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Riscatto a fini pensionistici per iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica

Il servizio permette di presentare la domanda di riscatto, a fini pensionistici, di periodi e servizi non coperti da alcuna contribuzione per i lavoratori dipendenti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica e ai superstiti.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici- Familiari superstiti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 aprile 2022

Cos'è

Nell’ambito delle Casse della Gestione Dipendenti Pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti enti locali, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari), rispettivamente CPDEL, CPS, CPI e CPUG, il riscatto consente di valutare, a domanda e con onere a carico del richiedente, periodi e servizi non coperti da alcuna contribuzione.

A chi è rivolto

Il riscatto può essere esercitato dai lavoratori dipendenti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica. In caso di morte del dipendente, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Dal 31 luglio 2010 la facoltà di presentare la domanda di riscatto è stata estesa anche al soggetto "assicurato", inteso come colui che può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo a un trattamento di quiescenza, anche se non sia più in servizio. La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio senza diritto alla pensione (nota operativa ex INPDAP 22 dicembre 2010, n. 56 – punto 1.1).

Anche il soggetto che sia stato autorizzato al versamento volontario dei contributi può presentare la domanda di riscatto in costanza di versamento della contribuzione volontaria.

Come funziona

Riscatto dei corsi universitari di studio

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono ammessi a riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341/1990, ovvero:

  • diploma di laurea;
  • diploma universitario;
  • diploma di specializzazione;
  • dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Dal 12 luglio 1997 la durata dei corsi legali di studio universitario può essere ammessa a riscatto anche se il titolo conseguito non è richiesto per il posto occupato. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi di studi e il riscatto può essere chiesto anche parzialmente (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12).

I periodi di iscrizione fuori corso non sono ammessi a riscatto.

Nella dizione diplomi universitari è da ricomprendere ogni titolo, anche diversamente denominato, rilasciato dalle Università o da Istituti di livello universitario, secondo i diversi ordinamenti didattici succedutisi nel tempo (informativa ex INPDAP 24 gennaio 2000, n. 5).

I periodi di studi universitari non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o volontaria, non solo nel fondo in cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati al comma 1, dell’art. 2, del decreto legislativo 184/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni  speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Sono ammessi a riscatto i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero:

  • Laurea Triennale;
  • Laurea Specialistica.

Sono ammessi a riscatto i diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) per corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (nota operativa ex INPDAP 14 maggio 2009, n. 25). In particolare:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca;
  • diploma di perfezionamento.

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020, n.95.

Periodi di studio compiuti all’estero

I titoli di studio accademici conseguiti all’estero devono essere oggetto di specifico riconoscimento “ai fini previdenziali”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del DPR 30 luglio 2009, n. 189 (messaggio 22 luglio 2014, n. 6208).

Calcolo dell'onere

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”. Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata l'aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

L’articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il riscatto della laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

In questa ipotesi, l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Per l'anno 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 16.243 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2022, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.360,19 euro.

Laddove la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54)

L’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.

Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità precedentemente descritte, e il cui onere sia stato versato in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. Per ulteriori precisazioni si rimanda alla circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106.

Sono, inoltre, riscattabili a domanda e con onere a carico dell’interessato i seguenti periodi e servizi:

  • periodi successivi al 31 dicembre 1996 nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a specifiche norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (ad esempio, aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e le interruzioni per motivi disciplinari) - (art. 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 – circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
  • periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7, decreto legislativo 564/1996 - circolare ex INPDAP 9/1997);
  • periodi successivi al 31 dicembre 1996 di non effettuazione della prestazione lavorativa, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico non coperti da contribuzione obbligatoria (art. 8, decreto legislativo 564/1996 - circolare ex INPDAP 9/1997);
  • periodi corrispondenti al congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

    I periodi non coperti da assicurazione che danno luogo al congedo parentale possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

    La facoltà di riscatto del congedo parentale non è cumulabile con la facoltà di riscatto del corso legale di laurea per le domande presentate fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 l’articolo 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha abolito il regime di incumulabilità/alternatività; di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, la facoltà di riscattare il periodo di congedo parentale e il periodo legale del corso di laurea opera cumulativamente, anche con riferimento a “periodi” antecedenti alla predetta data del 1° gennaio 2016 (circolare INPS 29 febbraio 2016, n. 44);

  • diploma di accademia Belle Arti e tutti quei diplomi, titoli di studio o corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
    I corsi di studio di natura post secondaria riguardati dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 devono essere accompagnati da precedente possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata (sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 - nota operativa ex INPDAP 1° febbraio 2006, n. 10);
  • periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 – art. 1, commi 789 e 790, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 2007 (circolare ex INPDAP 8 aprile 2008, n. 6);
  • periodi di lavoro effettuati all’estero in Paesi non membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs.184/1997 (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
  • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero (legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985); la facoltà di riscatto prevista dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997 è consentita agli iscritti alle casse se possano vantare servizi prestati alle dipendenze dello Stato e agli iscritti alla CPUG e ai dipendenti degli enti pubblici individuati dalla legge n. 70/1975 - (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
  • periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009 (nota operativa ex INPDAP 7 maggio 2009, n. 24);
  • periodi di congedo per la formazione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 53/2000, non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato nell’arco dell’intera vita lavorativa; è richiesta un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l’amministrazione;
  • corsi necessari per l’ammissione in servizio del personale delle Pubbliche Amministrazioni (nota operativa ex INPDAP 18 marzo 2010, n. 11);
  • i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
  • i servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
  • i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
  • i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se precedente all’iscrizione;
  • i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti per l’ammissione al posto (art. 8, comma 3, legge 8 agosto 1991, n. 274);
  • i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali (art. 8, comma 1, lettera a, legge 274/1991);
  • i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, in aggiunta al diploma, ovvero alla laurea (art. 8, comma 5, legge 274/1991);
  • i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina (art. 23, legge 11 giugno 1954, n. 409);
  • i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (art.8, comma 6, legge 274/1991);
  • i corsi di almeno un anno di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, comma 1, lettera b, legge 274/1991 - nota operativa ex INPDAP 13 marzo 2006, n. 21).

    I titoli della formazione professionale devono essere prescritti per il posto occupato e il richiedente deve essere in possesso di precedente diploma di istruzione secondaria superiore indipendentemente dalla sua durata che può essere biennale, triennale, quadriennale o quinquennale;

  • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università;
  • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte degli iscritti CPS (limitatamente a due anni);
  • i periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio se sprovvisti da contribuzione. La valorizzazione del periodo avviene a condizione che il rapporto intercorso tra l’ente che effettua la formazione e il titolare della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare l’espletamento di un’attività riconducibile al rapporto d’impiego non di ruolo (nota di servizio del Ministero del Tesoro n. 265 del 10/5/1993);
  • i periodi prestati quali assegnisti assunti ai sensi dell’articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (nota operativa ex INPDAP 19 aprile 2007, n. 20);
  • diploma di infermiera/e professionale (art. 24, legge 22 novembre 1962, n. 1646 - informativa ex INPDAP 17 giugno 1998, n. 2);
  • corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale di infermiere professionale e vigilatrice di infanzia (sentenza Corte Costituzionale n. 163/1989);
  • diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione (sentenza Corte Costituzionale n.133/1991);
  • diploma di ostetrica (sentenza Corte Costituzionale n. 178/1993 - informativa ex INPDAP 2/1998);
  • diploma di assistente sociale (sentenza Corte Costituzionale n. 426/1990);
  • diploma di tecnico in logopedia (sentenza Corte Costituzionale n. 209/1993);
  • diploma di vigilatrice d’infanzia (sentenza Corte Costituzionale n. 765/198 - informativa ex INPDAP 2/1998);
  • diploma di educatore professionale (sentenza Corte Costituzionale n.280/1991);
  • periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Domanda

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.