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1. Premessa
Con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 è stata illustrata la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione.
Si forniscono, altresì, al paragrafo 6 del presente messaggio alcune precisazioni a integrazione della circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, attuativa della disposizione di cui all’articolo 8 del richiamato decreto-legge n. 61/2023 in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.
2. Modalità di presentazione della domanda di “ammortizzatore unico”
Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
Si ricorda che, come evidenziato nella circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 e nel messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023, le domande possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale.
La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:
- accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
- selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
- selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
- allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
- trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
Si avverte inoltre che:
• eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;
• file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati
• il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio, senza commenti e/o note e/o altro
• le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.
I riscontri, all’esito delle elaborazioni di prima accoglienza e istruttoria automatica, saranno forniti ai datori di lavoro tramite opportuna comunicazione bidirezionale.
Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità, in uso all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
Le anomalie eventualmente rilevate in fase di accoglienza saranno evidenziate, con la motivazione, in una comunicazione bidirezionale di riscontro, al fine di consentire la correzione delle stesse e la ritrasmissione del file limitatamente alle posizioni precedentemente anomale e successivamente corrette.
Il file ritrasmesso non dovrà, invece, contenere le posizioni che sono state già accolte, che non saranno considerate in fase di elaborazione.
Le comunicazioni pervenute con oggetto “Ammortizzatore Unico” sono elaborate centralmente dal sistema e non richiedono lavorazioni da parte delle Strutture territoriali.
3. Istruttoria Automatizzata e Hub delle prestazioni non pensionistiche (PNP)
Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP, per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Le singole richieste che non superano i controlli di accoglienza non saranno visibili in ambito Hub PNP.
Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”.
Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime le domande trasmesse, che superano i controlli di prima accoglienza, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione. Pertanto, ad esempio, una domanda trasmessa in data 1° luglio 2023, validata dai controlli di accoglienza, sarà resa visibile dal 2 luglio 2023.
La procedura di istruttoria è automatizzata e centralizzata.
Pertanto, non è previsto alcun intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali, fatta eccezione per l’eventuale modifica del canale di accredito della prestazione nei casi in cui il controllo della titolarità dell’IBAN dia esito negativo. In tal caso è necessario l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.
4. Pagamento
La fase di disposizione del pagamento è attivata in automatico dal sistema Hub PNP in tutti i casi in cui sono superati i controlli definiti a livello istruttorio.
In caso di controllo con esito negativo della titolarità dell’IBAN o negli altri casi in cui sia necessario un aggiornamento del canale d’accredito, l’operatore della Struttura territoriale deve accedere al pannello “Pagamenti” e utilizzare la funzione “Modifica canale di accredito del soggetto” che consente di modificare il canale di accredito associato alla specifica domanda. La funzione di modifica, in particolare, consente di:
- cambiare modalità da bonifico domiciliato a IBAN e viceversa;
- inserire un nuovo IBAN;
- modificare il dettaglio riferito all’IBAN a seconda che il pagamento debba avvenire su carta ricaricabile o con bonifico su conto corrente o su libretto postale.
5. Monitoraggio
In relazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 9, del decreto–legge n. 61/2023, la misura di sostegno in oggetto è concessa nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023.
Pertanto, qualora dalle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa emergesse l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo massimo stanziato, il sistema bloccherà l’invio in pagamento delle domande in istruttoria.
6. Circolare n. 54/2023: integrazioni e chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda di indennità una tantum
Si precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023.
Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria medesima.
In particolare, l’Istituto procederà all’istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza, consultando i propri archivi o gli archivi appartenenti ad altri Enti, Istituti o Casse private cui l’Istituto ha accesso; solo qualora dalla consultazione dei predetti archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato.
L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.
Con riferimento all’indennità una tantum in argomento, si fa altresì presente che la stessa costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute.
Al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
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