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Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con l'Uruguay

Informazioni che riguardano la Convenzione bilaterale con l'Uruguay, in vigore dal 1991 e che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia o in Uruguay.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con l'Uruguay è in vigore dal 1° giugno 1985 e si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Uruguay. Non è richiesta la cittadinanza.

La Convenzione tra Italia e Uruguay

La Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Uruguay (pdf 93KB), stipulata il 7 novembre 1979 e ratificata con la legge 15 ottobre 198, n. 669, è entrata in vigore il 1° giugno 1985. L'Accordo amministrativo (pdf 90KB) per l'applicazione della Convenzione è stato firmato il 1° ottobre 1985.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'Assicurazione per la malattia, la maternità e le prestazioni familiari, all'Assicurazione contro la tubercolosi, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In determinate condizioni la Convenzione si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.

In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;
  • prestazioni per familiari a carico;
  • prestazioni per disoccupazione involontaria;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per quanto riguarda l'Uruguay la Convenzione si applica alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali, parastatali e privati.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dall'Uruguay in regime di totalizzazione internazionale, si rinvia alla consultazione delle pubblicazioni del BPS – Banco de Previsión Social, Banca della sicurezza sociale.

Ai fini della prestazione sia italiana che uruguaiana, per la totalizzazione internazionale si richiede almeno una settimana di contribuzione.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione in Uruguay ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Ai fini della totalizzazione internazionale, la sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati saranno presi in considerazione una sola volta e ciascuna Istituzione prenderà in considerazione i soli periodi sovrapposti compiuti sotto la propria legislazione, escludendo quelli compiuti con la legislazione dell'altro Stato contraente.

Se il requisito per il diritto a pensione non risulta perfezionato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione in Italia e in Uruguay, in base alla Convenzione italo-uruguaiana possono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi" legati sia all'Italia che all'Uruguay da distinte Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ("totalizzazione multipla").

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli IT/UR1 (COD. CI241) - "Domanda di prestazioni pensionistiche uruguaiane per residenti in Italia" o UR/IT1 (COD. CI247) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Uruguay", entrambi disponibili sia in italiano che in spagnolo.

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con l'Uruguay online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti in Uruguay con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione al BPS di Montevideo, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Potenza
Via Pretoria, 263
85100 - Potenza

Tel: +39 0971 335331
Indirizzo email: direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it

Anche i residenti in Uruguay possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato locali, oltre che degli uffici consolari.

Contatti BPS

BPS - Banco de Previsión Social
Sección Convenios Internacionales
Colonia 1921
Montevideo
Uruguay

Tel.: +598 2 400 01 51 (interno 2744)
Indirizzo email: ainternacionales@bps.gub.uy
email Ufficio pensioni: rodfernandez@bps.gub.uy

 

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