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L'invalidità civile

Tutte le informazioni necessarie alle richieste di protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi o collocamento obbligatorio al lavoro) riguardanti gli invalidi civili.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».

Principi generali

La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite.

In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).

Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato.

Mutilati e invalidi civili

Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Ciechi civili

Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):

  • ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione;
  • ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
  • ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l'indennità, mantenendola solo per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.

Sordi

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato e solo per sordità non esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.

L'impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore.

Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia di almeno 75 decibel. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo di avvento dell'ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell'invalidità civile.

Talassemia e drepanocitosi

Gli affetti da talassemia (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme) riconosciuta dalla ASL, di almeno 35 anni, con un minimo di dieci anni di anzianità contributiva e a prescindere dal reddito, hanno diritto a un'indennità mensile assistenziale dello stesso importo previsto per le pensioni minime del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2004, l'indennità è stata estesa anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.