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Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con il Canada e il Québec

Tutti i dettagli relativi all’Accordo di sicurezza sociale che si applica ai lavoratori, ai loro familiari e superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e in Canada o in Québec.

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Dettaglio

Pubblicazione: 21 giugno 2022 Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. L'Accordo con il Canada e il Québec si applica ai lavoratori, ai loro familiari e superstiti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che possono far valere periodi assicurativi in Italia e in Canada o Québec (maturati nel Canada o nel Québec Pension Plan) e/o periodi di residenza in Canada o Québec (presi in considerazione a partire dal 18° anno di età).

L' Accordo tra Italia e Canada

Dal 1° ottobre 2017, sono entrati in vigore il nuovo Accordo con il Canada (pdf 430KB), firmato a Roma il 22 maggio 1995, il relativo Protocollo Aggiuntivo (pdf 101KB), firmato a Roma il 22 maggio 2003, entrambi ratificati con legge 16 giugno 2015 n. 93, e l’ Accordo Amministrativo (pdf 2,67MB) di attuazione, firmato a Roma il 18 maggio 2017. Il nuovo Accordo, che si applica solo all’Italia e al Canada, sostituisce il precedente Accordo di sicurezza sociale (pdf 71KB), stipulato il 17 novembre 1977 a Toronto con il Canada e il Québec ed entrato in vigore il 1° gennaio 1979.
Il precedente Accordo del 1977, dunque, continua a trovare applicazione solo tra l’Italia e il Québec, fino a quando il nuovo Accordo del 1995 non verrà recepito dal Québec in un’apposita intesa amministrativa.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l’Italia, l'Accordo si applica ai regimi di sicurezza sociale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata) nonché alle forme sostitutive dell’AGO (Fondi speciali).

Inoltre, l’Accordo si applica all’assicurazione contro la tubercolosi e all’assicurazione per le prestazioni familiari e, solamente per il Québec, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: ciò, in base ad uno specifico Accordo di collaborazione siglato il 26 novembre 1979, tra l’INAIL e la provincia del Québec.

 

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dal Canada e dal Québec in regime di convenzione bilaterale si consiglia la consultazione del sito del Service Canada e del Régies des rentes, Istituzioni di sicurezza sociale rispettivamente canadese e del Québec.

Ai fini delle prestazioni canadesi, la totalizzazione internazionale richiede almeno 52 settimane di residenza e/o contribuzione, mentre ai fini delle prestazioni del Québec, restano valide le 53 settimane di residenza e/o contribuzione previste dal precedente Accordo.  Per perfezionare il requisito richiesto sono presi in considerazione anche gli anni di residenza legale riconosciuti in Canada a partire dai 18 anni di età e/o i contributi versati al Canada o al Québec Pension Plan.

Per la totalizzazione ai fini delle prestazioni italiane, la totalizzazione internazionale richiede almeno 52 settimane di contribuzione per il Canada e 53 per il Québec.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi assicurativi in Italia possono essere totalizzati, ove necessario, con i periodi assicurativi in Canada ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

I periodi assicurativi inferiori alle 52 settimane (53 per il Québec) maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi,  alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, ma esclusivamente ai fini dell'accertamento del diritto: questo soltanto nel caso in cui il lavoratore ha completato nell'altro Stato il periodo minimo previsto dall'Accordo, ma senza aver maturato il diritto a una prestazione "in regime autonomo" e, cioè, senza fare ricorso alla totalizzazione.

È prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi assicurativi italiani e canadesi anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi che siano legati, a loro volta, da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia al Canada. Inoltre, ad esclusione del Québec, in base al Accordo trova applicazione la clausola di salvaguardia dell’integrazione al trattamento minimo, in presenza dei requisiti reddituali, ai pensionati residenti in Italia. Per ogni ulteriore approfondimento sulle nuove disposizioni introdotte dal nuovo Accordo si rimanda alla circolare INPS 25 ottobre 2017, n. 154.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione utilizzando uno dei seguenti moduli presenti nell'apposita sezione dedicata alla modulistica:

  • IT/CAN 1 (COD. CI 061) -"Domanda di prestazioni pensionistiche canadesi per residenti in Italia" (versione italo-inglese);
  • IT/CAN 1 (COD. CI 062) - "Domanda di prestazioni pensionistiche canadesi per residenti in Italia" (versione italo-francese);
  • IT/CAN 3 (COD. CI 078) - “Domanda di prestazioni canadesi per i figli” (versione in inglese);
  • IT/CAN 1 (DI) (COD. CI 069) - “Domanda di prestazioni canadesi d’inabilità” (versione in inglese);
  • IT/QUE/1 (COD. CI 067) - "Domanda di prestazioni pensionistiche quebecchesi per residenti in Italia" (versione italo-francese);
  • CAN/IT 1 (COD. CI 063) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Canada" (versione italo-inglese);
  • CAN - IT/TBC (COD. CI 071) -“Domanda di prestazioni economiche antitubercolari italiane” (versione italo-inglese);
  • QUE/IT/1 (COD. CI 064) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Québec" (versione italo-francese).

 

 

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con il Canada o il Québec online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell'INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'Istituzione estera. 

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti in Canada o in Québec con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione rispettivamente alla International Operations Income Security Programs di Ottawa o alla Régie des rentes du Québec di Montreal, in qualità di Istituzioni estere del luogo di residenza, che provvederanno a trasmetterla con i formulari previsti dall'Accordo ai poli INPS specializzati di seguito indicati.

Per i residenti in Canada

Direzione provinciale INPS L'Aquila
Via L. Rendina, 28
67100 – L'Aquila

Tel. +39 0862 5761

PEC: direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it

Per i residenti in Québec

Direzione provinciale INPS
Prodotti Elevata Specializzazione
Via XXIV Maggio, 251
86170 ISERNIA
Tel. +39 0865 4441
PEC: direzione.provinciale.isernia@Postacert.inps.gov.it

Anche i residenti in Canada o in Québec possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato locali, oltre che degli Uffici consolari.

Contatti istituzioni Canada e Québec

International Operations
Service Canada
P.O. Box 2710 Station Main
Edmonton AB T5J 2G4
CANADA

Telephone: 1 613 957-1954

Fax: 1 613 952-8901

Bureau des ententes de sécurité sociale
Retraites Québec
1055, boulevard René-Lévesque Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2L 4S5
Canada

Tel: Région de Montréal: 514 866 7332, poste 7801

Sans frais: 1 800 565 7878, poste 7801

Normativa fiscale residenti all’estero

Circolari

  • circolare INPS 25 ottobre 2017, n. 154
    Nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, e relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003, ratificati con legge 16 giugno 2015, n. 93, in vigore dal 1° ottobre 2017. Accordo Amministrativo di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 2017, in vigore dal 1° ottobre 2017
  • circolare INPS 20 ottobre 2017, n. 150
    Trasferimento alla Direzione provinciale di Isernia della competenza alla trattazione delle pratiche di pensione trasmesse da Enti previdenziali esteri, relativamente a residenti in Quebec
  • circolare INPS 14 febbraio 2001, n. 34
    Accordo italo canadese: accertamenti sanitari di residenti in Canada - Modifiche legislative canadesi
  • circolare INPS 14 settembre 1999, n. 176
    Applicazione delle convenzioni internazionali intese ad evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni relative a beneficiari residenti all’estero
  • circolare INPS 15 luglio 1996, n. 146
    Revisione e integrazione dell'iter procedurale per la trattazione delle domande di pensione in regime internazionale
  • circolare INPS 17 gennaio 1996, n. 16
    Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo su pensioni in regime internazionale al raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista nel paese estero di occupazione. estensione ad altri paesi convenzionati
  • circolare INPS 30 ottobre 1986, n. 203
    Regime tributario delle pensioni INPS erogate a connazionali residenti in Canada
  • circolare INPS 10 settembre 1985, n. 190
    Procedura di liquidazione mediante sottosistema elaborativo regionale delle pensioni dirette in regime di convenzione italo-canadese e italo - quebbecchese. Gestione automatizzata del nuovo formulario IT/CAN 2