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Cosa fare prima dell'assunzione di un lavoratore domestico

Tutte le informazioni che riguardano diversi obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro e gli stessi lavoratori prima dell'assunzione di un lavoratore domestico.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2020

Prima dell'assunzione di un lavoratore domestico sia il datore di lavoro che il lavoratore devono adempiere a diversi obblighi a seconda della provenienza e dell'età del lavoratore stesso.

Lavoratori italiani, europei, svizzeri o appartenenti agli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico italiano o di paesi dell'Unione europea dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie). 

I lavoratori svizzeri o appartenenti agli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) – Norvegia, Islanda, Liechtenstein – sono equiparati a quelli dell'Unione europea. Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento, ma deve avere il codice fiscale, un documento di identità e la tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall'ASL.

Se il lavoratore domestico ha tra i 16 e i 18 anni, deve presentare anche il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dall'ufficiale sanitario dell'ASL di zona (la visita medica è a cura e carico del datore di lavoro) e la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare vidimata dal sindaco del comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o in alternativa, per i minori a ore, l'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

Lavoratori stranieri (extraUE) residenti in Italia

Dal 15 novembre 2001 per i lavoratori stranieri che già risiedono in Italia il datore di lavoro non doveva più compilare il modello Q per stipulare il contratto di soggiorno, ma le obbligazioni contenute nel modello Q erano contenute nell'ultima versione (legge 20 gennaio 2009, n. 2) delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) di assunzione che i datori di lavoro domestico devono trasmettere all'INPS utilizzando le procedure online dell'Istituto (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 novembre 2011, n. 4773).

Il lavoratore, invece, deve avere un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un'attività lavorativa e, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà esibire in questura la copia della CO. 

Dall’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40, che ha abrogato il comma 7 dell’art. 22 del T.U. Immigrazione e l’art. 36-bis Reg.Att., il contratto di soggiorno è previsto che venga stipulato solo al momento del primo ingresso per lavoro subordinato del lavoratore straniero.

Lavoratori stranieri (extraUE) residenti all'estero

Se il lavoratore straniero non è ancora entrato in Italia, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi dell'anno in corso e presentare la domanda di nulla osta al lavoro a partire dalle scadenze indicate.

Tramite questo decreto lo Stato italiano programma ogni anno il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Ministero dell'Interno).

Domanda di nulla osta

La domanda di nulla osta può essere compilata e inviata online collegandosi al sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Procedura per il rilascio del nulla osta

La domanda, inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, viene resa disponibile anche alla direzione territoriale del lavoro e alle questure competenti.

Lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta (valido sei mesi) e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In questa occasione il datore di lavoro deve presentare la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal comune o dalla ASL competenti per territorio. Lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero che rilascia allo straniero il visto d'ingresso da lui richiesto.

Delega per il ritiro del nulla osta

Se, per motivi di salute, il datore di lavoro non può recarsi allo Sportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea diretta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e una dichiarazione contenente l'esatta indicazione del motivo dell'impedimento.

Altri obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà in ogni caso garantire quanto stabilito dal Decreto Flussi in vigore al momento della richiesta in merito all'orario di lavoro settimanale e al reddito annuo.

Se il datore di lavoro affetto da patologie o gravi handicap che ne limitano l'autosufficienza assume un lavoratore straniero come assistente familiare, non ha l'obbligo dell'autocertificazione relativa alla sua capacità economica. Inoltre, come previsto nel contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a:

  • pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
  • comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
  • assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, il datore di lavoro deve esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal comune o dall'ASL di competenza. Il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l'assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona.

Cosa deve fare il lavoratore

Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico lo trasmette insieme alla proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero che rilascerà al lavoratore il visto d'ingresso da lui richiesto.

Una volta ottenuto il visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, il cittadino straniero deve recarsi entro otto giorni dall'ingresso in Italia presso lo Sportello Unico per firmare il contratto e la richiesta di permesso di soggiorno da spedire alla prefettura con raccomandata A/R postale. La questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori e una guida alle leggi sull'immigrazione predisposta dal Ministero dell'Interno (“In Italia in regola”), tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Polizia di Stato.

Rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri già assunti

Se il lavoratore già residente in Italia che ha concluso un rapporto di lavoro e ha il permesso di soggiorno prossimo alla scadenza accetta un'altra offerta di lavoro, può ottenere il rinnovo del permesso presentando copia della CO di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro o, nel caso di rapporto ancora valido, copia delle ricevute di pagamento dei contributi INPS degli ultimi sei mesi.