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Esenzione spese sanitarie
Tutte le informazioni che riguardano l'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. È rivolta agli invalidi civili, ai ciechi civili totali o parziali, ai sordi.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
La legge prevede l'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale per alcune categorie di invalidi.
A chi è rivolta
Sono esentati dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale:
- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi civili di oltre 65 anni con una percentuale di menomazione (attribuita, solo per l'assistenza sanitaria, dalla Commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). Ai soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l'assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori, l'esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
- i ciechi civili totali o con residuo visivo di almeno un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o che lo sono diventati prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Sono inoltre esonerati:
- gli invalidi di guerra che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta;
- gli invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi per servizio che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta.