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NASpI: la modalità di calcolo in assenza di retribuzione imponibile

L’Istituto fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo della NASpI in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione.

Pubblicazione: 16 dicembre 2024

Con il messaggio 13 dicembre 2024, n. 4254 l’Istituto fornisce indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI, non abbia alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi UNIEMENS contributivi/retributivi), in quanto posto, per tutto il quadriennio, in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

In assenza di retribuzione imponibile, quindi, si può procedere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa, relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi conguagliate da quest’ultima o direttamente da parte dell’Istituto.

Con un successivo messaggio, l’INPS fornirà alle Strutture territoriali ulteriori indicazioni operative per la gestione del caso in oggetto.