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Contributi e agevolazioni fiscali per chi assume un lavoratore domestico
Tutte le informazioni che riguardano i contributi del lavoratore domestico versati dal datore di lavoro sulla base della retribuzione oraria concordata tra le parti dando così la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2021
Il datore di lavoro deve versare i contributi del lavoratore domestico sulla base della retribuzione oraria concordata tra le parti, potendo così usufruire di agevolazioni fiscali.
La paga oraria
Dopo l'iscrizione di un lavoratore domestico, l'INPS apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro gli Avvisi di pagamento pagoPA per il versamento dei contributi dovuti, in base alla paga oraria effettiva.
La paga oraria effettiva è composta da:
- la retribuzione oraria concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito per ore;
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), ripartita per ore.
Retribuzione e contributi
Esempio:
Retribuzione oraria concordata di 8 euro, per 30 ore a settimana e 6 giorni lavorativi, completi di vitto e alloggio.
L'indennità giornaliera di vitto e alloggio per il 2021 è di 5,6 euro; quindi, la quota oraria è di 5,61 euro x 6 gg / 30 ore = 1,122 euro.
La quota oraria della tredicesima è di (8 euro + 1,122 euro) / 12 = 0,760 euro.
La retribuzione oraria effettiva è, quindi, di 8 euro + 1,122 euro + 0,760 euro = 9,88 euro.
La retribuzione oraria effettiva va sempre indicata, anche se si versa il contributo corrispondente alla quarta fascia.
Se l'orario di lavoro è inferiore a 24 ore settimanali, il contributo orario è calcolato in base a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore pagate.
CONTRIBUTI ANNO 2020 - 2021
Senza contributo addizionale (articolo 2, comma 28, legge 92/2012):
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
---|---|---|
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,10 | € 1,43 (0,36)* | € 1,44 (0,36)** |
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 | € 1,62 (0,41)* | € 1,63 (0,41)** |
Oltre € 9,86 | € 1,97 (0,49)* | € 1,98 (0,49)** |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,04 (0,26)* | € 1,05 (0,26)** |
Comprensivo di contributo addizionale (articolo 2, comma 28, legge 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato (eccetto sostituzioni di lavoratori assenti):
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
---|---|---|
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,10 | € 1,53 (0,36)* | € 1,54 (0,36)** |
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 | € 1,73 (0,41)* | € 1,74 (0,41)** |
Oltre € 9,86 | € 2,11 (0,49)* | € 2,12 (0,49)** |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,12 (0,26)* | € 1,12 (0,26)** |
CONTRIBUTI ANNO 2019
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
---|---|---|
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,06 | € 1,42 (0,36)* | € 1,43 (0,36)** |
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81 | € 1,61 (0,40)* | € 1,62 (0,40)** |
Oltre € 9,81 | € 1,96 (0,49)* | € 1,97 (0,49)** |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,04 (0,26)* | € 1,04 (0,26)** |
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
---|---|---|
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,06 | € 1,52 (0,36)* | € 1,53 (0,36)** |
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81 | € 1,72 (0,40)* | € 1,73 (0,40)** |
Oltre € 9,81 | € 2,10 (0,49)* | € 2,11 (0,49)** |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,11 (0,26)* | € 1,12 (0,26)** |
Legenda:
* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure convive con il datore di lavoro.
*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con almeno 25 ore settimanali e vanno applicati dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.
Agevolazioni fiscali
Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all'INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.
I contributi obbligatori versati per le colf e per gli addetti all'assistenza possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,36 euro l'anno e il datore di lavoro deve conservare le ricevute dei bollettini INPS. L'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.
Per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.