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SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 53616
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 12 giugno 1984, n.222. "Revisione della disciplina
dell'invalidita' pensionabile". Istruzioni applicative.
Con circolare n. 53608 A.G.O. - n. 9880 O. - n. 4018 Sn. - n. 941 E.A.D. - n. 303 S.L. del 19 luglio 1984 sono state fornite le prime direttive per l'attuazione della legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidita' pensinabile" (1). A integrazione delle predette direttive e tenendo conto degli elementi di valutazione nel frattempo acquisiti anche attraverso il convegno del 5/6 novembre 1984, si impartiscono le istruzioni necessarie per la trattazione completa delle domande di prestazioni di invalidita' e di inabilita' disciplinate dalla legge n. 222. Istruzioni a parte saranno fornite per gli aspetti di natura medico - legale ed organizzativi. 1 - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' 1.1 - Esclusione dal diritto all'assegno (art. 3). Per espressa disposizione dell'art. 3, l'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati (2), non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente alla data di compimento dell'eta' pensionabile (3) (4). Qualora la domanda di pensione sia stata presentata prima di tale data, il riconoscimento del diritto all'assegno deve aver luogo anche nel caso in cui i requisiti amministrativi o sanitari, non sussistenti alla data della domanda, risultino conseguiti dopo il compimento dell'eta' pensionabile nel corso del procedimento amministrativo: cio' in applicazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968 (5) concernente il perfezionamento dei requisiti nel corso del procedimento amministrativo. Occorre peraltro tener presente che, in virtu' del 10 comma dell'art. 1 (v. successivo paragrafo 1.13), al compimento dell'eta' stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia: ne consegue che, nei casi in cui alla data di perfezionamento dei requisiti amministrativi e sanitari per il diritto all'assegno di invalidita' risultino altresi' sussistenti i requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, deve farsi luogo alla liquidazione di quest'ultima prestazione in luogo dell'assegno di invalidita'. 1.2 - Requisiti sanitari. 1.2.1 - Nuova definizione dell'invalidita' (art. 1, comma 1). Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La nuova definizione dell'invalidita' sostituisce il concetto di capacita' di guadagno con quello di capacita' di lavoro: cio' significa che il giudizio di invalidita' deve essere rapportato alla sola validita' fisio - psichica dell'assicurato ed alle sue attitudini con esclusione dei fattori socio - economici come risulta esplicitamente confermato dall'art. 15, comma 1, che abroga il richiamo alla situazione socio - economica della provincia contenuto nell'art. 36 del D.P.R. n. 639/1970 (6). La riduzione della capacita' di lavoro deve essere valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato tenendo conto, cioe', dei fattori soggettivi (eta', sesso, esperienza professionale ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente la prestazione e del lavoro precedentemente svolto dal quale deve svilupparsi l'indagine relativa ai lavori affini espletabili. L'espressione "occupazioni confacenti" deve intendersi riferita sia ad attivita' di natura subordinata che autonoma: in questo contesto deve essere altresi' considerata l'ipotesi del declassamento che solo se notevole esclude il carattere confacente dell'attivita'. 1.2.2 - Rischio precostituito (art. 1, comma 2). Il secondo comma dell'art. 1, traducendo in norma il principio sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 163/1983, stabilisce che il diritto all'assegno di invalidita' sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa a meno di un terzo preesista al rapporto assicurativo purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'. Per il riconoscimento del diritto la norma richiede che la capacita' lavorativa venga ulteriormente ridotta per effetto di soli fattori biologici, indipendentemente dalla misura della ulteriore riduzione che puo' essere anche di modesta entita'. Ovviamente nel caso in cui l'aggravamento sia sopravvenuto o la nuova infermita' sia insorta dopo la presentazione della domanda di assegno, la decorrenza della prestazione deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di spravvenienza dell'aggravamento o di insorgenza della nuova infermita'. 1.3 - Requisiti di assicurazione e di contribuzione (art. 4, commi 1, 2 e 3). 1.3.1 - Generalita'. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti riconosciuti invalido ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione che: a) siano trascorsi non meno di 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione; b) risultino complessivamente versati, accreditati o dovuti in suo favore almeno 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali ovvero 1350 contributi agricoli giornalieri; c) risultino versati, accreditati o dovuti in suo favore nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 36 contributi mensili ovvero 156 contributi settimanali ovvero 810 contributi agricoli giornalieri (7). Per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali valgono gli stessi requisiti sopra indicati in virtu' del rinvio di carattere generale alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti contenuto nelle leggi istitutive delle due gestioni (art. 1, comma 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per gli artigiani e art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n. 613 per gli esercenti attivita' commerciali). L'iscritto alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri riconosciuto invalido, fermo restando il requisito di cui alla lettera a) ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione che: b) risultino versati o accreditati in suo favore almeno 780 contributi giornalieri; c) risultino versati o accreditati in suo favore, nel quinquennio precedente la domanda, almeno 468 contributi giornalieri (7). Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione resta fermo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (8) (v. circolare n. 60025 Prs. - n. 7356 C. e V. - n. 7272 O., - n. 345 D.S.E.A.D. del 14 maggio 1976 - punto II in Atti ufficiali 1976, pag. 1119). 1.3.2. - Riduzione temporanea dei requisiti di contribuzione (articolo 10). Il requisito di cui alle lettere c) del punto 1.3.1. e' ridotto: - a 12 contributi mensili ovvero 52 contributi settimanali ovvero 270 contributi agricoli giornalieri ovvero 156 contributi giornalieri CD/CM per coloro che presentino la domanda di assegno nel periodo 1 luglio 1984 - 30 giugno 1986; - a 24 contributi mensili ovvero 104 contributi settimanali ovvero 540 contributi agricoli giornalieri ovvero 312 contributi giornalieri CD/CM per coloro che presentino la domanda nel periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987. Come si evince dalla dizione della norma, il requisito di contribuzione richiesto ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno deve essere determinato avendo riguardo alla data di presentazione della relativa domanda: ne consegue che il requisito cosi' determinato deve essere considerato utile e sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno anche nel caso in cui l'evento protetto risulti essersi verificato in un momento successivo alla data della domanda allorche' risulti richiesto un diverso e piu' gravoso requisito contributivo (9). 1.3.3 - Periodi da escludere dal computo del quinquennio per l'accertamento del requisito contributivo di cui alle lettere c) del precedente punto 1.3.1. La legge n.222 non contiene alcuna indicazione dei periodi da escludere dal computo del quinquennio precedente la domanda per l'accertamento del requisito contributivo di cui al precedente punto 1.3.1: a questo fine devono pertanto considerarsi tuttora applicabili le disposizioni ed i criteri gia' osservati ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione di invalidita'. 1.3.4. - Abrogazione del criterio di cui al paragrafo 5 della circolare n. 53328 Prs del 21 giugno 1967. In materia di pensione di invalidita' ha trovato in passato applicazione il criterio amministrativo a mente del quale, nei confronti degli assicurati i quali - gia' titolari di pensione di invalidita' successivamente revocata per cessazione dello stato invalidante - chiedessero nuovamente la prestazione in parola, i requisiti contributivi per il diritto a pensione dovevano ritenersi automaticamente soddisfatti. Il predetto criterio, non avendo trovato conferma nella normativa introdotta dalla legge n. 222, deve ritenersi non piu' operante. 1.3.5 - Conferma del criterio di cui alla circolare n. 668 S.L. n. 53535 Prs. del 31 dicembre 1975 (10). Con la circolare in epigrafe - secondo un orientamento giurisprudenziale recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - e' stato stabilito che nei casi in cui lo stato di invalidita', pur non sussistendo alla data della domanda, si verifichi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, deve farsi luogo al riconoscimento del diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante anche se a quest'ultima data risulti venuto meno il requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio. Il criterio in questione, fondandosi su motivazioni che non sono contraddette dalla nuova disciplina introdotta dalla legge n.222, non puo' non trovare applicazione - allo stato della giurisprudenza - anche ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita'. 1.4. - Determinazione della misura dell'assegno. 1.4.1 - Generalita' (art. 1, comma 3). La misura dell'assegno ordinario di invalidita' e' determinata in base alle norme che disciplinano il calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 1.4.2 - Importo massimo attribuibile in caso di nuova liquidazione dell'assegno (art. 1, comma 9). Il nono comma dell'art. 1 stabilisce che in caso di nuova liquidazione dell'assegno il relativo importo deve essere determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della eventuale contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dei supplementi di pensione. La norma fa riferimento all'ipotesi dell'assicurato il quale - gia' titolare di assegno di invalidita' successivamente revocato ovvero non confermato (11) - richieda nuovamente la liquidazione dell'assegno. In questa ipotesi, in ottemperanza al precetto legislativo, e' necessario procedere ad un duplice calcolo determinando l'importo dell'assegno secondo le norme comuni nonche' l'importo massimo attribuibile. A quest'ultimo fine e' necessario: a) applicare all'importo dell'assegno in pagamento alla data della revoca o della mancata conferma gli aumenti di perequazione automatica intervenuti tra la data predetta e quella di decorrenza del nuovo assegno; b) calcolare l'importo del supplemento relativo agli eventuali periodi di contribuzione successivi alla revoca o alla mancata conferma (12); c) sommare l'importo di cui alla lettera a) con l'importo di cui alla lettera b). Il dato ottenuto costituisce l'importo massimo dell'assegno di invalidita' attribuibile al richiedente. L'importo anzidetto sara' posto a confronto con l'importo dell'assegno calcolato secondo le norme comuni e sara' messo in pagamento in favore dell'assicurato il minore dei due importi. 1.5. - Integrazione dell'assegno di importo inferiore al trattamento minimo (art. 1, commi 3, 4 e 5). La disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dettata dall'art. 1 per l'assegno di invalidita', pur confermando il principio che collega il diritto all'integrazione a limiti di reddito predeterminati, presenta sostanziali diversita' rispetto a quella introdotta per la generalita' delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dall'art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (13). Le diversita' riguardano sia il meccanismo di integrazione dell'assegno che i requisiti soggettivi per i riconoscimento del diritto all'integrazione stessa. Relativamente al primo aspetto la norma dispone che l'importo dell'assegno, se inferiore al trattamento minimo vigente nella gestione interessata, e' integrato fino a concorrenza del trattamento minimo stesso, da un importo a carico del Fondo sociale pari a quello della pensione sociale. Quanto alle condizioni soggettive il 4 comma dell'art. 1 stabilisce che l'integrazione non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale. Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della casa di abitazione. Il 5 comma stabilisce infine che per l'accertamento del reddito gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (14). Im merito alle norme soprarichiamate occorre in primo luogo evidenziare che, diversamente da quanto previsto per la generalita' delle pensioni, il superamento dei limiti di reddito stabiliti dal 4 comma dell'art. 1, anche se di minima entita', esclude il diritto all'integrazione, anche parziale, dell'assegno. E' inoltre da tener presente che: - i limiti di reddito devono essere accertati avendo riguardo all'importo annuo della pensione sociale e cioe' alla somma delle tredici mensilita' spettanti per l'anno in cui l'integrazione andrebbe corrisposta; - i redditi da considerare ai fini dell'accertamento del diritto all'integrazione sono quelli relativi all'anno per il quale dovrebbe essere corrisposta l'integrazione stessa; - ai fini della determinazione dei redditi del richiedente l'assegno e del coniuge non separato legalmente devono trovare applicazione i criteri dettati per l'accertamento del diritto al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (v. circolare n. 60091 A.G.O. - n. 19603 O. del 30 dicembre 1983, punto 1.2 in "Atti ufficiali " 1983, pag. 3364) tenendo peraltro presente che, ai fini del computo dei redditi del richiedente l'assegno e del coniuge non separato legalmente, deve tenersi conto anche dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e dell'importo dell'assegno da integrare al trattamento minimo; - non essendo estensibile all'assegno di invalidita' il disposto dell'art. 9 - bis del D.L. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti residenti all'estero; - i titolari di assegno a carico dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti di importo inferiore al trattamento minimo e superiore a 780 non hanno titolo alla maggiorazione di cui all'art. 14 quater, 3 comma, del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 (15). 1.6 - Decorrenza dell'assegno. L'assegno ordinario di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del relativo diritto avvenuto nel corso del procedimento amministrativo (art. 18, D.P.R. n. 488/1968). Cio' in virtu' del generico rinvio alle norme comuni contenuto nell'art. 12, 2 comma, della legge n. 222. 1.7 - Conferma dell'assegno (art. 1, commi 7 e 8). L'assegno di invalidita' e' riconosciuto per un periodo di 3 anni (16) ed e' confermabile per ulteriori periodi triennali sempreche' la riduzione della capacita' di lavoro permanga al di sotto del limite di legge. Tale permanenza - per esplicita disposizione del 7 comma - deve essere accertata tenendo conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta dall'interessato. Per ottenere la conferma il titolare di assegno e' tenuto a presentare apposita domanda. Se la domanda viene presentata nel semestre precedente la data terminale del triennio la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale data ed il pagamento dell'assegno non subisce soluzioni di continuita'. Se la domanda viene presentata entro i 120 giorni successivi alla data terminale del triennio la conferma ha effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (17): il nuovo triennio deve peraltro essere computato dalla data di scadenza del precedente e non dalla data dalla quale ha effetto la conferma. La domanda di conferma presentata dopo la scadenza del termine di centoventi giorni deve essere considerata e definita quale nuova domanda di assegno. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (18) l'assegno e' confermato automaticamente e cioe' indipendentemente dalla domanda dell'interessato ferma restando in ogni caso la facolta' di revisione prevista dall'art. 9 (v. paragrafo 5). In proposito si precisa che le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuita' di pagamento tra l'una e l'altra per avere il titolare dell'assegno presentato la relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del precedente triennio. Non e' equiparabile alla conferma la liquidazione di un nuovo assegno da parte dell'ex titolare. 1.8 - Perequazione automatica (art. 7). L'assegno di invalidita' e' soggetto alla perequazione automatica vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 1.9 - Divieto di cumulo (art. 1 comma 11). L'assegno di invalidita' e' soggetto al divieto parziale di cumulo previsto dell'articolo 20 della legge n 153/1969 (19) e successive modificazioni e integrazioni (20). In caso di svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi il titolare di assegno ed il datore di lavoro sono conseguentemente soggetti all'applicazione degli articoli 21 e 40, del D.P.R. n. 488/1968. 1.10 - Non reversibilita' dell'assegno (art. 1, comma 6). L'assegno di invalidita' non e' reversibile ai superstiti. In caso di decesso del titolare, i superstiti devono essere considerati, ai fini del diritto alla pensione indiretta, quali superstiti di assicurato (v. paragrafo 15). 1.11 - Supplementi. I contributi versati, accreditati o dovuti per periodi successivi alla data di decorrenza dell'assegno danno luogo alla liquidazione di supplementi secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 1.12 - Inapplicabilita' dell'art. 2 - duodecies del D.L. n. 30/1974 convertito nella legge n. 114/1974 (21). La norma in oggetto - che prevede la liquidazione di ufficio della pensione di anzianita' (e di vecchiaia) qualora il relativo diritto venga accertato nel corso dell'istruttoria della domanda di pensione di invalidita' - non e' applicabile alle domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita' atteso che l'assicurato puo' avere un preciso interesse - non sussistente in base alla precedente normativa - ad ottenere la liquidazione delle prestazioni per invalidita' e inabilita' in luogo della pensione di anzianita'. 1.13 - Trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia (art. 1, comma 10). 1.13.1 - Generalita' Il comma 10, dell'art. 1, in coerenza con il carattere temporaneo dell'assegno di invalidita', stabilisce che, al compimento dell'eta' pensionabile prevista dalle gestioni interessate, l'assegno deve essere trasformato d'ufficio, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A questo fine la norma stabilisce che i periodi di godimento dell'assegno per i quali non sia stata prestata attivita' lavorativa dovono essere considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione e di assicurazione (22): cio' significa che i periodi in questione devono essere considerati come periodi di contribuzione e di assicurazione in sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della relativa misura. 1.13.2 - Insussistenza dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile. Il 10 comma dell'art. 1 nel prevedere la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, omette di considerare l'ipotesi in cui a tale data non risultino perfezionati, nonostante l'utilizzazione dei periodi di godimento dell'assegno previsto dalla norma, i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per la liquidazione della pensione di vecchiaia. In tale ipotesi, non essendo possibile procedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia, l'assegno deve essere mantenuto in pagamento fino al momento in cui, per effetto di eventuali ulteriori periodi di contribuzione e della valutazione dei periodi di godimento dell'assegno, risulteranno conseguiti i requisiti in questione e potra' conseguentemente procedersi alla liquidazione di ufficio della pensione di vecchiaia (23). 1.13.3 - Importo minimo della pensione di vecchiaia. Nel prevedere la trasformazione d'ufficio dell'assegno in pensione di vecchiaia il 10 comma dell'art. 1, allo scopo di evitare che l'operazione risulti economicamente pregiudizievole, stabilisce che l'importo della pensione non puo' essere inferiore a quello dell'assegno in godimento al compimento dell'eta' pensionabile (24). In ottemperanza alla previsione legislativa l'importo della pensione di vecchiaia calcolato secondo le norme comuni (25) deve essere posto a raffronto con l'importo dell'assegno in pagamento alla data di compimento dell'eta' pensionabile (o del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, se posteriore), mettendo in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, il maggiore dei due importi. 1.13.4 - Trasformazione in pensione di vecchiaia dell'assegno di invalidita' degli iscritti alla gestione speciale minatori. Al compimento del 55 anno di eta' l'assegno di invalidita' degli iscritti alla gestione speciale dei minatori deve essere trasformato d'ufficio, in presenza dei requisiti contributivi ed assicurativi, in pensione di vecchiaia ed al tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa si considerano utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione e di assicurazione. E' di tutta evidenza che tali periodi non potranno invece essere utili ai fini della prevista contribuzione speciale a copertura dei 15 anni di lavoro in sottosuolo, con la conseguenza che, in assenza di tale requisito, la trasformazione in pensione di vecchiaia avverra' al compimento dell'eta' pensionabile prevista per la generalita' dei lavoratori (60 anni ovvero successivamente: v. punto 1.13.2). Qualora, invece, l'interessato gia' all'atto del conseguimento dell'assegno di invalidita' possa far valere 15 anni di contribuzione in sotterraneo oppure tale requisito venga effettivamente perfezionato durante il godimento dell'assegno, (anche dopo il 55 anno ma prima del 60), l'assegno stesso verra' trasformato in pensione di vecchiaia soggetta alla normativa di cui alla legge n. 5/1960. La Gestione speciale liquidera', pertanto, la pensione anticipata di vecchiaia (quota anticipata e quota integrativa) assumendone l'intero onere sino al momento della riliquidazione per compimento del 60 anno allorche' restera' a suo carico solo la quota integrativa: l'eventuale quota di integrazione al minilo resta peraltro a carico del Fondo sociale e non passa a carico della Gestione speciale. 2 - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' 2.1. - Esclusione dal diritto alla pensione (art. 3) Si richiamano, in proposito, le precisazioni di cui al precedente paragrafo 1.1 fatta eccezione, ovviamente, per quelle concernenti la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia. 2.2 - Requisiti sanitari 2.2.1 - Nuova definizione dell'inabilita' (art. 2, comma 1) Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi si considera inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (26). La nuova definizione dell'inabilita', adottando la locuzione "impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa" in luogo della dizione "impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro" usata dall'art. 39 del D.P.R: n. 818/1957, ha inteso escludere dalla pensione di inabilita' coloro che svolgono o siano in grado di svolgere un'attivita' lavorativa di natura subordinata o autonoma a nulla rilevando che si tratti di una attivita' non confacente, usurante o scarsamente remunerativa, essendo anche tali attivita' preclusive del diritto a pensione. In altri termini l'invalidita' prevista dalla legge n. 222 va intesa non come incapacita' del lavoratore allo svolgimento di una proficua occupazione bensi' come incapacita' piena ed incondizionata a qualsiasi lavoro autonomo o subordinato. 2.2.2. - Rischio precostituito Per la pensione di inabilita' la legge n. 222 non prevede la valutabilita' del rischio precostituito: cio' si spiega considerando che, pur essendo ipotizzabile un aggravamento delle condizioni fisiche di chi e' gia' inabile, lo stato di inabilita' non consente di per se' lo svolgimento di una qualsiasi attivita' lavorativa e quindi la costituzione di un valido rapporto assicurativo. Resta fermo che l'assicurato gia' invalido prima dell'inizio del rapporto assicurativo, in caso di aggravamento che comporti la perdita di ogni capacita' lavorativa, ha diritto al riconoscimento della pensione di inabilita'. 2.3. - Requisiti di assicurazione e di contribuzione. Relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di inabilita' si rinvia alle istruzioni dettate al precedente paragrafo 1.3 per l'assegno di invalidita'. 2.4 - Cause impeditive del riconoscimento del diritto a pensione (art. 2, comma 2). Il 2 comma dell'art. 2 stabilisce che la concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione (27) ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione (28). Lo stesso comma stabilisce altresi' che, nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. Dal coordinamento delle due norme si deduce che la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, cosi' come la rinuncia ai trattamenti di disoccupazione ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione costituiscono condizioni essenziali per l'insorgenza del diritto a pensione. In altri termini, l'iscrizione negli elenchi e negli albi e la percezione dei trattamenti sopra richiamati rappresentano cause impeditive del riconoscimento del diritto in presenza delle quali deve farsi luogo alla reiezione della domanda di pensione: resta fermo, peraltro, che in caso di cancellazione o di rinuncia intervenuta nel corso del procedimento amministrativo, il diritto a pensione deve essere riconosciuto a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale la cancellazione o la rinuncia ha avuto effetto (29). 2.5 - Determinazione della misura della pensione. 2.5.1 - Generalita' (art.2, comma 3). La pensione di inabilita' e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e da una maggiorazione da determinarsi in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile: in ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni; b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. 2.5.2 - Determinazione della pensione di inabilita' a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione della misura della pensione di inabilita' spettante all'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e' necessario: - calcolare, secondo le norme comuni, la retribuzione settimanale pensionabile delle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione; - calcolare l'anzianita' contributiva aumentando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile fermo restando che non puo' essere comunque computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni; - determinare, sulla base delle due componenti di calcolo come sopra individuate, l'importo della pensione spettante all'interessato. 2.5.3 - Determinazione della misura della pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. spettante all'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e' necessario: - prendere in considerazione la misura del contributo stabilito per ciascuna delle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi per l'anno di decorrenza della pensione; - determinare l'importo complessivo della contribuzione base utile ai fini del calcolo della pensione adeguata, considerando coperto di contribuzione il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile; - determinare l'importo della pensione spettante all'interessato sulla base dei due elementi innanzi indicati secondo i criteri di calcolo vigenti per ciascuno delle tre gestioni speciali, illustrati nella circolare n. 8046 A.G.O./53 del 12 marzo 1984 (30). 2.5.4 - Misura della pensione da attribuire ai titolari di assegno di invalidita' riconosciuto inabile (art. 9, comma 7). La misura della pensione di inabilita' da attribuire al titolare di assegno di invalidita' riconosciuto inabile deve essere determinata secondo i criteri di cui ai precedenti punti 2.5.2 e 2.5.3 equiparando il titolare di assegno dell'assicurato. Peraltro il 7 comma dell'art. 9, nella considerazione che il titolare di assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (31) potrebbe aver utilizzato la residua capacita' di lavoro in attivita' scarsamente retribuite, si preoccupa di evitare eventuali pregiudizi economici al lavoratore disponendo che l'importo della pensione di inabilita' spettante non puo' essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno (32). Ai fini dell'applicazione della norma anzidetta e' necessario: - individuare - per anno solare - le retribuzioni pensionabili utilizzate per la liquidazione dell'assegno; - rivalutare le retribuzioni stesse in base ai coefficienti previsti per l'anno di decorrenza della pensione di inabilita'; - determinare, sulla base delle retribuzioni rivalutate, la retribuzione media settimanale pensionabile; - calcolare l'importo della pensione di inabilita' sulla base della retribuzione media settimanale come sopra determinata e dell'anzianita' contributiva calcolata in base ai criteri di cui al precedente punto 2.5.2; - raffrontare l'importo della pensione cosi' calcolata con quello della pensione calcolato in base ai criteri di cui al precedente punto 2.5.2; - porre in pagamento l'importo di pensione piu' favorevole. 2.5.5 - Importo massimo della maggiorazione attribuibile in caso di percezione di rendita INAIL (art. 2, comma 6). Il comma 6 dell'art. 2 stabilisce che, nel caso in cui l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2.5.1 - e' corrisposto soltanto per la parte eventualmente eccedente (33). Ai fini dell'applicazione della norma e' necessario determinare la quota parte di pensione riferibile alle settimane di anzianita' contributiva costituenti la maggiorazione: dalla quota in questione e fino a concorrenza del relativo importo deve essere detratto l'importo della rendita INAIL. Il divieto di cumulo tra la rendita INAIL e la maggiorazione non trova applicazione quando la rendita INAIL sia stata liquidata per un evento diverso da quello che ha determinato l'inabilita' ovvero quando l'inabilita' sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze dell'evento che ha dato luogo alla rendita e l'aggravamento non ha comportato una maggiorazione alla rendita stessa. 2.6 - Decorrenza della pensione di inabilita'. Per la decorrenza della pensione di inabilita' valgono le istruzioni dettate al precedente paragrafo 1.6 per l'assegno di invalidita'. 2.7 - Applicabilita' delle norme concernenti l'integrazione al minimo. (art. 2, comma 4). La pensione ordinaria di inabilita' e' soggetta alle norme che regolano, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l'integrazione al trattamento minimo. 2.8 - Riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilita' revocata per il recupero della capacita' di lavoro (ar. 4, comma 4). Il 4 comma dell'art. 4 stabilisce che, in caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilita' conseguente al recupero della capacita' di lavoro, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa (34). Il riconoscimento della contribuzione figurativa e' ammesso solo nel caso che la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilita': resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuto ad altra causa. 2.9 - Reversibilita' della pensione di inabilita' (art. 2, comma 3). La pensione ordinaria di inabilita' e' reversibile ai superstiti del titolare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 2.10 - Cause di incompatibilita' sopravvenute (art. 2, comma 5). La pensione di inabilita' e' incompatibile: - con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione; - con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali; - con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. La legge fa obbligo al titolare di pensione di inabilita' di dare immediata comunicazione all'Istituto del verificarsi di una delle anzidette cause di incompatibilita' senza peraltro prevedere alcuna sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo da parte dell'interessato. Ricevuta la comunicazione del pensionato o comunque accertata l'insorgenza di una causa di incompatibilita' deve procedersi alla revoca della pensione di inabilita' a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificata la causa di incompatibilita' con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite (35). Verificandosi l'ipotesi anzidetta deve essere accertato d'ufficio se, alla data dalla quale ha effetto la revoca, esistevano i requisiti sanitari (36) per il diritto all'assegno di invalidita': in caso affermativo si procedera' alla liquidazione di quest'ultima prestazione fermo restando che, in questo caso, le somme indebite da recuperare saranno rappresentate dalla differenza tra i ratei di pensione di inabilita' eventualmente percepiti dopo la data di decorrenza della revoca e quelli spettanti per lo stesso periodo a titolo di assegno per invalidita'. 3 - ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA' E PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA'. 3.1. - Lavoratori aventi diritto (art. 6, comma 1). Hanno diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita' i soli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'assegno e la pensione privilegiati, cosi' come quelli ordinari, non spettano qualora la relativa domanda venga presentata dopo il compimento dell'eta' pensionabile. 3.2. - Requisiti sanitari (art. 6, comma 1, lett. a). Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita' e' condizionato alla circostanza che l'invalidita' e l'inabilita' risultino riconducibili - con nesso diritto di causalita' (37) - al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 3.3. - Requisiti di assicurazione e di contribuzione (art. 6, comma 1). L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita' anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazione ordinarie (38). Qualora in sede di istruttoria di una domanda d'assegno o di pensione privilegiata venga accertata l'esistenza dei requisiti per l'assegno o la pensione ordinaria potra' farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di queste ultime prestazioni prescindendo dalla circostanza che l'invalidita' o l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di servizio. 3.4. - Cause di esclusione (art. 6, comma 1, lett. b). Il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e quello alla pensione privilegiata d'inabilita' non possono essere riconsociuti quanto dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidita' o dell'inabilita' derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato e di altri Enti pubblici (39) (40). Va notato, al riguardo, che pur rivestendo natura previdenziale, l'assegno privilegiato di invalidita' e la pensione privilegiata di inabilita' non spettano qualora dall'evento invalidante o inabilitante derivi il diritto a trattamenti di natura non soltanto previdenziale ma anche assistenziale e questo indipendentemente dall'importo del trattamento che, purche' continuativo e a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, esclude il diritto alle prestazioni in parola. 3.5 - Rinvio alle norme regolanti l'assegno ordinario di invalidita' e la pensione ordinaria di inabilita'. Per quanto non previsto dal presente paragrafo si rinvia alla disciplina dell'assegno ordinario di invalidita' e della pensione ordinaria di inabilita'. 3.6. - Abrogazione dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903. L'art. 6, comma 3, della legge n. 222 abroga espressamente le disposizioni in materia di pensione privilegiata contenute nell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903. 4 - PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA DI INABILITA' 4.1. - Generalita' (art. 6, comma 2, n. 1). I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (41) indicati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni hanno diritto a pensione privilegiata indiretta per inabilita' a condizione che la morte dell'assicurato (42) risulti riconducibile - con nesso diretto di causalita' - al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 4.2. - Cause di esclusione (art. 6, comma 2, n. 2). Il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilita' non e' riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici (43) (44). 4.3 - Rinvio alla disciplina della pensione ai superstiti. Alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' si applicano le disposizioni che disciplinano la pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fatta eccezione, ovviamente, per quanto attiene ai requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto. In particolare, la misura della pensione privilegiata ai superstiti deve essere calcolata, secondo le percentuali stabilite dall'art. 22 della legge n. 903/1965, sulla base della pensione privilegiata diretta da determinarsi secondo le istruzioni di cui al precedente paragrafo 2.5. 5 - REVISIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' E DELLA PENSIONE DI INABILITA' (ORDINARI E PRIVILEGIATI ART. 9). 5.1 - Revisione d'ufficio 5.1.1. - Revisione facoltativa dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita'. Revisione obbligatoria dell'assegno di invalidita' (comma 1). L'Istituto ha facolta' di sottoporre ad accertamenti sanitari di revisione in qualsiasi momento, anche dopo il compimento dell'eta' pensionabile, sia il titolare dell'assegno di invalidita' che il titolare di pensione per inabilita' (45). L'accertamento sanitario di revisione e' obbligatorio quando risulti che nell'anno solare precedente il titolare di assegno di invalidita' abbia percepito redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e reddito da lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiori a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno (46). 5.1.2. - Decorrenza del provvedimento di revoca (commi 2 e 6). Qualora dagli accertamenti di revisione risulti venuto meno lo stato invalidante o di inabilita' deve farsi luogo alla revoca della prestazione in atto con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento (47). 5.1.3. - Sostituzione della pensione di inabilita' con l'assegno di invalidita' (comma 6). Quando, a seguito dell'accertamento di revisione disposto nei confronti del titolare di pensione di inabilita', viene accertato il recupero della capacita' di lavoro entro i limiti di cui all'art. 1 della legge deve farsi luogo alla revoca della pensione di inabilita' ed alla liquidazione d'ufficio, a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca, dell'assegno di invalidita' (48). La misura dell'assegno deve essere determinata con il computo dei contributivi figurativi accreditabili per il periodo di godimento della pensione di inabilita' revocata (v. precedente punto 2.8). 5.1.4. - Sostituzione dell'assegno di invalidita' con la pensione di inabilita' (comma 7). Quando, a seguito dell'accertamento di revisione, il titolare dell'assegno di invalidita' viene riconosciuto inabile deve farsi luogo alla revoca dell'assegno ed alla liquidazione della pensione di inabilita' a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca. Si ricorda che in questa ipotesi l'importo della pensione di inabilita' da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non puo' essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto (v. precedente punto 2.5.4.). 5.1.5 - Sospensione dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita'. Decorrenza del successivo provvedimento di revoca o di riduzione (commi 4 e 5). Qualora il titolare di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti di revisione disposti dall'Istituto deve procedersi alla sospensione del pagamento delle rate della prestazione. Il provvedimento di sospensione - da comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ha effetto per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui doveva essere effettuato l'accertamento e il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'accertamento stesso e' stato effettuato. Se l'accertamento di revisione conferma la permanenza dello stato di invalidita' o di inabilita' il pagamento della prestazione sospesa deve contrario la prestazione e' revocata con effetto dalla data d'inizio della sospensione - se a tale data gia' risultava venuto meno lo stato d'invalidita' o di inabilita' - ovvero con effetto da quella successiva alla quale sia possibile far risalire, con certezza, la cessazione dello stato di invalidita' o di inabilita'. Peraltro, nel caso in cui dall'accertamento di revisione nei confronti del titolare di pensione di inabilita' emerga la cessazione dello stato di inabilita' e la sussistenza dello stato di invalidita' deve farsi luogo, con effetto dalle date sopraindicate, alla revoca della pensione di inabilita' ed alla liquidazione dell'assegno di invalidita' con il computo dei contributi figurativi accreditabili per i periodi di godimento della pensione di inabilita' revocata. 5.2. - Revisione a domanda (comma 3). 5.2.1. - Generalita'. L'accertamento di revisione puo' essere richiesto dal titolare di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' quando siano mutate le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento del diritto alla prestazione in atto. A tal fine l'interessato e' tenuto a presentare alla competente Sede dell'Istituto apposita domanda corredata da certificazione sanitaria che comprovi il mutamento di cui sopra. La richiesta di revisione deve esser esaminata dal sanitario dell'Istituto il quale, ove rilevi che sussistano fondati motivi per procedere alla revisione, provvede ai necessari accertamenti medico - legali. Qualora il sanitario dell'Istituto non rilevi dalla documentazione sanitaria esibita dal titolare dell'assegno o di pensione fondati motivi per procedere alla revisione dovra' darsi motivata comunicazione in tal senso all'interessato. 5.2.2. - Decorrenza dei provvedimenti conseguenti alla revisione. Qualora gli accertamenti di revisione confermino il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto deve provvedersi alla revoca della prestazione stessa, ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione dell'assegno di invalidita' in sostituzione della pensione di inabilita' o viceversa. I provvedimenti di revoca o di modifica del trattamento in atto hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'interessato ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto qualora detto mutamento si sia verificato dopo la presentazione della domanda di revisione. 5.3. - Revisione del provvedimento di rettifica (49) o di revoca (comma 8). L'ottavo comma dell'art. 9 stabilisce che, in caso di aggravamento delle infermita', documentato da idonea certificazione, l'interessato puo' chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca. Al riguardo va tenuto presente che l'interessato, ove ritenga illegittimo il provvedimento di rettifica o di revoca, puo' esperiore, avverso il provvedimento stesso, i consueti gravami amministrativi e giudiziari (v. successivo paragrafo 9): qualora, invece, non ponendo, in discussione la legittimita' del provvedimento, ritenga che il successivo aggravamento delle infermita' abbia nuovamente posto in essere le condizioni per il riconoscimento della prestazione rettificata o revocata puo' presentare domanda per il conseguimento della prestazione stessa. Avuto riguardo a tale circostanza le richieste di revisione presentate ai sensi del comma in esame devono considerarsi mere istanze intese a sollecitare l'eventuale autoimpugnativa da parte della Sede (50). 5.4. - Revocabilita' delle pensioni di inabilita' liquidate a lavoratori ciechi. L'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969 stabilisce che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939 (revoca della pensione di invalidita' in caso di recupero della capacita' di guadagno), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attivita' lavorativa. Considerate le finalita' della disposizione ed il rinvio alle norme comuni contenuto nell'art. 12 della legge n. 222, si ritiene che il disposto dell'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969, debba essere esteso all'assegno di invalidita'. La norma in questione non puo' trovare viceversa applicazione per la pensione di inabilita' attesa l'assoluta incompatibilita' sancita dall'art. 2, comma 5, della legge n. 222, tra la pensione stessa e lo svolgimento di un'attivita' lavorativa. 6 - LIMITE ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE (ART. 11). Al fine di evitare i gravi inconvenienti verificatisi in passato in conseguenza della reiterazione delle domande di pensione di invalidita' da parte degli assicurati, l'art. 11 della legge stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 1984, l'assicurato che abbia in corso o presenti una domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' (ordinari o privilegiati) non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Al fine dell'applicazione della norma la dizione "domanda per la stessa prestazione" usata dal legislatore deve essere intesa in senso stretto vale a dire che all'assicurato il quale abbia in corso una domanda di assegno ordinario di invalidita' e' preclusa, nei limiti temporali stabiliti dalla norma, la presentazione di una nuova domanda allo stesso titolo restando vicevesa ammissibile la presentazione di una domanda di assegno privilegiato d'invalidita' ovvero di pensione di inabilita' ordinaria o privilegiata. Analogamente l'assicurato che abbia in corso una domanda di pensione ordinaria di inabilita' puo' presentare domanda di pensione privilegiata di inabilita' ovvero di assegno ordinario o privilegiato di invalidita'. In caso di reiterazione di domanda dalla stessa prestazione la nuova domanda deve essere archiviata dando all'interessato motivata comunicazione del provvedimento adottato. E' possibile che l'assicurato, dopo la reiezione di una prima domanda, richieda nuovamente la stessa prestazione e presenti successivamente ricorso avverso la reiezione della prima domanda. In tale ipotesi il ricorso deve essere rgolarmente istruito e definito mentre la seconda domanda, se non ancora definita, dovra' essere archiviata ai sensi della norma in esame. 7 - ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA' (ART. 5). 7.1 - Aventi diritto (comma 1). Hanno titolo all'assegno per l'assistenza personale e continuativa i titolari di pensione di inabilita' ordinaria o privilegiata che si trovano nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado ci compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessita' di assistenza continua (51). L'assegno mensile e' riconoscibile, in presenza delle condizioni di legge, anche nel caso in cui il titolare di pensione di inabilita' ne faccia richiesta dopo il compimento dell'eta' pensionabile. 7.2. - Misura dell'assegno (comma 1). L'assegno - che la norma espressamente dichiara non reversibile - e' dovuto nella stessa misura dell'analogo assegno previsto nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (52). 7.3 - Domanda di assegno (comma 2) L'assegno e' concesso a domanda dell'interessato da presentare alla competente Sede dell'Istituto corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto. 7.4 - Decorrenza dell'assegno (comma 1) L'assegno spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di perfezionamento dei requisiti se insorti successivamente a tale data nel corso del procedimento amministrativo. 7.5 - Cause di esclusione e di incompatibilita' (comma 1) L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione (53). L'assegno e' altresi' incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Qualora l'avente diritto, all'assegno fruisca di una prestazione analoga (54) erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assitenza sociale, l'assegno e' ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa. 8 - DEFINIZIONE DI INABILITA' AI FINI DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI E DELLE MAGGIORAZIONI (art. 8, comma 1). La nuova definizione di inabilita' introdotta dall'art. 2 della legge opera anche ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni. Per quanto concerne il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli inabili la nuova definizione di inabilita' deve trovare applicazione per i decessi intervenuti a far tempo dal 1 luglio 1984, data di entrata in vigore della legge. 9 - CONTENZIOSO Avverso i provvedimenti in materia di assegno di invalidita' ordinario e privilegiato, di pensione di inabilita' ordinaria e privilegiata, di assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilita' gli interessati hanno facolta' di proporre ricorso in via amministrativa e azione in sede giudiziaria secondo la normativa di cui al D.P.R: 30 aprile 1970, n. 639. 10 - DECORRENZA DELLA LEGGE N. 222/1984 (art. 12, comma 1). Le norme contenute nella legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza 1 agosto 1984 o successiva (55). 11 - RINVIO ALLA NORMATIVA COMUNE (art. 12, comma 2). Per quanto non previsto dalla legge n. 222 trovano applicazione, per le prestazioni previste dalla stessa legge, le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 12 - MODIFICA DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639. (art. 15). In coerenza con la nuova definizione dell'invalidita' pensionabile - basata sulla capacita' di lavoro e non piu' sulla capacita' di guadagno - l'art. 15 della legge fa venir meno, per i Comitati provinciali, il compito di esaminare la situazione socio - economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidita' pensionabile. 13- SURROGAZIONE(art.14). Per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art.14 in materia di surroga saranno fornite istruzioni con apposita circolare. 14- PENSIONE SUPPLEMENTARE La legge n.222,nel regolamentare su nuove basi l'intera materia delle prestazioni di invalidita' e di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ha omesso qualsiasi riferimento alla pensione supplementare. Deve conseguentemente ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 222, la pensione supplementare di invalidita' non possa essere ulteriormente ricompresa tra le prestazioni conseguibili a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Resta fermo che eventuali periodi di contribuzione insufficienti per il conseguimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' possono essere comunque utilizzati per la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile ovvero per la liquidazione o la ricostituzione di altra prestazione pensionistica mediante il trasferimento dei periodi di contribuzione ai sensi della legge n. 29/1979 (56). 15 - MODIFICA DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA (art. 1, comma 6). 15.1 - Generalita'. L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 stabilisce, com'e' noto, che i superstiti dell'assicurato hanno titolo alla pensione indiretta sempreche', al momento della morte, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2 lettera a) e b) del RDL 14 aprile 1939, n. 636 quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (57). L'art. 4, comma 2, della legge 222 - ai fini del diritto all'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita' - modifica la lettera b) del predetto art. 9 elevando da uno a tre anni il requisito di contribuzione richiesto nel quinquennio precedente la data della domanda di assegno o di pensione. A sua volta l'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 222, dopo aver precisato che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti gli aventi causa dal titolare di assegno di invalidita' devono essere considerati quali superstiti di assicurato, stabilisce testualmente che "ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita' nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa". Dal tenore di quest'ultima norma e dal coordinamento della stessa con le altre in precedenza citate, si deduce che il requisito contributivo introdotto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 222 deve essere richiesto non soltanto ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno d'invalidita' ed alla pensione di inabilita' ma anche ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta. In altri termini per i decessi successivi al 30 giugno 1984 (58) in luogo dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di invalidita' ex art. 10 del RDL n. 636/1939 dovranno essere richiesti, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 4 della legge in esame ai fini del diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita'. In conseguenza di quanto sopra e tenuto altresi' conto della riduzione dei requisiti contributivi prevista dall'art. 10 della legge n. 222/84 il requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente il decesso dell'assicurato per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta resta stabilito come segue: a) un anno di contribuzione per i decessi verificatisi nel periodo compreso tra il 1 luglio 1984 ed il 30 giugno 1986; b) due anni di contribuzione per i decessi compresi nel periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987; c) 3 anni di contribuzione per i decessi successivi al 30 giugno 1987. 15.2 - Valutazione dei periodi di godimento dell'assegno di invalidita' E' stato in precedenza ricordato che,per espressa disposizione dell'art. 1, comma 6, i superstiti di titolari di assegno di invalidita' devono essere equiparati, ai fini del diritto alla pensione indiretta, ai superstiti di assicurato. E' evidente che l'applicazione di tale principio escluderebbe in molti casi i superstiti del titolare di assegno dal diritto alla pensione indiretta: cio' accadrebbe, in particolare, nei casi in cui, non avendo il titolare di assegno prestato attivita' lavorativa nel quinquennio precedente il decesso (o avendola prestata per un periodo limitato di tempo), verrebbe a mancare il requisito contributivo richiesto per tale quinquennio ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Allo scopo di evitare tale possibile pregiudizio, il 6 comma dell'art. 1 riconosce utili ai fini del conseguimento di tale requisito i periodi di godimento dell'assegno di invalidita' nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa (59). IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787. (2) Per l'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' privilegiati v. successivo paragrafo 3. (3) Si supponga, a titolo esemplificativo, che l'assicurato compia l'eta' pensionabile il 10 del mese: in tale ipotesi la domanda presentate entro il giorno 10 dara' luogo, in presenza dei requisiti di legge, alla liquidazione dell'assegno di invalidita' (o della pensione di inabilita') la domanda presentata successivamente dovra' essere respinta indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti di legge. (4) Per i lavoratori ciechi l'eta' pensionabile e' fissata dall'articolo 9, sub art. 2, della legge n. 218/1952 a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne: per gli iscritti alle gestioni speciali dei minatori l'eta' pensionabile e' fissata a 55 anni Ne consegue che la possibilita' di presentare utilmente la domanda di assegno d'invalidita' e di pensione d'inabilita' viene meno, per i lavoratori in questione, con il superamento dei predetti limiti di eta'. Le eta' pensionabili sopra indicate devono essere tenute altresi' presenti in sede di determinazione della maggiorazione della pensione di inabilita' (v. punto 2.5) e di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia (v. punto 1.13). (5) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 459. (6) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 1064. (7) In caso di passaggio dall'assegno di invalidita' alla pensione di inabilita' e viceversa il requisito di cui alla lettera c) deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuita', una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidita' sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222. In caso di presentazione della domanda di assegno di invalidita' (o di pensione di inabilita') da parte di assicurato gia' titolare di assegno revocato o non confermato, i periodi di godimento di quest'ultima prestazione nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa non possono essere valutati ai fini del conseguimento del requisito contributivo di cui alla lettera c) tale valutazione e' prevista dal 6 comma dell'art. 1 ai soli fini della concessione della pensione indiretta ai superstiti del titolare di assegno e dal 10 comma dello stesso art. 1 ai fini della trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia. (8) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135. (9) Esempio: Domanda di assegno presentata nel giugno 1986 da assicurato che consegue i requisiti nel settembre dello stesso anno. In tale ipotesi l'assicurato ha diritto all'asssegno in base all'anno di contribuzione nel quinquennio e non in base al biennio richiesto a coloro che presentino domanda nel mese di settembre del 1986. (10) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 2590. (11) Per la conferma dell'assegno vedi successivo paragrafo 1.7. (12) L'operazione di cui alla lettera b) deve essere effettuata anche se tra la data della revoca o della mancata conferma e la data di decorrenza del nuovo assegno non risulti trascorso il periodo di tempo richiesto dall'art. 7 della legge n. 155/1981 (v. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794) per la liquidazione del supplemento di pensione. (13) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (14) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 573. (15) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284. (16) Sia il triennio iniziale che quelli successivi devono essere computati a calendario: pertanto se l'assegno ha decorrenza dal 1 agosto 1984 la data terminale del triennio deve essere fissata al 31 luglio 1987. (17) In tale ipotesi l'importo dell'assegno da porre in pagamento deve essere determinato tenendo conto degli eventuali aumenti di perequazione automatica intervenuti nel periodo compreso tra la scadenza del precedente triennio e la data dalla quale ha effetto la conferma. (18) La norma parla di "riconoscimenti" ricomprendendo nel termine sia l'accoglimento della domanda iniziale di assegno sia le successive conferme. (19) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446. (20) In virtu' del richiamo all'art. 20 della legge n. 153/1969 devono trovare applicazione anche nei confronti di titolari di assegno di invalidita' i critieri interpretativi dello stesso articolo di cui alla circolare n. 53607 A.G.O. del 17 luglio 1984 i quali hanno confermato che deve ritenersi cumulabile con la retribuzione l'importo della pensione corrispondente al trattamento minimo: nulla rileva, al riguardo, la circostanza che l'assegno di invalidita' non sia soggetto alla normativa comune in materia di trattamento minimo. (21) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066. (22) A tal fine devono essere considerati utili non soltanto i periodi di godimento dell'assegno in atto al compimento dell'eta' pensionabile ma anche i periodi di godimento di eventuali assegni precedenti, revocati o non confermati. (23) Nel periodo compreso tra il compimento dell'eta' pensionabile ed il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia l'assegno e' disciplinato dalle norme comuni: (perequazioni, conferme, revisioni ecc.). (24) Nel caso in cui, non sussistendo i requisiti di assicurazione e di contribuzione al compimento dell'eta' pensionabile, la trasformazione ha luogo successivamente a tale data, l'importo della pensione non potra' essere inferiore a quello dell'assegno in godimento alla data di conseguimento dei requisiti. (25) Si ricorda che in sede di determinazione della misura della pensione i periodi di godimento dell'assegno durante i quali non sia stata prestata attivita' lavorativa non devono essere presi in considerazione. (26) la dizione della legge, come e' stato gia' rilevato con la circ. n. 53608 AGO - n. 9880 O. - n. 4018 Sn. - n. 941 EAD - n. 3035 S.L. del 19 luglio 1984, esclude dal diritto alla pensione di inabilita' i titolari di pensione di invalidita' liquidata, ovviamente, con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984 (27). In virtu' della dizione della norma deve ritenersi che, ai soli fini del riconoscimento del diritto alla pensine di inabilita', si rendano rinunciabili anche i trattamenti che, come quelli di disoccupazione, sono concordemente considerati "irrinunciabili". (28) Pur facendo la norma esplicito riferimento ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione deve ritenersi che anche la percezione di un trattamento retributivo condizioni negativamente la concessione della pensione: tale conclusione e' confermata dal 5 comma dello stesso art. 2 che indica i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione quali cause di incompatibilita' che determinano l'automatica revoca della pensione. La percezione di un trattamento retributivo da parte del lavoratore inabile puo' ricorrere, ad esempio, nei casi di aspettativa per infermita' prevista da numerosi contratti di lavoro. (29) Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai fini del riconoscimento del diritto, deve aversi riguardo al mese da cui ha effetto la cancellazione o la rinuncia e non al mese in cui la cancellazione o la rinuncia e' stata richiesta. (30) V."Atti ufficiali" 1984, pag. 997. (31) Il problema non si pone per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nei confronti dei quali il pregiudizio ipotizzabile per i lavoratori dipendenti non puo' verificarsi. (32) Il 7 comma dell'art. 9 sembra riferirsi all'ipotesi in cui il riconoscimento dell'inabilita' ha luogo in sede di revisione: il trattamento piu' favorevole deve peraltro essere garantito anche nel caso in cui la liquidazione della pensione di inabilita' abbia luogo in relazione ad una formale domanda di pensione presentata dal titolare di assegno. (33) In ordine alla norma anzidetta e' da tenere presente che la sua applicazione e' limitata alla sola pensione ordinaria di inabilita' e non anche alla pensione privilegiata di inabilita' atteso che, come sara' precisato piu' avanti (v. paragrafo 3.4) il diritto a rendita INAIL e' del tutto incompatabile con il diritto a quest'ultima prestazione. (34) Anche se successivo al compimento dell'eta' pensionabile. Per quanto riguarda la misura del valore retributivo da accreditare per i periodi riconosciuti figurativamente devono trovare applicazione le disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 8 della legge n. 155/1981. L'accreditamento, non essendo richiesta la domanda, deve essere disposto d'ufficio al momento della revoca della pensione. (35) Il recupero deve essere effettuato secondo la prassi seguita per il recupero delle prestazioni indebitamente percepite a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. (36) I requisiti amministrativi, secondo quanto precisato alla precedente nota 4), devono ritenersi automaticamente perfezionati. (37) Si richiama, in proposito, la circ. n. 53596 AGO del 18 novembre 1983, in Atti Ufficiali 1983, pag. 3103. (38) E' quindi sufficiente, per il riconoscimento del diritto, che in favore del richiedente risulti versato o dovuto almeno un contributo. (39) Solo la effettiva titolarita' dei trattamenti considerati dalla norma e non anche il diritto potenziale a detti trattamenti esclude il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed alla pensione privilegiata di inabilita'. (40) Il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed alla pensione privilegiata di inabilita' deve essere riconosciuto anche se l'interessato ha ottenuto la rendita INAIL quando: - la rendita sia stata liquidata per un evento diverso da quello che determinato l'inabilita'; - l'inabilita' sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze dell'evento che ha dato luogo alla rendita e l'aggravamento non ha comportato una maggiorazione della rendita stessa. (41) Pur facendo la norma esclusivo riferimento ai superstiti dell'assicurato, il diritto alla pensione privilegiata indiretta deve ritenersi riconoscibile, in presenza dei presupposti di legge, anche in favore dei superstiti di titolare di assegno di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. (42) Il diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' deve essere riconosciuto anche in caso di decesso successivo al compimento dell'eta' pensionabile. Occorre ricordare, in proposito, che il diritto alla pensione indiretta si acquista dai superstiti per diritto proprio e non iure hereditatis non puo' pertanto precludere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' in favore dei superstiti la circostanza che il dante causa, pur potendo far valere le altre condizioni richieste dalla legge, non potesse utilmente richiedere la pensione privilegiata di inabilita' per aver superato l'eta' pensionabile. (43) Solo la effettiva titolarita' dei trattamenti considerati dalla norma e non anche il diritto potenziale a detti trattamenti esclude il diritto alla pensione privilegiata di inabilita' indiretta. (44) Il diritto alla pensione privilegiata di inabilita' indiretta deve essere riconosciuto anche se i superstiti hanno ottenuto la rendita INAIL quando: - la rendita sia stata liquidata ai superstiti in conseguenza di un evento diverso da quello che ha determinato la morte del dante causa.; - la morte sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale che aveva gia' dato luogo a rendita a favore del lavoratore e da tale aggravamento non e' derivato alcun incremento della rendita INAIL spettante ai superstiti. (45) Gli accertamenti di revisione dopo il compimento dell'eta' pensionabile, devono essere effettuati con particolare cura anche in considerazione delle difficolta' che il lavoratore potrebbe incontrare nel conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. (46) Per l'individuazione dei redditi da computare ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo si rinvia alle istruzioni di cui alla circ.n. 53599 AGO - n. 20250 O. del 27 dicembre 1983, lettera a) in Atti ufficiali 1983, pag. 3345. (47) Se l'accertamento di revisione viene ritardato dal rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'accertamento stesso la decorrenza dell'eventuale provvedimento di revoca deve essere fissata secondo quanto stabilito dal comma 5 (v. successivo punto 5.1.5). (48) Se l'accertamento di revisione riguarda un lavoratore di eta' superiore a quella pensionabile e' necessario verificare se, computando anche i contributi figurativi per i periodi di godimento della pensione di inabilita', risultino conseguiti i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia. In caso affermativo deve farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di quest'ultima prestazione: in caso negativo deve procedersi alla liquidazione dell'assegno di invalidita' ferma restando la sua trasformazione in pensione di vecchiaia una volta perfezionati i relativi requisiti. (49) Per rettifica si intende il provvedimento di sostituzione della pensione di inabilita' con l'assegno di invalidita'. (50) La decisione negativa della Sede costituisce, in tale ipotesi, conferma del provvedimento di revoca o di rettifica. (51) La norma individua nella titolarita' della pensione di inabilita' un presupposto indispensabile per il conseguimento del diritto all'assegno dal quale restano conseguentemente esclusi, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni psico-fisiche, i soggetti che non risultano in possesso di tale titolo. (52) La misura dell'assegno spettante dal 1 luglio 1984 e' pari a L. 285.000 mensili. (53) Dalla dizione della legge si deduce che l'assegno non e' dovuto anche nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla Pubblica Amministrazione. (54) Per prestazione analoga deve intendersi una prestazione pecuniaria erogata con carattere di continuita' allo scopo di garantire l'assistenza personale dell'interessato. (55) Per le prestazione ex lege 222, riconoscibili in relazione a domande presentate anteriormente al 1 luglio 1984 v. circ. n. 53608 AGO - n. 988 O. - n. 4018 Sn. - n. 941 EAD - n. 303 SL. del 19 luglio 1984. (56) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340. (57) I requisiti in questione sono quelli richiesti prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/1984 per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita' ai sensi dell'art. 10 dello stesso RDL n. 636/1939. (58) Si ricorda che a norma dell'art. 12 della legge 222 le norme contenute nella stessa legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge. (59) Cio' significa che i suddetti periodi devono essere considerati utili ai fini del diritto e non anche ai fini della misura della pensione indiretta.