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Contributi e agevolazioni fiscali per chi assume un lavoratore domestico

Informazioni che riguardano i contributi del lavoratore domestico versati dal datore di lavoro sulla base della retribuzione oraria concordata tra le parti e la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2024

Il datore di lavoro deve versare i contributi del lavoratore domestico sulla base della retribuzione oraria concordata tra le parti.

La paga oraria

Dopo l'iscrizione di un lavoratore domestico, l'INPS apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro gli Avvisi di pagamento pagoPA per il versamento dei contributi dovuti, in base alla paga oraria effettiva. Nel caso in cui il datore di lavoro non ne ha chiesto l’invio può comunque generare gli Avvisi di pagamento pagoPA dal Portale dei pagamenti.

La paga oraria effettiva è composta da:

  • la retribuzione oraria concordata tra le parti;
  • il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito per ore;
  • la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), ripartita per ore.

Retribuzione e contributi

Se l'orario di lavoro è inferiore a 24 ore settimanali, il contributo orario è calcolato in base a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore pagate.

La retribuzione oraria effettiva va sempre indicata, anche se si versa il contributo corrispondente alla quarta fascia.

Esempio:

Retribuzione oraria concordata di 8 euro, per 30 ore a settimana e 6 giorni lavorativi, completi di vitto e alloggio.

L'indennità giornaliera di vitto e alloggio per il 2024 è di 6,52 euro; quindi, la quota oraria è di 6,52 euro x 6 gg / 30 ore = 1,304 euro.

La quota oraria della tredicesima è di (8 euro + 1,304 euro) / 12 = 0,775 euro.

La retribuzione oraria effettiva è, quindi, di 8 euro + 1,304 euro + 0,775 euro = 10,08 euro.

 

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensiva quota CUAFSenza quota CUAF(1)
Fino a € 9,40€ 8,331,66 (0,42) (2)1,67 (0,42) (2)
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45€ 9,40  1,88 (0,47) (2)1,89 (0,47) (2)
Oltre € 11,45€ 11,452,29 (0,57) (2)2,30 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 6,061,21 (0,30) (2)1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
 

B. Comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
Fino a € 9,40€ 8,331,78 (0,42) (2)1,79 (0,42) (2)
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45€9,402,01 (0,47) (2)2,02 (0,47) (2)
Oltre € 11,45€ 11,452,45 (0,57) (2)2,46 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 6,061,29 (0,30) (2)1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197 del 2022 per i periodi di competenza 2024

A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
Fino a € 9,40€ 8,331,25 (0,00) (2)1,26 (0,00) (2)
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45€ 9,401,41 (0,00) (2)1,42 (0,00) (2)
Oltre € 11,45€ 11,451,71 (0,00) (2)1,73 (0,00) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 6,060,91 (0,00) (2)0,91 (0,00) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197 del 2022.

 

B. Comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensiva quota CUAFSenza quota CUAF (1)
Fino a € 9,40€ 8,331,36 (0,00) (2)1,37 (0,00) (2)
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45€ 9,401,54 (0,00) (2)1,55 (0,00) (2)
Oltre € 11,45€ 11,451,87 (0,00) (2)1,89 (0,00) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 6,060.99 (0,00) (2)1,00 (0,00) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197 del 2022.

Agevolazioni fiscali

Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all'INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.

I contributi obbligatori versati per le colf e per gli addetti all'assistenza possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno e il datore di lavoro deve conservare le ricevute dei bollettini INPS. L'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.

Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.

Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.