiedente.

La riduzione delle sanzioni civili è concessa, sulla base della valutazione complessiva del comportamento aziendale pregresso:

  • fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell’istanza;
  • fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza, maggiorati del 50%.

Con riferimento alle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte:

  • nelle ipotesi di omissione, alla misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema);
  • nelle ipotesi di evasione, alla misura del predetto tasso aumentato di due punti.

In ogni caso la riduzione non può scendere al di sotto dell’interesse legale.

Per gli enti pubblici non economici, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, le sanzioni sono calcolate al tasso degli interessi legali per gli enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti pubblici, mentre in tutti gli altri casi gli stessi interessi aumentano del 50%.

La riduzione delle sanzioni civili può essere concessa fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali per il periodo oggetto della richiesta.

I richiedenti che regolarizzano l’omessa contribuzione in modalità rateale, in assenza di puntuale versamento delle rate, decadono dal beneficio.

Domanda

La riduzione è concessa solo se il mancato o ritardato pagamento è dovuto a:

  • oggettive incertezze emerse dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro tre mesi dal reato;
  • crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni di aziende soggette alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che hanno ottenuto formale provvedimento di ammissione alla prestazione di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o il cui stato di crisi sia stato accertato dello stesso Ministero.

Nel caso delle fondazioni lirico-sinfoniche il riconoscimento dello stato di crisi previsto dal comma 1, articolo 11, decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 risulta attestato dal decreto ministeriale di approvazione dei piani di risanamento. Per la riduzione delle sanzioni civili non è necessaria la valutazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso di enti pubblici non economici, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, la riduzione delle sanzioni civili è concessa solo per inadempienza contributiva dovuta a coincidenti ritardi nell’erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. Il beneficio è concesso solo se la regolarizzazione contributiva avviene entro 20 giorni dall’erogazione del finanziamento.

La domanda di riduzione delle sanzioni civili va presentata entro i termini di prescrizione previsti per la contribuzione omessa.

La domanda deve essere presentata online all’INPS, attraverso il servizio dedicato, in alternativa, presso la sede INPS che gestisce la posizione contributiva del richiedente.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare INPS 9 maggio 2002, n. 88 e alla circolare INPS 2 maggio 2014, n. 56.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 60 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.